
La Costituzione della Repubblica Italiana non prevede uno stato di emergenza di tipo sanitario, ma prevede all’art. 78, il cosiddetto “stato di guerra”. Questa particolare condizione, in cui le camere conferiscono al governo poteri extra ordinem per fronteggiare il temporaneo e particolare stato di emergenza, sarebbe di stretta interpretazione, ed in ogni caso non applicabile (secondo alcuni) ad altre situazioni di emergenza come epidemie, catastrofi o altre situazioni eccezionali. Pur tuttavia, la Costituzione Italiana, non tralascia di regolare le situazioni di emergenza, prevedendo (art. 77) che il Governo possa adottare provvedimenti aventi forza di legge (decreti – legge), o sostituirsi a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni in caso di “pericolo grave per la sicurezza e l’incolumità pubblica” (art. 120, co. 2 e 3).
A dirimere la vexata quaestio, anche se provvisoriamente, ci ha pensato il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, il quale, con la sentenza n. 54 del 2 gennaio 2021, ha riaffermato il “monolitico” principio costituzionale della inviolabilità della libertà personale sancito dall’art. 13 della Costituzione.
Il G.I.P., è stato chiamato a decidere sull’ammissibilità della richiesta, da parte del Pubblico Ministero, dell’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di due soggetti per il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p., avendo gli stessi falsamente attestato nell’autocertificazione presentata ai Carabinieri in sede di controllo, di trovarsi fuori dalla propria abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DPCM 8 marzo 2020, per essersi recati presso il locale Ospedale, l’uno per eseguire alcuni esami clinici e l’altro per accompagnare il paziente.
Infine, il giudicante ha affermato che il DPCM in questione, in quanto atto amministrativo, può essere immediatamente disapplicato (ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 2248 del 1865 , All. E) senza bisogno di rimettere la questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale. È chiaro che se la via tracciata dalla sentenza in esame dovesse trovare ulteriori applicazioni, l’attività normativa del Governo per la lotta al Covid-19 ne uscirebbe fortemente indebolita fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, alla quale, ancora una volta, spetterà l’arduo compito di pronunciarsi sulla questione, non appena investita della stessa, contemperando i diritti e gli interessi in gioco.
di Davide Daverio
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