
Con l’ordinanza n. 18785/2021, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’obbligo al mantenimento dei figli maggiorenni, stabilendo che è corretto revocare il mantenimento, da parte del padre, alla figlia ventiseienne perché poco portata per lo studio e che non vuole neanche proseguire l’attività commerciale del padre e dello zio.
La vicenda prende le mosse dal fatto che la Corte d’Appello di Messina, in accoglimento del reclamo proposto da un padre che ancora manteneva la figlia ventiseienne, disponeva che nulla era più corrispondibile alla figlia a titolo di mantenimento poiché la stessa, con scarsa propensione agli studi, non aveva mostrato la volontà di proseguire l’attività commerciale del padre e delle zio, che a tale fine le avevano messo a disposizione un locale.
Ricorreva in Cassazione la ex moglie, la quale, tra i vari motivi di ricorso, lamentava la violazione dei principi sanciti dalla stessa giurisprudenza di legittimità in materia di mantenimento dei figli maggiorenni.
Gli Ermellini, in linea con l’ormai consolidato orientamento, hanno stabilito che “… deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e di durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro”.
Precisa la Corte, che ”… costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole (cfr. Cass. n. 5088/2018)”.
Nel caso di specie, la ragazza, non solo non aveva dato prova di impegno nel percorso di studi, ma aveva anche rifiutato di proseguire l’attività commerciale svolta dal padre nonostante quest’ultimo e lo zio le avessero messo a disposizione un locale per l’esercizio della stessa.
Tali elementi sono bastati alla Corte per confermare la decisione di revoca del mantenimento adottata dal giudice d’appello.
di Davide Daverio
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