
Commette il reato di maltrattamenti in famiglia l’infermiera che, con fare brusco e frettoloso, mostrandosi insofferente nei confronti delle persone anziane destinate alla sue cure, tiene nei loro confronti una condotta vessatoria e prevaricatrice. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25116/2021.
Per comprendere la ratio di tale decisione bisogna partire dal disposto dell’art. 572 del Codice Penale, secondo il quale, “Chiunque, … maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.
Continua, poi, stabilendo che “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”.
La vicenda riguarda un’infermiera che, dopo esser stata condannata in grado di appello per aver commesso il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ricorreva in Cassazione sostenendo che la sua condotta era giustificata dalla fretta di far fronte all’imponente carico di lavoro.
Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’operatrice sanitaria, sostenendo che “… il fare brusco e frettoloso che caratterizza le ripetute condotte illecite poste in essere dalla ricorrente non le priva della necessaria idoneità causale ai fini dell’integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia”. Secondo i giudici di legittimità, “Ciò che rileva, infatti, è che l’insieme delle condotte, siano esse pure di breve durata, siano idonee nel loro complesso a tradursi in un regime che cagioni profonda sofferenza e prevaricazione nei confronti della vittima”.
Riguardo all’elemento soggettivo, la Corte chiarisce che non occorre la volontà di infliggere sofferenza alla vittima, ma ciò che rileva è che le condotte vessatorie siano tenute nella consapevolezza del loro carattere ripetuto, e dalla loro idoneità a creare una stabile e dolorosa patologia della vita familiare (Cass. n. 1400/2015).
La sentenza in esame segna senz’altro un importante solco nel riconoscere, come delittuose, condotte che per lungo tempo sono state sempre stigmatizzate, ma poco efficacemente perseguite.
di Davide Daverio
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