
Autovelox mobili: la multa è nulla senza la foto
Con la sentenza n. 2430, il Giudice di Pace di Cassino torna a sindacare la validità delle multe elevate con apparati di rilevazione della velocità a funzionamento automatico. In particolare, il giudice ha stabilito che se il verbale è stato redatto in ufficio in un momento successivo a quello della commissione dell’infrazione, se il soggetto accertatore non produce in giudizio la foto che prova la violazione del codice della strada, la multa è da ritenersi nulla.
Nel caso di specie, l’infrazione per eccesso di velocità era stata commessa in un paese in provincia di Frosinone, e l’accertamento della violazione era stata effettuata solo in un secondo momento, ovvero in ufficio, mediante l’esame dei rilievi fotografici scattati dall’apparato autovelox.
A parere del giudice, visto che al momento dell’infrazione non vi era la presenza né di un agente accertatore né di un operatore della Polizia Stradale, “… il verbale proposto non ha fede privilegiata. Rispetto alla presunta infrazione contestata, trattandosi di accertamento eseguito mediante un’attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale e della relativa documentazione fotografica, fornisce al Giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento”.
Nella sentenza, si legge che l’onere di provare la legittimità del provvedimento impugnato dall’automobilista, spetta sempre all’ente accertatore, il quale, nel caso di specie, non ha provveduto al deposito di “alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa dell’automezzo, risalire al modello e/o ad altri elementi utili alla sua identificazione (come per esempio il colore del veicolo o altri segni distintivi) atti a essere considerati prove sufficienti della responsabilità”.
La possibilità di esaminare la foto che prova l’infrazione rilevata tramite apparecchiature elettroniche automatiche, è l‘unico modo per dare la possibilità al cittadino di verificare che non siano stati commessi errori da parte dell’Ente accertatore, nel rilevare la targa del veicolo. Per tale motivo, il verbale deve sempre recare le modalità per visionare la foto e/o per effettuare richiesta di invio del duplicato della stessa. In mancanza, è legittimo il ricorso per l’annullamento.
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