
La legge organica in materia di intelligenza artificiale (da qui in poi “AI”), approvata in via definitiva dal Senato il 17 settembre 2025 e in attesa di pubblicazione, segna un passaggio fondamentale per l’ordinamento interno. Essa nasce con l’intento di affiancare e integrare le disposizioni già previste a livello europeo dal Regolamento 2024/1689, configurandosi come una disciplina articolata e complessiva dei diversi profili connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Il cuore della legge è tracciato sin dall’art. 1, dove viene posto in evidenza il concetto di “dimensione antropocentrica”, che intende ribadire la centralità della persona e la necessità di garantire vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull’impatto che l’AI può avere sui diritti fondamentali. Il principio della tutela dei diritti emerge con chiarezza nell’art. 3, che richiama espressamente la necessità di rispettare le libertà costituzionali e i valori fondanti dell’Unione europea. Trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità sono individuati come pilastri imprescindibili cui deve conformarsi ogni applicazione di AI. Centrale è anche il principio di autonomia e potere decisionale dell’uomo, che implica l’obbligo di garantire la sorveglianza e l’intervento umano.
La legge esclude che l’uso dell’AI possa compromettere lo svolgimento democratico della vita istituzionale e politica o incidere sugli interessi fondamentali della sovranità statale. In quest’ottica, la cybersicurezza viene considerata un presidio costante da assicurare lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi. Oltre al tema della riservatezza dei dati personali e ai principi di libertà e pluralismo dei mezzi di informazione, viene introdotta una regolamentazione specifica per i minori, stabilendo che sotto i 14 anni l’uso dell’AI richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, mentre i ragazzi tra i 14 e i 18 anni possono essere chiamati a esprimere direttamente il proprio consenso.
La legge si sofferma poi sullo sviluppo economico, individuando nell’AI uno strumento per potenziare l’interazione uomo-macchina (art. 5), ma prevede al tempo stesso un’area di esclusione per la materia della sicurezza e della difesa nazionale, che rimane oggetto di una futura disciplina specifica (art. 6). Il testo regola inoltre l’applicazione in ambito sanitario e in materia di disabilità, dichiarando come finalità prioritaria il miglioramento del sistema sanitario nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. Il diritto del paziente a essere informato sull’uso delle tecnologie è espressamente riconosciuto, così come la necessità che le decisioni mediche restino in capo ai professionisti.
I sistemi devono essere affidabili, verificati e aggiornati periodicamente, riducendo al minimo i margini di errore, e devono concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. Centrale è inoltre il rapporto con il lavoro (art. 11), ambito in cui lo scopo dovrebbe essere quello di migliorare le condizioni dei lavoratori, tutelarne l’integrità psicofisica e aumentare la produttività, garantendo trasparenza e informazione costante sull’uso della tecnologia e senza possibilità di discriminazioni. Le professioni intellettuali sono disciplinate dall’art. 13, che limita l’impiego dell’AI alle sole attività strumentali di supporto, riaffermando la prevalenza del lavoro umano. Il professionista deve inoltre informare il cliente con linguaggio semplice e chiaro.
L’art. 14 estende la regolamentazione alla pubblica amministrazione, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza dei procedimenti e migliorare i servizi, ribadendo tuttavia che la responsabilità finale resta sempre in capo alla persona. Allo stesso modo l’art. 15 interviene sul settore giudiziario, sancendo in maniera solenne che ogni decisione interpretativa e valutativa resta prerogativa esclusiva del magistrato. L’intelligenza artificiale potrà semplificare il lavoro giudiziario e organizzare i servizi, ma senza sostituire il ruolo umano nella funzione giurisdizionale. All’Agenzia per l’Italia digitale e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale spetteranno i compiti di vigilanza, mentre l’art. 24 delega al governo, entro dodici mesi, l’adozione di decreti legislativi per rafforzare la disciplina, prevedendo formazione degli operatori e regole specifiche per l’uso da parte delle forze di polizia. Con l’art. 25 la protezione del diritto d’autore viene estesa anche alle opere generate con l’ausilio dell’AI.
A completare il quadro intervengono disposizioni penali come l’introduzione di una nuova aggravante per l’uso “insidioso” dell’AI nella commissione di reati, nonché il nuovo delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con tali sistemi. Quest’ultimo colpisce la cessione o la pubblicazione non consensuale di immagini, video o voci falsificate, idonee a trarre in inganno, con danno ingiusto alla persona offesa e procedibilità a querela salvo particolari aggravanti. Vengono inoltre inserite nuove previsioni sia nel Codice civile, sia nella legge sul diritto d’autore e nel Testo unico della finanza, in modo da assicurare un’adeguata tutela in diversi settori della vita economica e sociale.
Gli aspetti fondamentali di questa legge possono essere individuati essenzialmente nella necessità di colmare un vuoto normativo che rischiava di trasformare l’AI in un territorio privo di regole, una sorta di “far west” tecnologico in cui tutto era possibile. Il legislatore, sulla scia europea, ha ritenuto necessario fissare principi generali che forse sarebbero stati intuibili con il solo buon senso, ma che la realtà ha dimostrato non potersi dare per scontati. Essi si accompagnano a disposizioni specifiche per i settori più delicati, delineando un approccio che vede l’AI come un’opportunità da sfruttare, a condizione di saperne cogliere i vantaggi e scartare ciò che può rivelarsi dannoso. Fondamentale, in questo senso, è la riaffermazione della centralità dell’uomo e della sua intelligenza naturale. La legge lo ribadisce in diversi ambiti: in quello medico, dove la decisione ultima resta al sanitario; in quello amministrativo, dove la gestione dei procedimenti spetta comunque alla persona; in quello giudiziario, dove è ribadito con forza che solo il magistrato può interpretare la legge e valutare i fatti.
L’AI viene dunque concepita come strumento di supporto, utile a rendere più rapide ed efficienti le procedure, a migliorare i servizi e ad affiancare anche le professioni intellettuali, ma mai a sostituirne la funzione umana. Questa centralità della persona si traduce non solo nel mantenere saldo il “volante” del processo decisionale, ma anche nel dovere di vigilare, monitorare e informare. Soprattutto in ambito sanitario, dove gli errori possono avere conseguenze gravi, è indispensabile garantire non solo “accuratezza”, ma anche che i sistemi siano costantemente verificati e aggiornati. Al tempo stesso, è imprescindibile che l’utente sappia quando vengono usate tecnologie di AI: la trasparenza, richiamata più volte nella legge, diventa il vero antidoto all’occultamento di pratiche oggi spesso presentate come un “asso nella manica” da giocare senza dichiararlo apertamente. Infine, l’introduzione di nuove disposizioni penali rafforza il messaggio che l’uso dell’AI comporta responsabilità concrete e non può mai legittimare comportamenti lesivi della dignità delle persone.
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