
Con la sentenza 17 settembre 2021, n. 34607, la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che in caso di demolizione di un immobile abusivo, bisogna tener conto dello stato di salute di chi vi abiti, allo scopo di valutare la proporzionalità della misura.
Nel caso di specie, i destinatari dell’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura territoriale per abusi edilizi accertati in via definitiva, tra i vari motivi di ricorso, portavano all’attenzione della Corte le particolari esigenze abitative di uno dei ricorrenti, il cui stato di salute si era aggravato nelle more del giudizio, ed eccepivano, altresì, il carattere sproporzionato della misura rispetto allo scopo anche alla luce del fatto che il fabbricato oggetto dell’ingiunzione, era stato costruito venticinque anni prima in una zona fortemente urbanizzata.
La Corte ha osservato che nonostante l’ordinamento giuridico ha il compito di tutelare il territorio dagli abusi realizzati, è altrettanto opportuno che il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazione, deve procedere anche ad un esame delle condizioni di salute del ricorrente nel rispetto del principio di proporzionalità tra l’abuso e gli interessi generali della comunità al rispetto delle norme.
di Davide Daverio
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