
La domanda sull’adeguatezza della tutela del diritto alla salute si è posta in maniera evidente e pressante alla società civile ed accademica solo quando, l’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò che lo scoppio e la successiva diffusione del virus SARS-CoV-2, aveva raggiunto il livello di pandemia globale.
Ciò perché, al di là della inadeguatezza degli Stati nella concreta predisposizione dei protocolli di sicurezza per le pandemie, per quanto ciascuno di noi sia consapevole del proprio diritto alla salute la effettiva tutela e garanzia è fondamentalmente lasciata alla discrezionalità degli Stati. Anche la definizione giuridica di “salute” è piuttosto ampia e si trova soprattutto in fonti di tipo pattizio internazionale, ma ad oggi in Europa la salute non è un diritto ricompreso nella Convenzione dei diritti dell’uomo.
Per trovarne una definizione (che non corrisponde a tutela) bisogna guardare alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e alla Costituzione dell’OMS, entrambe stipulate nel 1948. Quest’ultima lo definisce come “uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale, e non la mera assenza di malattie o infermità”. Molte convenzioni successive nel mondo, poi, hanno fornito una propria definizione della salute: tra queste, la Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. In Europa, la Carta Sociale Europea, un trattato del Consiglio d’Europa, si è spinto sino alla previsione di un Comitato di controllo per garantire il rispetto di tale diritto da parte degli Stati. Secondo l’art. 11 della Carta, infatti, gli Stati sono obbligati a dotarsi di (e far funzionare) un sistema sanitario in grado di reagire adeguatamente ai rischi sanitari evitabili, cioè quei rischi che sono controllabili dall’uomo.
Degno di interesse, inoltre, è la previsione in tale Carta del diritto all’aria salubre nell’alveo protettivo dell’art. 11: dunque, secondo il Comitato, gli Stati parte sono obbligati a garantire che il sistema sanitario sia in grado di rispondere in modo adeguato anche ai rischi derivanti dalle “minacce ambientali” dato che esse sono direttamente connesse al sorgere di svariate malattie. Nell’ambito di questo obbligo si è dunque fatta rientrare una serie di misure atte a limitare gli effetti negativi dell’amianto, delle radiazioni e, addirittura atte a limitare i rischi legati all’uso di tabacco, alcol e sostanze psicotrope.
Il diritto alla salute, invece, essendo ritenuto un diritto “sociale”, al pari degli altri non trova espresso riconoscimento nella CEDU. Ciò implica che il diritto alla salute può trovare tutela innanzi alla Corte di Strasburgo solo in via “indiretta” e di riflesso, ove la violazione lamentata possa essere ricompresa in una interpretazione evolutiva ed estensiva di altre disposizioni della Convenzione e solo se, ed in quanto, la sua lesione si traduca nella violazione di altri diritti espressamente riconosciuti dalla Convenzione. Purtroppo tale deficit normativo della Carta ad oggi impedisce troppo spesso che vengano riconosciute le violazioni del diritto alla salute ed anche all’ambiente salubre (strettamente connessi) nelle zone europee particolarmente colpite dalle ecomafie, tra le quali la Terra dei Fuochi nel sud Italia.
L’Italia, dal canto suo, si sta ponendo in prima linea per una maggiore tutela, soprattutto a livello costituzionale. L’art. 32 Cost. infatti riconosce il diritto alla salute come un “fondamentale diritto dell’individuo” e a febbraio 2022 è stato anche approvato il D.L. di modifica dell’art. 9 prevedendo la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la protezione della biodiversità e degli animali, la promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni. La cosa è rilevantissima, considerando che siamo il primo Stato in Europa a riconoscere tale espressa tutela. In definitiva, al di là delle varie fonti convenzionali, vi sono problematiche non sottovalutabili nella concreta attuazione degli obblighi inerenti a tale diritto.
Anzitutto la definizione non univoca nell’ambito dei vari trattati, aggravata dalla ampia discrezionalità lasciata in capo agli Stati nella definizione delle azioni concrete per perseguire gli obiettivi stabiliti.
In secondo luogo le difficoltà economiche, aggravate dalla crisi pandemica e la conseguente diminuzione nell’allocazione delle risorse destinate al sistema sanitario, nonostante il fatto che l’OMS e il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali abbiano affermato a più riprese che le difficoltà economiche di un Paese non giustificano la violazione del diritto alla salute, poiché un certo numero di risorse devono obbligatoriamente essere devolute alla sanità. Servirebbe maggiore chiarezza da parte delle organizzazioni competenti, al fine di limitare quanto più possibile la discrezionalità degli Stati a sottrarsi da tale obbligo e una definizione univoca del diritto. Poiché il diritto alla salute non è soltanto un valore, ma un diritto umano inviolabile.
di Mariella Fiorentino e Benedetta Guida
TRATTO DA MAGAZINE INFORMARE
N°227 – MARZO 2022
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