
Il diritto di proprietà è stato codificato come diritto umano solo nel 1952 attraverso l’art. 1 del protocollo 1 della Convenzione dei diritti dell’uomo, che recita: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”. Il secondo paragrafo aggiunge che “Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dall’ordinamento”. È poi precisato che “le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”. Nel 2000 è poi stato previsto anche all’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Dunque, pur essendo la proprietà un concetto che ci appartiene intuitivamente e da tempo immemore e pur essendo un diritto tendenzialmente assoluto, la sua garanzia quale diritto umano è recentissima e in ogni caso il contenuto effettivo può subire delle limitazioni o dei vincoli o anche la totale soppressione per il prevalente interesse pubblico della collettività (ad es. l’espropriazione per pubblica utilità), salva la previsione di un indennizzo che compensi tali limitazioni.
Questo aspetto della possibilità di limitazione della proprietà per un interesse pubblico superiore e per assicurarne la “funzione sociale”, è quello codificato dalla nostra Costituzione (art. 42) risalente al 1948: in sostanza potrò effettivamente godere di un bene di mia esclusiva proprietà solo se ciò non sia in contrasto con il benessere collettivo, ritenuto superiore a quello individuale. Quale sia l’interesse pubblico che confligge con l’interesse privato a godere della proprietà di un bene e come debba essere regolata la limitazione allo stesso, è il legislatore che lo stabilisce. Il citato art 42 Cost. stabilisce inoltre che “la proprietà è pubblica o privata” ciò significa che anche gli enti pubblici possono essere titolari di un diritto di proprietà e, in particolare, essi sono sempre titolari di quei beni che, per la loro naturale attitudine all’uso della collettività, non possono che essere di proprietà dello Stato, perciò vengono definiti demaniali. Questi sono elencati all’art 822 codice civile e tra essi rientrano, ad esempio, le spiagge.
Una caratteristica fondamentale dei beni demaniali, data la loro vocazione pubblica, è l’inalienabilità e la non usucapibilità: la loro titolarità non può mai essere trasferita in capo ad un privato. Però è assolutamente possibile che siano dati in concessione: essi possono così essere dati in occupazione ed uso a privati dietro corresponsione di un canone.
Protagoniste di una recente importantissima pronuncia giurisdizionale della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 9 novembre 2021 sono proprio le concessioni demaniali marittime. L’annosa questione portata dinanzi al Consiglio di Stato ha riguardato in particolare la proroga automatica delle concessioni prevista dalle norme del nostro Ordinamento, le quali sono state dichiarate in contrasto con la Direttiva Bolkestein n. 123/2006/CE e con l’art. 49 Trattato sul Funzionamento dell’UE. In sostanza, in virtù dell’art 117 comma 1 Cost. , la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto delle norme comunitarie e, nel caso in cui ciò non avvenga, secondo la giurisprudenza, spetta ai giudici e alla PA disapplicare le norme interne che sono in contrasto con quelle UE.
Nello specifico, l’Ordinamento Italiano aveva individuato nella proroga della durata delle concessioni uno strumento per dare stabilità al tessuto economico italiano ulteriormente sconvolto dalla pandemia; la direttiva europea secondo il Consiglio di Stato, invece, ha individuato nella proroga in questione, una situazione che impedisce la concorrenza e dunque scoraggia gli investimenti in un settore chiave per l’economia italiana come quello del turismo balneare, impedendo, piuttosto che incoraggiare, la ripresa economica post pandemica: in altri termini si è data prevalenza al principio, anch’esso costituzionalmente garantito, di libertà di iniziativa economica.
Questo è un esempio tipico di come lo stesso interesse pubblico possa essere interpretato diversamente e come, consequenzialmente, sia differentemente costruito a tal fine il diritto di proprietà e di godimento di beni pubblici, nel senso che anche il diritto di proprietà dello Stato può trovare limitazioni e differenti regolamentazioni, rispetto ad interessi collettivi ritenuti prevalenti dal diritto europeo.
TRATTO DA MAGAZINE INFORMARE
N°226 – FEBBRAIO 2022
Di Benedetta Guida e Mariella Fiorentino
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