
La norma in esame, infatti, priva il minore delle tutele personali e patrimoniali che si ricollegano al riconoscimento dei legami parentali e che il legislatore ha inteso garantire a tutti i figli in egual misura. La previsione si traduce, inoltre, in una lesione all’identità personale, che si costruisce nel contesto dell’ambiente familiare dell’adottante.
Segna, peraltro, un momento di contrasto con il diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto dalla Carta europea dei diritti dell’uomo. Sono ricompresi, infatti, nel concetto di vita familiare, i legami civili con i parenti del genitore, quali conseguenza dello stato di figlio.
La sentenza segna un ulteriore passo in direzione della piena unicità dello stato di figlio, secondo il percorso già intrapreso dal legislatore con la riforma della filiazione del 2012-2013. Se la tendenza della giurisprudenza è nel senso dell’espansione dei diritti e delle garanzie della famiglia e dei suoi singoli componenti, si fa pregnante l’urgenza di un intervento del legislatore a codifica delle tutele sin ora riconosciute.
La lacunosità del panorama normativo, infatti, non può che condurre ad un vulnus di garanzie, a discapito della piena parità di trattamento dei cittadini: un vuoto inaccettabile dal momento che la famiglia – i cui contorni sono in costante mutamento – merita protezione in tutte le sue manifestazioni.
di Edna Borrata e Ilaria Ainora
TRATTO DA MAGAZINE INFORMARE
N°229 – MAGGIO 2022
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