
Il Codice della Strada, prevede che all’atto del rilascio della patente venga attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 Codice della Strada, subisce decurtazioni (nella misura indicata in apposita tabella prevista per legge) a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra, della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima (art. 126 bis). Ovviamente, l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
In merito, l’art. 126, comma 2, Codice della Strada, prevede che:
Pertanto, l’automobilista, entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta ricezione del verbale, dovrà inoltrare all’Autorità indicata nello stesso, il modulo in allegato al verbale, compilato con il nominativo dell’effettivo conducente e completo dei dati relativi alla patente. Ma nel caso si proponga opposizione alla sanzione contestata, il temine è il medesimo?
Della questione se n’è occupata la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. 9569 del 12 aprile 2021 ha stabilito che:
Quindi, anche in caso di opposizione al verbale di accertamento di infrazione, il termine di 60 giorni inizierà a decorrere dalla richiesta di fornire i dati del conducente.
di Davide Daverio
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