
Con l’ordinanza n. 38366/2021 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della vexata quaestio del mantenimento dei figli adulti. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, poneva a carico del padre pensionato, un assegno di euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi alla figlia maggiorenne convivente con la madre. Ricorreva per cassazione il padre.
Per ciò che concerne l’obbligo di mantenimento, i Giudici hanno osservato che ”l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del 14/12/2018)”.
Precisa la Corte, che “…il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n. 27904)”.
Riguardo le aspettative del figlio adulto, la Corte ha stabilito che “Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l’obbligo alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”.
Pertanto, al raggiungimento di una certa età, i figli che non hanno speso il titolo professionale conseguito e non riescono a rendersi indipendenti, non possono più usufruire del mantenimento dei genitori, ma devono cercare un’occupazione stabile e, nel caso falliscano in tale ricerca, devono attivare gli specifici aiuti sociali di sostegno al reddito, come ad esempio, il cosiddetto “reddito di cittadinanza”.
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