
La normativa italiana, infatti, non riconosce il diritto alle ferie nel mese d’agosto. Esiste, invece, il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Questo periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da specifiche discipline di categoria, va goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche se questo dura meno di un anno e il dipendente è in prova. È il datore di lavoro a stabilire il periodo in cui le ferie vengono godute, dandone preventiva informazione al lavoratore. Quindi, niente ferie garantite ad agosto.
Ma cosa succede se le ferie maturate non vengono godute nel periodo individuato dalla legge o dal contratto collettivo e non è possibile l’adempimento tardivo? Non è tutto perso. Anzi, il dipendente, sussistendone i presupposti, può pretendere, in taluni casi, il pagamento di un’indennità pecuniaria sostitutiva. L’art. 36, comma 3, della Costituzione qualifica il diritto alle ferie come fondamentale e irrinunciabile.
Di conseguenza, la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, ha ribadito il diritto del lavoratore di beneficiare dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per cause a sé non imputabili, anche quando vi sia una previsione contrattuale che stabilisca il divieto di monetizzazione. In quanto irrinunciabile, inoltre, il diritto alle ferie non è traducibile in moneta durante il rapporto di lavoro; dunque, il diritto all’indennità sostitutiva sorge solo al momento della sua cessazione.
La giurisprudenza più recente, in linea con le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha affermato che il lavoratore non può perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza che prima venga appurato se lo stesso lavoratore sia stato effettivamente posto dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite. Il datore di lavoro, pertanto, è gravato dall’onere di dimostrare, in sede giudiziaria, di aver adottato tutte le misure per porre il lavoratore nella condizione di esercitare concretamente il suo diritto. Il lavoratore perderà, invece, il diritto all’indennità solo qualora abbia rinunciato volontariamente e consapevolmente rinunciato al godimento delle ferie annuali retribuite.
Cosa diversa dalla rinuncia è la cessione delle ferie. Il Jobs Act ha riconosciuto ai lavoratori la possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati a un altro lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest’ultimo di assistere i figli minori che per le loro particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, purché previsto del contratto collettivo nazionale di settore. I lavoratori possono cedere solo i riposi e le ferie che eccedono i periodi minimi riconosciuti a ciascun lavoratore dal d.lgs. 66/2003. L’accordo del datore di lavoro, che non è condizione della cessione, rileva ai fini dell’individuazione del periodo di godimento delle ferie, in relazione alle esigenze di servizio. Insomma, ad agosto sole, caldo… e lavoro!
di Edna Borrata e Ilaria Ainora
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