
Dopo gli approfondimenti dedicati alle condotte lesive dell’ambiente questo mese vorrei soffermarmi su un tema che sta diventando un’autentica piaga delle nostre società. Per comprendere quale sia l’argomento suggerisco al lettore di focalizzare un’immagine nella mente. Si rappresenti una qualsiasi delle rotonde stradali della nostra provincia oppure sorvoli virtualmente le vaste estensioni di alcuni terreni agricoli.
Che cosa accomuna spesso queste immagini, se non lo sguardo triste e rassegnato di decine di uomini, spesso di colore, che attendono in gruppi mentre le nostre auto sfrecciano dinanzi ai loro occhi disincantati? Quelle persone sono solitamente in attesa di qualcuno che le prelevi per condurle sui luoghi, il più delle volte campagne, per spesso (ma non solo) prestare braccia all’agricoltura.
Proprio in questi giorni abbiamo assistito alle rivendicazioni del “mondo agricolo” per una più energica tutela delle proprie ragioni, soprattutto economiche e concorrenziali, rispetto al proposto cambiamento della normativa europea riguardante alcuni aspetti che incidono anche sui profitti, in senso lato, degli imprenditori agricoli. Il mondo dell’agricoltura e gli attuali problemi che vi si ricollegano rievocano anche quello – sempre più pressante – dello sfruttamento del lavoro, soprattutto degli immigrati.
È sotto gli occhi di tutti che nelle campagne ormai la quota principale dei lavoratori è spesso composta da disperati che giungono in Italia e per sopravvivere sono disposti ad accettare qualunque condizione lavorativa, affrontando lunghe giornate di lavoro nei campi. Il fenomeno, come già anticipato, è piuttosto appariscente e frequente in agricoltura ma forme di impiego vessatorio di manodopera avvengono anche nelle fabbriche o nel settore dei servizi (come dimostrato dal noto caso giudiziario Uber) e, quindi, in ambiti produttivi diversi da quello agricolo.
Dal punto di vista penalistico il legislatore, conscio dell’insopportabile realtà di sfruttamento che affonda le radici nel più remoto passato, nel 2011 (con il decreto legge n. 138) e nel 2016 (con la legge n. 199) ha rispettivamente introdotto e modificato il reato di cui all’art. 603 bis del codice penale, che punisce con la pena da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro (per ciascun lavoratore reclutato) la condotta di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La disposizione criminalizza sostanzialmente due tipi di condotte: la prima, consistente nell’attività, tristemente nota, del “caporale”, cioè colui che recluta la manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi; la seconda, nella condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera (anche fornita da terzi).
In entrambi i casi, si badi, le condizioni che qualificano queste condotte come reato sono due, e cioè lo sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno della manodopera stessa. Per quanto riguarda l’approfittamento dello stato di bisogno, si è chiarito che esso non coincide con lo stato di necessità, vale a dire una condizione insuperabile, ma significa stato di debolezza, di mancanza materiale o morale della persona, idonea a condizionarne la volontà personale costringendola o inducendola ad accettare gravose condizioni lavorative.
Circa lo sfruttamento invece, qui la stessa norma (al comma 3) offre alcuni indici testuali che servono al giudice per comprendere se effettivamente il caso concreto evochi uno sfruttamento. Gli indici in questione sono solo esemplificativi (il che significa che il giudice potrebbe ricavarne anche altrove) e sono rappresentati:
a) dalle condizioni delle retribuzioni, se queste ultime siano reiteratamente non in linea con quelle previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale; b) dalla reiterata violazione delle condizioni contrattuali del lavoro come orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria e ferie; c) dalla sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; d) dalla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. È importante ricordare che la norma richiede la reiterazione di queste situazioni.
Reiterazione però non vuol dire “sistematicità” o “abitualità”, ma è stata ritenuta sussistente anche in due episodi di violazioni tra quelle descritte dalle lettere indicate in precedenza. È però anche necessario che la reiterazione sia valutata non in relazione al gruppo di lavoratori, ma al singolo lavoratore che si ritiene sia stato sfruttato.
Ad esempio, immaginiamo un gruppo di dieci lavoratori africani che lavorano in un’azienda agricola che coltiva pomodori. Perché si verifichi lo sfruttamento di cui alla disposizione, sarà necessario provare che la situazione, ad esempio, di sotto-pagamento o di violazione delle condizioni alloggiative (il lavoratore viene tenuto in una struttura priva dei più elementari servizi) riguardi il singolo lavoratore e si verifichi in più episodi. Il reato in argomento non prevede che vi sia violenza o minaccia: sono sufficienti le due condizioni dello sfruttamento e dell’approfittamento dello stato di bisogno. Se a questi si accompagnano anche la violenza o la minaccia, la pena sarà aggravata.
È anche importante ricordare, quale ulteriore conseguenza dell’accertamento di questo reato, che il soggetto che ne sarà ritenuto responsabile (si badi, non occorre essere un imprenditore) potrà essere non solo arrestato in flagranza di reato (ai sensi dell’art. 380, del codice di procedura penale), ma anche colpito dalla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
La giurisprudenza ha chiarito che la confisca abbraccia tutti i beni che costituiscono il contesto materiale ed economico connesso al reato e, quindi, può colpire anche quelli intestati a terzi, includendo – nel caso di azienda – tutti i beni sui quali e per i quali sia stato realizzato lo sfruttamento di manodopera. Si pensi a un’azienda agricola che possiede diversi terreni anche in luoghi diversi: la confisca potrebbe colpire anche le attrezzature e i terreni diversi da quelli sui quali hanno lavorato gli operai sfruttati, perché conta il concetto unitario di azienda che si è avvantaggiata illecitamente della manodopera sfruttata.
L’ultimo comma prevede poi una serie di aggravanti nel caso di: lavoratori superiori a 3, di lavoratori minori in età non lavorativa e quando il fatto sia commesso esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.
Come si vede, dunque, il legislatore penale interviene a sanzionare seriamente il fenomeno dello sfruttamento che offende la dignità del lavoratore e, prim’ancora, la persona umana, considerata quale bene supremo dall’ordinamento non solo interno.
Da un lato la Costituzione (rilevano soprattutto gli artt. 1, 2, 35, 36 e 41), dall’altro le Carte internazionali come la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (art. 4), vietano di sfruttare l’altrui persona a prescindere dalle condizioni, dalla razza e da qualsiasi altra caratteristica personale o materiale del lavoratore.
Il legislatore penale, quindi, prevede sanzioni rilevanti quando si sfrutti la manodopera altrui e ancora più gravi (se ricorre, ad esempio, il reato di riduzione in schiavitù, di cui all’art. 600 del codice penale) quando le condizioni sono talmente gravi da far ritenere che la persona sia stata soggiogata al punto da porla in una condizione di schiavitù o di servitù, come purtroppo spesso accade in alcune aree o in talune realtà imprenditoriali del Mezzogiorno.
In alcuni casi giudiziari sono stati accertate condizioni di lavoratori sfruttati con: orari di lavoro impossibili (tra un minimo di dieci e un massimo anche di sedici ore al giorno), salari fortemente decurtati, in alcuni casi addirittura senza alcuna retribuzione; in condizioni climatiche proibitive, senza riparo dal sole, con scarse pause ed alcuna possibilità di ristoro: ciò che aveva spesso determinato gravi condizioni di disidratazione e problemi di salute, anche per la totale assenza di misure di igiene e prevenzione sui luoghi di lavoro e per la resistenza persino ad accompagnare in ospedale i lavoratori che ne avevano bisogno, peraltro sempre dietro pagamento.
Tutte queste situazioni, come appare chiaro, impongono una riflessione più ampia anche sul tema delle attività produttive e sul fenomeno dell’immigrazione; sul fatto che spesso gli italiani non sono più disposti a svolgere certe attività.
Se questo è un dato pressoché pacifico, ciò però non significa e non consente che tali lavorazioni usuranti e faticose siano affidate – a qualunque condizione – a persone immigrate, come accadeva nell’antico passato con la tratta degli schiavi nel continente americano o, ancora, in epoche più remote, quando i grandi monumenti e i lavori più massacranti venivano assegnati agli schiavi.
Quelle fin qui descritte potrebbero essere definite le nuove forme di schiavitù, purtroppo amaramente note anche nei nostri territori che – lo si badi bene – sono profondamente avversate dal nostro ordinamento e aspramente punite sul piano penale.
A Palazzo Santa Lucia è stata presentata la 64esima edizione del Giro di Campania, alla presenza dell’Assessora allo Sport...
La Costiera Amalfitana brucia ormai da giorni. Tra la devastazione e le fiamme alimentate dai forti venti, si lavora incessan...
Il 16 settembre 2026 sono stati ultimati i lavori riguardo il restauro dell’edicola votiva di San Gennaro, situata in piazz...
Come ogni mese torna la nostra rubrica culturale “Leggere che passione”, ecco i due libri consigliati ai nostri lettori. ...