
Nei grandi centri abitati non è raro esser costretti ad ammirare un meraviglioso tramonto attraverso una selva di antenne che disturbano la meravigliosa vista. Spesso ci si chiede se effettivamente tutte quelle antenne siano state legittimamente installate, se le si può installare dovunque, o se per esempio, un edificio condominiale debba essere obbligatoriamente dotato di un’unica antenna centralizzata.
Per rispondere a tali quesiti dobbiamo chiarire cosa sia il cosiddetto “diritto di antenna”. Secondo la Cassazione e la normativa vigente, il diritto di antenna “consiste nella possibilità riconosciuta a un
soggetto di installare la propria antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo e tutti gli
accessori connessi al suo funzionamento, su proprietà altrui o condominiale” (Cass. 9393/2005; L. 554/1940; DPR n. 156/1973; D.Lgs. n. 259/2003).
Ma allora ciò significa che l’installazione selvaggia delle antenne è libera da vincoli? Non proprio! L’esercizio del diritto di antenna non è affatto incondizionato, ma se da un lato incontra numerosi limiti, dall’altro permette al singolo individuo di installare un’antenna anche su proprietà altrui. Facciamo chiarezza. Per esempio, è vero che le antenne possono essere installate in qualunque parte dell’edificio, ma è altrettanto vero che non possono recare pregiudizio all’uso della proprietà da parte degli altri condomini, e non possono mutare la destinazione originaria del fabbricato. Inoltre, devono essere preservati il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell’edificio.
Insomma, prima di procedere alla installazione dell’antenna sulla proprietà condominiale o su proprietà altrui, il singolo condomino dovrà prima cercare di installare l’apparecchiatura su zone di sua proprietà, e solo in caso di impossibilità di esercizio del diritto di antenna potrà usufruire di zone condominiali.
L’installazione di antenne radiotelevisive nel rispetto dei limiti appena elencati, comporta un ulteriore limitazione a carico dei proprietari degli immobili le cui parti sono utilizzate per l’installazione, perché sorge, a carico degli stessi, l’obbligo di consentire l’accesso per la progettazione, l’installazione e la manutenzione dell’antenna nei luoghi individuati, salvo attenersi ai limiti imposti. Si pensi, infine, che secondo la Cassazione, anche se in un condominio vi è installata un’antenna centralizzata, è permesso al singolo condomino di installarne una individuale distaccandosi dall’impianto centralizzato, se il diritto di antenna può essere meglio esercitato.
Per esempio, se usufruendo dell’antenna centralizzata risulta impossibile ricevere alcuni canali televisivi, è possibile installare un’antenna privata in altra zona condominiale che permetta la ricezione completa dei canali. È proprio il caso di dire che il diritto di proprietà deve piegarsi al diritto di informazione.
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