
La legge regionale sulle cave, il PRAE, così come per Caserta il Piano di recupero delle aree di cava abbandonate, abusive e dismesse, sono tutti strumenti normativi che regolano le attività estrattive e parlano chiaro e in modo inequivocabile. In base al tipo di cava, sul piano amministrativo, si applica o il PRAE o il Piano di recupero. Nello specifico della situazione delle due cave di Garzano e Valle di Maddaloni, l’art. 2 della L.R. 54/1985, nel definire i criteri e gli obiettivi per la redazione del P.R.A.E., stabilisce che “il piano deve coniugare le esigenze di razionale utilizzazione delle risorse minerarie con quelle di tutela dell’ambiente, subordinando a queste ultime le esigenze della produzione”.
Più in dettaglio, il comma 5, punto a) dell’art. 2 L.R. 54/1985 prevede che l’individuazione e la delimitazione delle aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi deve avvenire compatibilmente con i vincoli paesistici ed idrogeologici, con le perimetrazioni dei parchi e delle riserve naturali, nonché con gli altri programmi di assetto del territorio, demandando al P.R.A.E. l’indicazione dei criteri e delle metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle cave nuove, e per il recupero di quelle abbandonate e di quelle non sistemate, e i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.
Ai fini del P.R.A.E. sono applicate, ove ricorrano le specifiche condizioni, le prescrizioni alla riqualificazione ambientale disposte dal Ministero dell’Ambiente, Servizio di valutazione di impatto ambientale, con circolare n. 1307/VIA/B7 del 22/02/1993. Per gli interventi di ricomposizione ambientale il P.R.A.E. assume come metodologie e tecniche esecutive quelle previste nel Regolamento di Ingegneria Naturalistica approvato con D.G.R. n. 3417 del 12/02/2002, pubblicata nel B.U.R.C. Speciale della Regione Campania del 19/02/2002.Le Linee Guida, documento principale per interpretare correttamente le norme del PRAE, circa la ricomposizione ambientale, non lasciano alcun margine a dubbi: “….La ricomposizione ambientale va, quindi, eseguita contemporaneamente allo svolgimento dell’attività di coltivazione, che avviene per lotti annuali di coltivazione. In particolare, la ricomposizione del primo lotto di coltivazione deve essere completata prima dell’avvio della coltivazione del terzo lotto.”
Il mancato rispetto di tale prescrizione, a seguito di diffida, comporta l’applicazione dell’art. 13 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. che prevede, alla lettera d), l’estinzione dell’autorizzazione per decadenza nel caso in cui l’imprenditore della cava, preventivamente diffidato, non osservi le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione. Mi chiedo, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni cos’hanno fatto in merito? Allo scopo di assicurare e predisporre un corretto recupero dei siti estrattivi ed un’efficace ricomposizione ambientale delle cave e/o dei lotti esausti di cava, in armonia a quanto disposto dall’art. 9 della L.R. n. 54/1985, il P.R.A.E. prescrive i seguenti precisi interventi obbligatori:
a) Rimodellamento morfologico. Il rimodellamento morfologico consiste nella realizzazione di nuovi fronti di cava in armonia con il territorio circostante, anche tramite la coltivazione in scarpate uniche, con pendenza quanto più prossima a quelle delle superfici non coltivate.
b) Rispetto dell’integrità della cresta collinare. Nella coltivazione di cava, le sommità dei versanti vanno obbligatoriamente mantenute nelle loro condizioni morfologiche, naturali, originarie, al fine di consentire la continuità paesaggistica e le condizioni naturali del microclima. Nella scelta delle specie arboree da mettere a dimora nella fase di ricomposizione ambientale e nella conseguente predisposizione del suolo agrario, inoltre, deve essere garantito, in sede di ridisegno della nuova superficie, un profilo complessivo quanto più prossimo, ove possibile, alla situazione preesistente.
c) Risanamento paesaggistico,inteso quale ricostituzione paesaggistica di un assetto dei luoghi coerente con i caratteri storico-ambientali del contesto territoriale. (Dalle Linee Guida al PRAE).Da quanto precede, la pre-istruttoria che il Genio Civile avrebbe dovuto fare sulla richiesta per le cave di Garzano e Valle di Mad-daloni, visto il PRAE e le Linee Guida, avrebbe dovuto risolversi subito e respingere le richieste dei cavaioli.
Non ci doveva essere alcuna convocazione di Conferenza di servizi. Di tanto i vari comitati e le associazioni dovrebbero prenderne atto e rivolgersi senza indugio alla Magistratura
Articolo a cura di Dott. agr. Giuseppe Messina – Coestensore del PRAE e del Piano Provinciale per le aree abbandonate, abusive e dismesse
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