
L’esperienza maturata nella lotta alla criminalità organizzata insegna che l’aggressione ai patrimoni costituisce uno degli strumenti più efficaci.
La limitazione della libertà personale, nella forma della misura cautelare o della pena definitiva, è un “rischio calcolato” per chi delinque; nei contesti di criminalità organizzata è addirittura un mezzo per scalare i vertici delle organizzazioni, perché attribuisce prestigio all’interno dei clan. Ciò che importa è percepire e mantenere i beni e la ricchezza che le attività illecite producono; fino a quando chi delinque ed i suoi familiari godono dei frutti del reato, nulla scalfisce il principio che “il crimine paga”. Ma se i beni accumulati con attività illecite vengono sequestrati e definitivamente sottratti con la confisca, ecco che allora non ha più senso delinquere. Lo stesso principio vale anche rispetto ai reati ordinari, soprattutto quelli lucrogenetici. È proprio sulla scorta di tali considerazioni che il legislatore italiano ha previsto e potenziato negli anni gli strumenti ablativi di ricchezza ai soggetti che delinquono.
Sotto il profilo dei sequestri e delle confische penali, infatti, accanto allo strumento tradizionale previsto dall’art. 240 c.p. – sequestro preventivo e confisca di beni legati al reato da un nesso di pertinenza (prezzo, profitto, prodotto, strumenti per la commissione del reato) – il legislatore ha introdotto il sequestro preventivo e la confisca c.d. “allargati”, oggi disciplinati dall’art. 240 bis c.p. Si tratta di strumenti giuridici che consentono di apprendere beni che non sono in rapporto di pertinenzialità con il reato, ma dei quali l’indagato/imputato risulta essere titolare o avere la disponibilità, anche per interposta persona, e che abbiano valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla attività economica svolta. Tale ultimo strumento ha come presupposto la qualità di indagato per una serie di reati elencati nell’art. 240 bis c.p.; è significativo che il sequestro e la confisca cd “allargati” sono nati per i reati di criminalità organizzata, ma l’elenco dei reati contenuto nell’art. 240 bis c.p. si è via via ampliato arrivando a comprendere reati contro la p.a. e varie tipologie di reati lucrogenetici. Sotto diverso profilo il legislatore ha dettato una disciplina organica delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, con il d.lgs 159/2011, noto anche come Testo Unico Antimafia, potenziando il sequestro di prevenzione e la successiva confisca.
Partendo dalla disamina del settore penale, va rilevato come lo strumento di ablazione patrimoniale è la confisca che presuppone la condanna dell’imputato e diviene definitiva solo a seguito di condanna definitiva. Il sequestro preventivo penale è una misura cautelare reale; è cioè un provvedimento che il giudice per le indagini preliminari emette su richiesta del P.M., senza preventiva instaurazione del contraddittorio con l’indagato, al fine di evitare che, nel tempo necessario allo svolgimento del processo ed alla confisca definitiva, l’indagato possa disfarsi dei propri beni – intestandoli fittiziamente ad altri, ovvero vendendoli ed occultando il ricavato – al fine di sottrarli alla ablazione dello Stato. La funzione cautelare del sequestro è dunque fondamentale; mira ad assicurare all’Erario la effettiva apprensione dei beni confiscabili. Invero, la esperienza giudiziaria insegna che, iniziato il procedimento penale, quasi sempre l’indagato intraprende atti – effettivi o simulati – di dismissione del proprio patrimonio, al fine di eludere la confisca. Ma appare evidente come la circostanza che il sequestro fonda su una base probatoria formatasi all’inizio delle indagini e viene emesso senza una preventiva instaurazione del contraddittorio, rende concreta la possibilità che nel corso del procedimento penale il sequestro possa essere revocato; ad esempio, perché l’indagato dimostra che non sussiste sproporzione tra i redditi leciti ed il patrimonio accumulato. Sotto diverso profilo, premesso che la confisca presuppone la condanna, il sequestro viene meno tutte le volte in cui l’imputato sia definitivamente assolto. Del resto, appare evidente la differenza tra la regola di giudizio sottesa al sequestro – “astratta configurabilità del reato” e “gravità indiziaria” – e quella sottesa alla condanna – accertamento della responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Ciò spiega perché nel processo penale può verificarsi, anche a distanza di anni, il dissequestro e la restituzione di patrimoni anche ingenti, conseguenti ad una sentenza di assoluzione. Vi sono poi dei casi nei quali il dissequestro può seguire non ad una diversa valutazione di merito ma al mero decorrere del tempo. Invero, una volta pronunciata la confisca in casi particolari (ad es. artt. 240 bis, 322 ter c.p.), laddove intervenga nel corso dei giudizi di impugnazione una sentenza che dichiara la estinzione del reato per prescrizione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione decidono l’impugnazione ai soli effetti della confisca previo accertamento della penale responsabilità dell’imputato (art. 578 bis c.p.p. che disciplina allo stesso modo anche la pronuncia di estinzione del reato per amnistia). Ma tale disposizione non si applica alla confisca ordinaria ex art. 240 c.p. Nel caso invece di declaratoria di improcedibilità nel corso dei giudizi di impugnazione, il giudice di appello e la Corte di Cassazione pronunciano la confisca senza condanna nei soli casi di confisca obbligatoria. In tutti gli altri casi trasmettono gli atti al Procuratore della Repubblica presso il capoluogo distrettuale o al Procuratore Nazionale Antimafia per la proposizione delle misure di prevenzione patrimoniali; il sequestro penale cessa di avere efficacia se sono decorsi novanta giorni dalla trasmissione degli atti senza che sia stato emesso un sequestro di prevenzione (art. 578 ter c.p.p.).
Nel settore delle misure di prevenzione patrimoniali sussiste un rapporto analogo tra il sequestro e la confisca di prevenzione. Il sequestro è la misura cautelare strumentale alla immediata ed effettiva acquisizione dei beni, volta ad evitare che nel tempo necessario alla celebrazione del procedimento di prevenzione il proposto possa sottrare i propri beni all’ablazione dello Stato. Ed anche nel settore della prevenzione, valgono le medesime considerazioni svolte nel settore penale. Il sequestro di prevenzione viene emesso dal tribunale in composizione collegiale su richiesta del P.M. o di un altro dei soggetti legittimati ad avanzare la relativa istanza, senza preventiva instaurazione del contraddittorio del proposto. Ciò determina che, una volta instauratosi il contraddittorio, il proposto può portare elementi probatori in grado di modificare il giudizio sulla sussistenza dei presupposti di legge per la emissione del sequestro (ad esempio dimostrando redditi adeguati ai beni nella sua disponibilità).
Dunque, al sequestro di prevenzione segue la confisca definitiva solo laddove, all’esito del pieno contraddittorio che si instaura nel corso del procedimento, il collegio ritiene provati i presupposti di legge per la emissione del provvedimento di confisca. Laddove invece il contraddittorio dimostri la insussistenza dei presupposti di legge, i beni sottoposti a sequestro verranno dissequestrati e restituiti al proposto. Nel settore specifico della prevenzione, va poi aggiunto che il legislatore prevede, all’art. 24 del d.lgs 159/2011, dei limiti temporali entro i quali il tribunale deve emettere i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado. Laddove il tribunale non riesca a rispettare i termini di legge, il sequestro perde efficacia ed i beni vanno restituiti al proposto. Laddove si verifichi tale evenienza, la Corte di Cassazione ha chiarito che è possibile, se permangono i presupposti di legge, emettere un nuovo provvedimento di sequestro, ma in tal caso inizia un nuovo procedimento di prevenzione. Dunque, in tale caso non è una diversa valutazione di merito che determina il venir meno del sequestro, ma il mero decorrere del tempo. Va evidenziato sul punto che, fermo il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, purtroppo il carico degli uffici giudiziari penali e della prevenzione non sempre consente il rispetto dei termini di legge, che soprattutto nella fase delle impugnazioni appaiono esigui. Così come appare assolutamente esiguo – soprattutto in considerazione dei diversi presupposti del sequestro di prevenzione rispetto al sequestro penale – il termine di giorni 90 di cui all’art. 578 ter c.p.p. E a fronte di termini esigui, la posta in gioco è alta; il dissequestro che fonda non su una valutazione di merito ma sul mero decorrere del tempo consente a chi è ricorso al crimine per arricchirsi di evitare la confisca e di continuare a godere di quanto illecitamente acquisito. Finisce dunque per rafforzare l’idea che, in fondo “il crimine paga”.
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