
Il 30 gennaio 2025, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza “Cannavacciuolo e altri”, ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 2 CEDU (norma che sancisce l’inviolabilità del diritto alla vita), a causa dell’omessa adozione di misure adeguate ad affrontare l’inquinamento ambientale nella cd “Terra dei Fuochi” in Campania. Secondo la sentenza, tale area – com’è noto abitata da quasi tre milioni di abitanti e situata tra le province di Napoli e di Caserta – è stata gravemente contaminata da un sistema illecito di smaltimento dei rifiuti, anche pericolosi, gestito dalla criminalità organizzata, che ha causato un aumento di gravi patologie, comprese quelle tumorali, così compromettendo il diritto alla vita dei residenti.
La Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione dell’art. 2 CEDU da parte dello Stato italiano ai danni di sette persone affette da disturbi respiratori o da patologie oncologiche. L’Italia, infatti, è stata condannata ad adottare misure di ordine generale per tutelare l’ambiente e la salute entro due anni, decorrenti dal momento in cui la pronuncia diverrà definitiva. I fatti oggetto della pronuncia si sono sviluppati nell’arco di oltre trent’anni, durante i quali lo smaltimento illegale dei rifiuti nella “Terra dei Fuochi” ha determinato condizioni di inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque gravemente pregiudizievoli per la salute dei residenti. Nonostante le numerose commissioni parlamentari e gli studi epidemiologici che hanno evidenziato l’aumento esponenziale di gravi patologie nei territori interessati dagli sversamenti illeciti di rifiuti, le misure adottate dall’Italia sono state giudicate insufficienti e tardive, tanto che la Corte ha criticato l’assenza di iniziative di risk assessment (attività finalizzate all’identificazione delle aree inquinate) e l’assenza di risk management, (attuazione dei divieti di utilizzo dei territori contaminati), nonché i ritardi nelle bonifiche, spesso rimaste a livello meramente progettuale o eseguite in maniera non sistematica né coordinata.
Circa l’esistenza del nesso causale tra l’esposizione ai fattori di rischio per la salute e le specifiche patologie lamentate dai singoli ricorrenti, la Corte di Strasburgo ha ritenuto sussistente tale vincolo sulla base della circostanza secondo la quale le autorità italiane erano già consapevoli del pericolo per la vita a partire dai primi anni ’90; infatti, i sospetti in ordine ai rischi cancerogeni sollevati dalla prima commissione parlamentare di inchiesta (1996), sono maturati grazie agli studi epidemiologici pubblicati nel 2004 e nel 2005; ciò nonostante, osserva la Corte, lo Stato Italiano non si è adeguato agli obblighi discendenti dall’art. 2 CEDU. A rafforzamento della conclusione, la Corte osserva, richiamando espressamente il principio di precauzione, che l’incertezza in ordine al singolo nesso causale non può far venire meno il dovere di ricercare, identificare e valutare i rischi, posto che altrimenti lo Stato potrebbe beneficiare della propria inerzia per sottrarsi alle proprie responsabilità.
La sentenza Cannavacciuolo rappresenta senz’altro una sentenza storica, in quanto segna un passo significativo nel contenzioso sulla tutela dei diritti umani rispetto all’inquinamento ambientale, aprendo nuove prospettive per il diritto penale sostanziale. Condizione imprescindibile, tuttavia, affinché il diritto alla vita possa venire in rilievo, è che il ricorrente dimostri di avere corso un pericolo serio e imminente di morte, oppure, se si tratta del rappresentante di un deceduto, dimostri il nesso di causalità tra il fattore di rischio e l’evento letale. Quando questo onere probatorio non può essere soddisfatto, ma al contempo emerge che il fattore di rischio esisteva già e che ha quantomeno arrecato nocumento al benessere e alla qualità della vita del ricorrente, la Corte esamina il caso anche sotto l’angolazione dell’art. 8 CEDU, norma che tutela tale fondamentale diritto della personalità.
Con la sentenza in commento, si assiste ad un importante elemento di novità sul piano del valore assegnato alle evidenze epidemiologiche come prova di compromissione del diritto alla vita, riducendo l’importanza della prova della causalità individuale come criterio utile (ancorché non esclusivo) a orientarsi di fronte al bivio tra art. 2 e art. 8 Cedu. La conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Strasburgo in ordine alla sufficienza dell’evidenza epidemiologica per rendere applicabile l’art. 2 Cedu non è priva di conseguenze per gli ordinamenti penali nazionali. L’abbandono del paradigma dell’art. 8 in favore dell’art. 2 pone delle questioni sulle quali bisogna riflettere. Infatti, gli Stati comunitari dovranno adottare:
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