
La proposta del Digital Service Act, presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2020, e approvata il 5 luglio 2022 con alcune modifiche adottate anche alla luce della guerra in ucraina il 15 giugno 2022, con l’entrata in vigore dei suoi effetti solamente questo 25 agosto, ha un contenuto volutamente minimalista sulla questione della responsabilità dei titolari delle piattaforme. La novità è che il Digital Services Act si applicherà in tutta Europa, permettendo agli utenti di avere gli stessi diritti ovunque.
I servizi digitali hanno un impatto e rendono la nostra vita più facile in molti modi diversi. Li usiamo per comunicare tra loro, fare acquisti, ordinare cibo, trovare informazioni, vedere film e ascoltare musica attraverso servizi nuovi e in continua evoluzione. I servizi digitali hanno inoltre reso più facile per le imprese commerciare oltre frontiera e accedere a nuovi mercati.
Mentre ci sono molti vantaggi della trasformazione digitale, ci sono anche problemi. Una delle principali preoccupazioni è il commercio e lo scambio di beni, servizi e contenuti illegali online. I servizi online vengono anche utilizzati in modo improprio da sistemi algoritmici manipolativi per amplificare la diffusione della disinformazione e per altri scopi dannosi. Queste sfide e il modo in cui le piattaforme le affrontano hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali online.
Secondo l’articolo 26, le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono chiamate una volta l’anno a valutare i seguenti rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall’uso dei loro servizi dell’Unione:
La modifica più significativa è contenuta in un articolo aggiunto (art. 27°), secondo cui in presenza di una crisi, ovvero l’ipotesi in cui “circostanze straordinarie conducano a una seria minaccia alla sicurezza o alla salute pubblica dell’Unione o in parti significative della stessa”, la commissione potrebbe adottare una decisione che richieda a uno o più provider di piattaforme online molto grandi o di motori di ricerca di verificare se e nel caso in quale misura e come il funzionamento e l’uso dei loro servizi abbia contribuito significativamente alla seria minaccia di cui sopra, di adottare misure specifiche e proporzionate per prevenire, eliminare o limitare tale contributo, infine di riferire alla Commissione circa l’impatto delle misure così adottate e ogni altra questione relativa alla valutazione di tale crisi.
Le maggiori differenze fra il Regolamento del Consiglio e le decisioni della Commissione cui fa riferimento il DSA sono tre.
Da quanto ora detto si ricava però una più preoccupante indicazione che vale per l’immediato. La “asimmetria informativa” tra le piattaforme di maggiori dimensioni e le autorità pubbliche non si realizza solo in ordine alla disponibilità dei dati degli utenti, come deplorato dal Parlamento europeo nella citata Risoluzione del 2020, ma si estende al tipo e ai contenuti dell’attività svolta sulle piattaforme da quegli assai speciali utenti chiamati ad attuare specifiche strategie di disinformazione.
Non si ha certezza che la strada alternativa immaginata dal Digital Services Act convinca le piattaforme a perdere parte del loro potere e dei loro introiti in nome della trasparenza e dei diritti degli utenti. D’altra parte vi sono alcuni aspetti dell’universo digitale toccati in misura ancora esigua dalla nuova disciplina, come la raccolta dei dati, e altri che non solo non sono stati toccati, ma che potrebbero esserlo solo causando un’intromissione giuridicamente indebitata nella libertà dei prestatori di servizi.
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