
Firmata a Bruxelles l’11 aprile del 2024 dalla presidentessa del Parlamento Europeo, R. Metsola, e dal presidente del Consiglio Europeo, H. Lahbib, e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 30 aprile 2024, la direttiva 2024/1203 è entrata in vigore il 20 maggio 2024 e dovrebbe essere trasposta nei paesi membri, compresa l’Italia, entro il 21 maggio 2026. Essa sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. È costituita complessivamente da 30 articoli oltre le note. Di seguito, una sintesi degli articoli ritenuti più significativi.
Si cita interamente l’articolo 1, perché sufficientemente breve: “La presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione”. È importante precisare che la direttiva fissa “norme minime”; pertanto, durante i lavori di trasposizione, i singoli Stati membri possono stabilire definizioni e sanzioni più efficaci, soprattutto in funzione della propria specificità territoriale e in funzione delle attività già note da parte delle mafie contro l’ambiente. All’articolo 3 sono definite le tipologie dei reati che sono molto specifici e con riferimenti puntuali alle direttive che possono essere violate per comportamenti contro le norme ambientali. Si ritiene tale puntualizzazione necessaria, in quanto un troppo generico richiamo al “reato ambientale” renderebbe molto complessa la dimostrazione del reato stesso; invece, lo specifico riferimento a limiti di legge, norme e pericolosità per i fattori ambientali rendono più immediata e diretta la misurazione dei parametri, la definizione della significatività e il danno consequenziale.
Non è un caso, infatti, che al comma 6) sono così definiti: “Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se il danno o il danno probabile è rilevante per quanto riguarda le condotte di cui al paragrafo 2, lettere da a), a e), lettera f), punto ii), lettere da j), a m) e lettera r), si debba tenere conto, secondo il caso, di uno o più dei seguenti elementi: le condizioni originarie dell’ambiente colpito, la durata del danno (lunga, media o breve), la portata del danno, la reversibilità del danno.
In verità, sarebbe stato più utile introdurre i concetti specifici di misurabilità e significatività, anche se sono implicitamente individuati. In Italia, anche se non ancora recepita dal codice penale e dal codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.) è disponibile la seguente pubblicazione: Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, n° 28/2020 (Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale – Approvato dal Consiglio del SNPA nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019 – Completato nell’aprile 2020 – Pubblicato nel maggio 2020 con codice ISBN 978-88-448-0995-9) in quanto sono il riferimento più aggiornato e affidabile in materia. Dal punto di vista squisitamente tecnico, si riportano di seguito le definizioni più acclarate in merito: Significativo, determinare un apprezzabile espansione dell’inquinamento, sia sul piano temporale che sul piano dell’estensione; Misurabile, misurazione scientifica del danno, cioè ciò che è quantitativamente apprezzabile o oggettivamente rilevabile.
I fattori ambientali coinvolti non hanno lo stesso grado di importanza per la collettività. Da qui nasce la necessità di effettuare una ponderazione degli impatti stimati che consenta di costruire ordinamenti tra le diverse alternative che tengano appunto conto dell’importanza dei diversi fattori coinvolti. Individuati gli impatti prodotti secondo la tipologia “positivo/negativo”, è necessario elaborare una quantificazione dell’importanza che essi hanno sui singoli fattori ambientali interessati. La scala di giudizio in genere è di tipo quali-quantitativo: gli impatti vengono classificati in base a parametri qualitativi (entità e durata) associando poi ad ogni parametro qualitativo un valore numerico. Per ogni impatto generato dalle azioni (di una causa) la valutazione deve essere condotta considerando:
Dalla combinazione delle due caratteristiche scaturisce la significatività dell’impatto.

All’articolo 4 è precisato che deve essere perseguito penalmente anche l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere il reato. All’articolo 7 è interessante l’applicazione di una sanzione pecuniaria alle persone giuridiche proporzionale al proprio fatturato mondiale. In questo caso la direttiva fa un esplicito richiamo a quegli Stati in cui operano aziende multinazionali, per le quali l’applicazione di una sanzione pecuniaria può costituire anche un deterrente o una sorta di azione preventiva laddove quell’azienda abbia già avuto comportamenti al limite del reato. Molto interessanti gli articoli 13 e 14, che si riportano integralmente. Articolo 13 – Strumenti investigativi: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l’azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi”.
Articolo 14 – Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini: “Fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale”.
In ottica preventiva, molto interessante anche il successivo Articolo 21 – Strategia nazionale: “Gli Stati membri elaborano e pubblicano una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21 maggio 2027. Gli Stati membri adottano misure per attuare la loro strategia nazionale senza indebito ritardo. La strategia nazionale affronta almeno gli aspetti seguenti:
a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo.
Gli Stati membri provvedono affinché la loro strategia nazionale sia riveduta e aggiornata a intervalli regolari di al massimo cinque anni, secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi, onde tenere conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle relative minacce poste dalla criminalità ambientale”.
Entro il 21 maggio 2028, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. Entro il 21 maggio 2031, la Commissione effettuerà una valutazione dell’impatto della presente direttiva in cui affronta la necessità di aggiornare l’elenco dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione, compresi una sintesi dell’attuazione della presente direttiva e delle misure adottate a norma degli articoli da 16 a 21 e dati statistici, riservando particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera.
Se è pur vero che tali tempistiche (entro il 21 maggio 2028 ed entro il 21 maggio 2031) sono quelle stabilite dalle direttive europee, si poteva definire un iter “speciale” per ridurle almeno di un anno. In continuità con le direttive precedenti, manca una linea guida specifica per la definizione di una metodologia per la valutazione dei danni. Quella già citata nel presente articolo e vigente in Italia (Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, n° 28/2020) sarebbe più che necessaria e sufficiente. La vera questione, non risolta né dalla direttiva, né dalla vigente legislazione italiana, è che per dimostrare senza alcun dubbio il danno ambientale è indispensabile avere già a disposizione una serie di dati ambientali misurati su tutti i fattori ambientali, ovvero una rete di monitoraggio ambientale capillare e condivisa che possa senza alcun dubbio dimostrare lo stato dell’ambiente prima e dopo l’esecuzione di un’attività criminosa che abbia determinato il danno.
Articolo ripreso da Arpa Campania
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