
Subire il distacco della fornitura di gas per mancato pagamento delle bollette è un conto, ma subire la privazione di un bene energetico di primissima necessità, nonostante si paghi regolarmente la bolletta, è ben altra cosa. Il senso di paura, stress e frustrazione causato da un illegittimo distacco della fornitura di gas, può provocare notevoli danni all’utente. Del caso se n’è occupato il Tribunale di Napoli con una recente pronuncia (sent. n. 305/2023).
La questione portata all’attenzione del giudice partenopeo ha avuto origine dal fatto che la società fornitrice del gas, a causa della presunta presenza di alcuni manufatti abusivi all’interno di un condominio, operava il distacco preventivo della fornitura di gas. A tal punto, due condomini citavano in giudizio la società lamentando le notevoli ripercussioni subite a causa della privazione di un bene fondamentale, che li aveva portati addirittura a dover cambiare abitazione.
Il Tribunale, nel risolvere il caso, ha dapprima richiamato l’indirizzo della Cassazione, e successivamente ha fatto riferimento alla palese violazione di un principio costituzionale. Secondo l’univoco indirizzo della Cassazione “il danno non patrimoniale possa essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e ha chiarito che il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui (Cass. S.U. 26972-26975/2008)”.
Successivamente, ha stabilito che “la mancata erogazione per un notevole lasso di tempo del gas metano ha provocato disagi e turbamenti psichici per un anno agli attori, che hanno potuto svolgere con grande difficoltà le normali attività quotidiane, avendo necessità di utilizzare il gas come “bisogno della vita”, dando così origine alla palese violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Pertanto, il giudice, nell’affermare che “la riattivazione della somministrazione del gas a distanza di circa un anno dalla sua sospensione è un lasso di tempo eccessivo”, ha condannato la società di fornitura del gas al risarcimento, nei confronti dei condomini ricorrenti, del “danno da stress” conseguente al pregiudizio psicologico e ai disagi subiti dagli utenti.
Tenuto conto del fatto che il danno non patrimoniale, nella cui fattispecie ricade il cosiddetto “danno da stress”, non è facilmente provabile in giudizio, e che spesso proprio per tale motivo non viene riconosciuto, ci sentiamo di affermare che la sentenza del giudice partenopeo rappresenta un buon punto d’inizio per la reale tutela del cittadino.
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