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Magazine di promozione culturale, periodico mensile gratuito, che nasce nel 2002 a Castel Volturno, fondato da Tommaso Morlando, in concomitanza con una forte attività associazionistica praticata dal Centro Studi Officina Volturno sul territorio, in termini di salvaguardia ambientale e testimonianza contro la criminalità organizzata.

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Divieto di abbandono dei rifiuti: norma disapplicata?

Redazione Informare
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10 agosto 20238 min di lettura

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Divieto di abbandono dei rifiuti: norma disapplicata?

Dopo esserci soffermati sui condizionamenti mafiosi sugli enti locali (in questa Rivista, luglio2023), è tempo di addentrarci in un settore normativo estremamente interessante (perché coinvolge la nostra qualità della vita) e severo in quanto, come vedremo, il complessivo sistema delle nostre leggi in materia non tollera oggi il benché minimo lassismo.

Parliamo del settore dei rifiuti. Esso è legato a doppio filo a quello più generale della tutela dell’ambiente, valore ormai costituzionalizzato (art. 9, comma 2 introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) e quindi protetto al massimo livello nel nostro ordinamento. La storia più o meno recente del paese, le sollecitazioni europee e i soliti abusi all’italiana, hanno fatto sì che il legislatore concepisse una delle più rigorose e complesse legislazioni che siano state mai elaborate.

Parliamo del testo unico in materia ambientale (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152), più volte modificato nel tempo e che raccoglie quasi tutte le disposizioni vigenti in tema di ambiente. A questo testo si aggiungono poi le nuove disposizioni introdotte di recente nel codice penale e concernenti i “delitti contro l’ambiente”, di cui agli artt. 452 bis e seguenti del codice. Insomma, l’ordinamento oggi appresta (sulla carta) un vero e proprio arsenale normativo per il contrasto agli inquinamenti e alla cattiva gestione dei rifiuti.

Tornando al decreto ambiente, lo stesso potrebbe essere considerato tra le altre cose una specie di enciclopedia in materia di rifiuti, dove ne risultano disciplinati gli aspetti più disparati, da quelli più generali a quelli di più sottile dettaglio. Si va insomma dalle norme che contengono le definizioni di rifiuto, di gestione e trattamento degli stessi etc. (art. 183), a quelle (molto articolate) sulla pianificazione territoriale in tema di trattamento dei rifiuti (con l’introduzione dei cosiddetti “ambiti territoriali ottimali”, che possono raggruppare anche comuni diversi); ovvero a quelle sul censimento e sulla valutazione statistica della produzione dei rifiuti (con la previsione di un catasto dei rifiuti e un osservatorio sugli stessi); passando ancora per una minuziosa disciplina dell’intero ciclo degli stessi; per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la nota TARI che include un’apposita quota per lo spazzamento delle strade) e per l’enunciazione del fondamentale principio della preminenza del riutilizzo rispetto allo smaltimento, cui si ricollega ovviamente un’amplissima disciplina sul tema della raccolta differenziata.

In ordine a quest’ultimo tema, si pensi, sono minuziosamente regolati sistemi di monitoraggio da parte della regione e degli enti territoriali sovraordinati del livello di raccolta differenziata raggiunta (sintetizzata con l’indice RD) effettuata dai comuni, essendo anche previsto un possibile aumento del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica e poteri sostitutivi del ministero dell’ambiente, in caso di assenza di un’adeguata gestione della raccolta differenziata. Vi sono inoltre minute discipline dei sistemi di produzione degli imballaggi, della commercializzazione e dell’uso dei sacchetti di plastica. Insomma, per farla breve (gli aspetti ulteriori sono numerosissimi), in questo articolato testo di norme vi è una faraonica regolamentazione dell’universo mondo dei rifiuti, mondo che ogni cittadino dovrebbe conoscere, quanto meno negli aspetti elementari. In esso esiste ovviamente – e forse si tratta dell’aspetto di maggiore interesse – anche un folto apparato di sanzioni.

Come di consueto, infatti, le norme precettive, che disegnano i comportamenti da tenere, sono accompagnate da quelle sanzionatorie che scattano – o dovrebbero scattare – se questi comportamenti non sono osservati. E si badi bene, il testo unico stabilisce finanche quali siano le forze dell’ordine specializzate a curarne gli accertamenti, affidandoli (art. 195) al Comando carabinieri tutela ambiente, al Corpo delle Capitanerie di porto, potendo anche intervenire il Corpo forestale dello Stato e concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

Introdotto il sistema sanzionatorio che contempla diverse tipologie di sanzioni (amministrative e penali), a fronte di un ampio ventaglio di comportamenti che vanno dall’abbandono al traffico di rifiuti, rinvierei a successivi approfondimenti per l’esame di ulteriori condotte, soffermandomi sulle sanzioni previste dall’art. 255 del testo unico. Si tratta della prima delle norme relative alle sanzioni e punisce vari comportamenti, tutti più o meno tristemente noti a ciascuno di noi e nei quali possiamo agevolmente riconoscere molte delle indecenze cui siamo costretti ad assistere anche qui, sul territorio Domizio, inclusa buona parte di quello di Castel Volturno. La norma in questione si intitola “abbandono di rifiuti” e al primo comma punisce, con la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro, chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. Se l’abbandono riguarda “rifiuti pericolosi”, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Come si vede chiaramente, la punizione colpisce anzitutto la condotta tenuta dal cittadino (non da un ente o un’impresa, altrimenti la sanzione diventa penale) consistente nell’abbandonare (che significa disfarsi) o nel semplice depositare in maniera incontrollata (cioè quando il deposito, anche per la tempistica, non prelude ad alcuna operazione di smaltimento) rifiuti sul suolo o nelle acque (per esempio nel mare ovvero in altre acque), comprese quelle sotterranee. La norma precisa che queste sanzioni costituiscono la risposta ai divieti previsti dagli artt. 192, commi 1 e 2 (che vietano l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee), dell’art. 226, comma 2 (che vieta l’immissione di alcuni imballaggi nel ciclo ordinario dei rifiuti) e dell’art. 231, commi 1 e 2 (che obbligano i proprietari di veicoli a motore di disfarsene solo mediante consegna a un centro di raccolta autorizzato, ovvero a un’azienda automobilistica che lo consegni a quest’ultimo).

La stessa disposizione punisce al comma 1 bis con la sanzione da 30 a 150 euro anche la violazione del divieto di abbandonare sul suolo gomme da masticare, scontrini e qualunque altro rifiuto di piccolissima dimensione che possa nuocere al decoro delle città e favorire la dispersione dei rifiuti, nonché con la medesima sanzione aumentata fino al doppio la violazione del divieto di abbandonare mozziconi di prodotti da fumo. Insomma, al cittadino che verrà sorpreso ad esempio a gettare a terra uno scontrino, una gomma da masticare, un fazzoletto di carta e simili dovrebbe essere irrogata una sanzione che può arrivare fino a 150 euro, e per un mozzicone di sigaretta quella ancora più grave fino a 300 euro.

La disposizione che vieta di disfarsi di mozziconi dei prodotti da fumo (ma dovrebbe valere per tutti i rifiuti) prevede anche l’obbligo per i comuni di dotare strade, parcheggi e luoghi di alta aggregazione sociale di raccoglitori per il deposito, e si tratta di un obbligo molto importante perché è evidente che chiunque si disfi abusivamente di rifiuti gettandoli a terra, si difenderà verosimilmente affermando che il comune non ha messo adisposizione contenitori adeguati. Il comma 3 dell’art. 255 ricollega poi sanzioni penali e non solo amministrative (qui la condotta è reato) a due tipi di comportamenti. Il primo consiste nel non ottemperare all’ordinanza con la quale il sindaco, riscontrato un abbandono o un deposito di rifiuti su un’area, ne ordini lo smaltimento e la bonifica al titolare o al detentore della stessa, sicché se non si ottempera a quest’ordine si commette un reato, punibile anche a titolo di colpa, con pena dell’arresto fino a un anno (a tal proposito, non può non destare sconcerto la presenza, anche sul territorio di Castel Volturno, di abitazioni talora usate come vere e proprie discariche abusive, senza che vi siano i doverosi interventi dell’amministrazione, anche sostitutivi, perla rimozione dei rifiuti).

Il secondo riguarda invece il non aver ottemperato all’obbligo di separazione successivo alla abusiva miscelazione di rifiuti pericolosi, previsto dall’art. 187, comma 3 del testo unico, per cui chi avendoli miscelati non li avrà separati a proprie spese – in spregio all’obbligo – subirà un’indagine e un processo penale con eventuale irrogazione della sanzione finale. Si badi inoltre che per questi due reati, in caso di condanna o di patteggiamento, la concessione della pena sospesa può essere subordinata all’ottemperanza dell’ordinanza del sindaco ovvero alla condotta di separazione dei rifiuti miscelati.

Conclude l’art. 255 in esame la disposizione che, al comma 2, punisce con la sanzione amministrativa da 260 a 1550, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che non ottemperi all’obbligo di restituire la carta di circolazione e le targhe a uno sportello telematico dell’automobilista (art. 231, comma 5). Come si vede, e queste sono le sole condotte (e le relative sanzioni) di cui all’art. 255 del testo unico, l’ordinamento prende molto sul serio il contrasto a tutti quei comportamenti (anche minimi) che possano provocare una dispersione di rifiuti nell’ambiente. Ma si tratta di norme che vanno fatte vivere e sulle quali ciascuno di noi deve prestare massima attenzione e pretenderne l’osservanza, spettando poi agli organi di vigilanza curarne seriamente l’applicazione (soprattutto con sistemi di videosorveglianza), perché si tratta dei “primi” comportamenti civici su cui bisogna puntare, onde scongiurare quelli ancor più insidiosi (e odiosi) di cui agli artt. 256 e seguenti, dei quali ci occuperemo nei prossimi numeri.

di Francesco Balato

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