
Con l’adozione del Decreto Sicurezza, il legislatore italiano ha introdotto una serie di modifiche al codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), volte a rafforzare l’efficacia dell’azione repressiva e preventiva nei confronti delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Tra le tante disposizioni che ne compongono il testo, merita di essere segnalata la norma di cui all’art.5, rubricata come “Modifiche all’art.2-quinquies del DL 2 ottobre 2008”. Con tale disposizione, il legislatore – in sintesi – ha stabilito che i benefici previsti per i superstiti (delle vittime di mafia o di terrorismo) sono concessi a condizione che:
La ratio della norma è quella di evitare che soggetti contigui a contesti relazionali mafiosi, oppure parenti o affini di soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione o di cognizione per fatti di mafia possano beneficiare, anche indirettamente, delle risorse pubbliche. Ed infatti, essa – sancendo il divieto di erogare benefici spettanti alle vittime della mafia o del terrorismo a coloro che risultino inseriti in contesti delinquenziali, oppure che siano coniugi o parenti stretti di persone destinatarie di provvedimenti di prevenzione, oppure di procedimenti penali per fatti connessi al delitto mafioso – introduce l’unica salvaguardia al divieto, costituita dall’onere di provare che, al momento dell’evento (ossia, l’uccisione della vittima di mafia), il beneficiario fosse del tutto estraneo a contesti mafiosi, oppure che si fosse apertamente e convintamente dissociato rispetto ad essi.
La norma riprende un principio che la Corte costituzionale aveva espresso in occasione di un giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma (l’art. 2 quinquies co.1 lett.a) del DL 2 ottobre 2008 n.151), che prevedeva il divieto assoluto di ricorrere a tali benefici per coloro che fossero coniugi, conviventi, parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o imputati (rectius: indagati) in procedimenti penali per fatti connessi all’art.416 bis c.p.
Con la sentenza emessa all’esito del giudizio (Sent. n.122 del 4 luglio 2024), infatti, la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione, nella parte in cui escludeva sic et simpliciter al parente, o affine entro il quarto grado, la legittimazione a poter godere del beneficio spettante ai superstiti delle vittime della mafia o del terrorismo. In estrema sintesi, la Consulta aveva ritenuto che la presunzione assoluta della norma sospettata di incostituzionalità fosse irragionevole, perché accostava al rapporto parentale stretto una sorta di giudizio di mafiosità o di contiguità al contesto mafioso, anche in capo a chi, magari, non avesse affatto partecipato ad un sodalizio mafioso o che fosse del tutto avulso dal relativo contesto sociale.
Esemplificative le parole usate dalla Corte sul punto, laddove sottolinea che “il vincolo familiare non può fondare, di per sé, un giudizio di contiguità mafiosa, né una presunzione assoluta di indegnità o pericolo”, evidenziando che lo Stato di diritto impone la personalità della responsabilità giuridica e la centralità del contraddittorio nell’accertamento di una condizione potenzialmente negativa per l’ordinamento giuridico.
L’introduzione della norma nel cd “decreto sicurezza”, dunque, ha creato un vivace dibattito fra gli interpreti, i quali hanno ritenuto che, in tal modo, il legislatore abbia introdotto un divieto che la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo costituzionalmente. In realtà, a leggere il testo della norma, ci si accorge che non vi una elusione del principio affermato dalla Consulta e che, anzi, la disposizione sia stata introdotta proprio recependo quel principio. Ed infatti, l’art.5 non ha introdotto nuovamente una presunzione assoluta di privazione del beneficio in capo ai parenti stretti di un mafioso o di un destinatario di misure di prevenzione antimafia, ma ha voluto mantenere fermo il divieto per costoro di ricevere delle erogazioni pubbliche, a meno che il beneficiario non sia una persona del tutto estranea, nonostante il rapporto di parentela o di affinità col mafioso, ad ambienti mafiosi.
Il disposto normativo, dunque, obbedisce a ciò che la Corte Costituzionale, con la sentenza menzionata, aveva nella motivazione affermato, nella parte in cui aveva sottolineato che il divieto assoluto, previsto dal “vecchio” art.2 quinquies , comma 1 lett.a) del DL 151 del 2008, pregiudica coloro che siano dissociati dal contesto familiare e che, per tale loro scelta di vita, abbiano sperimentato l’isolamento e perdite dolorose, risolvendosi in “uno stigma per l’appartenenza ad un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita”.
Il problema, dunque, a nostro avviso, non sta tanto nella formulazione della norma, quanto nel delicato contesto legato al divieto di beneficiare di erogazioni pubbliche in capo anche a chi sia semplicemente “indagato” in un procedimento, seppure per un fatto grave, quale un delitto aggravato dalla agevolazione mafiosa o dal metodo mafioso. In questi casi, infatti, il rischio è quello di pregiudicare il legittimo diritto alla erogazione di un ristoro per coloro che siano vittime della mafia ad una situazione processuale del tutto precaria, quale la mera iscrizione nel registro degli indagati ex art.335 c.p.p. seppur relativa ad un reato connesso a quello di cui all’art.416 bis.
Si vuole, cioè, in altri termini significare che il nostro ordinamento giuridico mostra di essere sempre più convintamente improntato alla necessità che venga affermata, in via irrevocabile, la penale responsabilità di un imputato prima di privarlo di diritti o di facoltà che invece appartengono alla sua sfera giuridica. E, pertanto, il fatto di essere parente o coniuge di una persona che è stata semplicemente iscritta nel registro degli indagati oppure che è divenuta destinataria di una proposta di applicazione di misure di prevenzione non è significativo di una contiguità mafiosa, dal momento che tale l’iscrizione costituisce un atto dovuto del Pubblico Ministero, allorquando viene a conoscenza di una notizia di reato, il più delle volte destinata a non essere supportata da materiale probatorio destinato ad una ragionevole previsione di condanna.
Dunque, non è peregrino ipotizzare che tale disposizione possa ingenerare dubbi di legittimità costituzionale, dal momento che essa equipara la persona semplicemente sottoposta ad indagini a coloro che siano già stati condannati in via provvisoria o definitiva per reati di mafia ed i cui parenti prossimi, dunque, non vengono, giustamente, ritenuti beneficiari di erogazioni pubbliche.
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