
La donazione è un atto che anticipa l’eredità. E fino a qui, ci siamo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che nelle donazioni di entità tra genitori e figli e fatte da un contribuente verso i congiunti, non sono dovute le imposte.
La tassazione scatta solo se queste liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione. Oppure, se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. A spiegarlo è Il Sole 24 ore.
La sentenza della Cassazione è il risultato di un ricorso fatto contro l’Agenzia delle Entrate, partita dall’analisi della circolare 30/2015 alla quale si faceva riferimento prima del nuovo verdetto. Il testo affermava che le donazioni in denaro dei genitori ai figli possono essere soggette a tassazione, con delle eccezioni e dei limiti. La Cassazione, però, ha così demolito quella circolare. Infatti va a favore delle liberalità per i figli che sono soggette a tassazione solo se registrate, cioè se viene redatto un atto in cui si dichiara pubblicamente la donazione. Secondo la Cassazione questa interpretazione della normativa in materia è «non condivisibile», «imprecisa» e «incompleta».
Le imposta sulle donazioni sono variabili a seconda di chi ne beneficia. Detto in parole povere: la facoltà del contribuente di effettuare la registrazione volontaria si evince solo nel caso il valore sia sopra al milione di euro e risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.
Invece, se, il “potere” dell’amministrazione finanziaria di accertare donazioni indirette si ha solo al ricorrere di questi due presupposti, non vi è un obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti da atti soggetti alla registrazione.
Le donazioni informali sono quelle in cui un genitore dà del denaro al figlio senza formalizzarlo con un atto scritto. La legge prevede l’atto notarile solo quando la donazione è di modico valore rispetto invece alle condizioni economico delle parti. Le donazioni indirette si evincono quando un genitore paga qualcosa a nome del figlio, come per esempio, l’acquisto di una casa. La donazione formale è quella che si firma in uno studio notarile. Se stipulata tra coniugi o tra genitori e figli è tassata con aliquota del 4%.
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