
Recentemente, alcune indagini hanno fatto emergere l’utilizzo di droni da parte della criminalità organizzata per il compimento di fatti di reato di particolare allarme, quali – ad esempio – l’introduzione nelle carceri di sostanze stupefacenti o di armi. Si tratta, con tutta evidenza, di una nuova frontiera nell’utilizzo di moderne strumentazioni da parte delle mafie, del tutto coerente con la capacità di queste ultime di adeguarsi alla evoluzione tecnologica per finalità illecite, principalmente destinate ad eludere i controlli delle Forze dell’Ordine o per abbassare i fattori di rischio nella realizzazione di condotte delittuose.
Il drone, infatti, è una piattaforma volante leggera che può muoversi in autonomia parziale o completa, stabilizzando immagini, trasmettendo dati oppure trasportando oggetti. Esso, dunque, assicura uno spazio di forte utilità per le organizzazioni mafiose, in quanto consente loro di accedere a siti che sarebbero altrimenti interdetti e di seguire, a distanza, lo svolgimento dell’azione, eludendo il rischio di essere identificati durante il trasporto di oggetti la cui detenzione è illecita, come nel caso delle armi di piccole dimensioni oppure di modiche quantità di sostanze stupefacenti.
Pur assicurando tali agevolazioni nella commissione di fatti illeciti, il drone non deve essere inteso come uno strumento che innalza il livello di “impunità” delle cosche mafiose, in quanto il suo utilizzo lascia tracce che possono in ogni caso ricondurre ai partecipi delle cosche. Si pensi, ad esempio, all’acquisto, alla manutenzione, alla custodia e, soprattutto, all’addestramento di coloro che devono utilizzarlo, nonché alla conservazione dei dati informatici catturati dalla strumentazione installata sul drone. Si tratta di tracce che devono trovare una necessaria collocazione e che, se ben seguite dagli investigatori, conducono alla struttura ed alla composizione dell’organizzazione mafiosa oggetto di indagini.
Naturalmente, tale nuova strategia criminale esige un’integrazione più stretta tra strumenti “classici” di investigazione (controlli del territorio, pedinamenti, analisi patrimoniale sulle persone indiziate di appartenere ad una cosca) e competenze digitali: ricostruire filiere, individuare reti di supporto, analizzare le connessioni tra episodi apparentemente isolati diventa un lavoro che, per la Magistratura e, soprattutto, per le Forze dell’Ordine, richiede un vasto coordinamento tra uffici, rapidi scambi informativi ed elevata capacità di collegamento di tracce del reato. Tanto più che il quadro regolatorio sui droni in Europa e in Italia si è evoluto rapidamente negli ultimi anni, all’evidente scopo di renderne più sicuro l’utilizzo ed introducendo – in capo agli utilizzatori – l’obbligo di protocolli di segnalazione, la necessità di valutare i profili di vulnerabilità dell’utilizzo e la formazione del personale chiamato a “comandare” il drone.
Di fronte ad ogni spinta criminale così ideata, allora, le risposte dello Stato si muovono su più piani. Esiste, infatti, un piano tecnologico – offerto dai sensori, dai sistemi di rilevazione e dalle procedure di sicurezza pensate per individuare tempestivamente presenze anomale su aree sensibili, sottratte all’accesso da parte di chi non è autorizzato – ed un piano organizzativo, costituito dalla necessità di raccogliere e proteggere adeguatamente le informazioni sensibili, evitando che esse possano finire nella rete captativa degli utilizzatori di droni. In questa ottica, la semplice predisposizione di regole chiare (accessi, perimetri, controlli visivi, coordinamento con le Forze dell’Ordine) può essere già un efficace strumento di contrasto a tali iniziative.
Ma per il contrasto alla criminalità organizzata che si avvale di tale strumentazione, il cuore del problema resta sempre lo stesso: colpire strutture, risorse e reti. Anche quando cambia lo strumento, la filiera – ossia, l’identificazione di chi compra, di chi custodisce, di chi coordina e di chi beneficia – rimane un terreno investigativo decisivo.
In questa prospettiva, formazione specialistica, scambio informativo e lettura integrata dei dati (dal territorio ai flussi economici) sono spesso più efficaci della rincorsa al singolo episodio. Infine, una considerazione sulle prospettive di utile contrasto di tali strumenti da parte della criminalità organizzata: è noto, invero, che le mafie provano, spesso riuscendo nell’intento, ad appropriarsi di strumenti comuni per conseguire i loro scopi illeciti.
Accade, ad esempio, con i mezzi di comunicazione, con la logistica, con la finanza e, nel caso di specie, con alcune tecnologie di largo consumo. La sfida, allora, è duplice: non sottovalutare il fenomeno, ma nemmeno enfatizzarlo alimentando spinte emulative o fascinazioni, nella consapevolezza che la prevenzione organizzativa nei siti sensibili e la cooperazione investigativa sono strumenti senza dubbio validi per contrastare il fenomeno. Se ad essi si affianca una solida e vasta cultura della legalità, specie fra le nuove generazioni, allora il drone non può che essere relegato alla categoria di un bene comune, che non può assolutamente scalfire la solidità della controffensiva di Stato di fronte all’evoluzione tecnologica delle mafie.
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