
Con la Legge 7 aprile 2022, n. 32 recante deleghe al governo “per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, il cosiddetto “Family Act”, il legislatore ha compiuto un ulteriore passo verso la promozione dell’occupazione femminile, della natalità, delle attività educative dei figli e dell’autonomia finanziaria dei giovani. La legge delega, inoltre, introduce misure di sostegno alla genitorialità, valorizzando la funzione sociale ed educativa delle famiglie. Tra gli strumenti a supporto nelle diverse fasi della vita familiare figura la mediazione, destinata ad integrarsi con le competenze dei consultori familiari in materia: il tutto, nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Approfondiamo l’istituto della mediazione familiare e del Family act con la psicologa e psicoterapeuta Nicoletta Vanore.
«La Mediazione Familiare è un intervento destinato alla coppia genitoriale per giungere ad una nuova organizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione. Sarebbe auspicabile, come sancito dalla Riforma Cartabia, che il percorso curato dal mediatore familiare sia una iniziativa dei genitori, come strumento che li conduca alla negoziazione assistita, valida alternativa al contenzioso giudiziario. Il mediatore familiare è una figura imparziale soggetta al segreto professionale e che funge da terzo con il compito di garantire il rispetto reciproco, una sana comunicazione, l’assunzione delle responsabilità personali delle parti e l’orientamento verso la protezione della serenità dei figli. La funzione di garante di queste regole fondamentali è strettamente legata al ruolo professionale, e dunque simbolico, del mediatore che non possiede nessun mezzo coercitivo o altro tipo di potere verso i due genitori. È importante che non si sostituisca ai genitori ma che assuma il ruolo di facilitatore di una funzione, quella genitoriale, che è ad esclusivo appannaggio dei diretti interessati. Anche quando è il Giudice ad invitare i genitori, nel corso di una causa di separazione, ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, essa non è obbligatoria. È fondamentale che i legali ed il Tribunale chiariscano alle parti l’indipendenza dei servizi di mediazione dal sistema legale».
«Esistono delle condizioni in cui la Mediazione familiare non è praticabile. Ci si riferisce, in particolar modo, alle situazioni in cui è stata agita una violenza domestica oppure quando uno dei due ex partner non riesce ad integrare l’altro in qualità di genitore, giungendo, nei casi più gravi, a desiderare di estrometterlo dalla vita dei figli. A seconda della gravità, il Giudice, dopo aver approfondito la conoscenza del caso specifico, anche avvalendosi dell’ausilio di un consulente esperto in psicologia, può disporre della collaborazione di diverse professionalità in grado di attivare interventi finalizzati a garantire il diritto del minore a crescere all’interno della propria famiglia. Assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, educatori domiciliari possono favorire un processo trasformativo della famiglia in crisi attraverso interventi prescritti dal Tribunale. La valutazione delle competenze genitoriali compiuta in sede consulenza fa emergere le criticità sulle quali poi vanno concentrati gli obiettivi di interventi ad hoc, quale può essere il sostegno alla genitorialità. Nelle situazioni di altissima conflittualità, particolarmente pregiudizievoli per il bambino, possono essere attivati incontri protetti tra il minorenne e il genitore problematico o addirittura un temporaneo affidamento intra-familiare o presso strutture residenziali per minori».
«Il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio, il cui ruolo professionale va distinto da quello del mediatore. Il consulente tecnico di ufficio è nominato e scelto dal Giudice, avvalendosi di un albo presente in tutti i Tribunali. Le parti hanno il dovere di partecipare alle operazioni di consulenza previste dal C.T.U., predisposte allo scopo di rispondere ai quesiti formulati dal Giudice in merito allo specifico nucleo familiare. La consulenza ha dunque una funzione conoscitiva, valutativa e non è indipendente dal sistema giudiziario in quanto costituisce un “mezzo” dello stesso. L’essenza della mediazione familiare, invece, sta proprio nella volontarietà dei genitori e nella conservazione della propria autonomia rispetto al processo. La sua funzione, dunque, è trasformativa».
di Ilaria Ainora ed Edna Borrata
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