
Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge S.1433, che introduce nel codice penale italiano l’articolo 577‑bis dedicato al reato di femminicidio.
Il testo, ora all’esame della Camera, rappresenta una svolta normativa ed etica nel contrasto alla violenza di genere.
Secondo il testo definitivo: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o libertà, o in quanto atto di dominio, possesso o controllo… è punito con l’ergastolo” .
In pratica, il femminicidio diventa un reato autonomo, non più solo un’aggravante di omicidio. È previsto l’ergastolo senza possibilità di salvezza penitenziaria per chi uccide con movente di genere. Inoltre è stabilita una presunzione di adeguatezza delle misure cautelari più severe (carcere, domiciliari con braccialetto elettronico) in presenza di esigenze di tutela; il reato di femminicidio e le circostanze aggravanti si estendono anche a violenza sessuale, maltrattamenti, stalking e lesioni quando motivati da odio di genere.
Il ddl non si limita alla pena, ma introduce rilevanti innovazioni procedurali come l’audizione obbligatoria: il pubblico ministero deve ascoltare la persona offesa nei casi di “codice rosso”, senza deleghe alla polizia giudiziaria. Sono previste gli obblighi informativi: la vittima e i suoi prossimi congiunti vanno informati tempestivamente su sviluppi processuali quali scarcerazione, patteggiamento o permessi del condannato Previsto anche il parere della vittima su patteggiamenti: previsto, anche se non vincolante, con obbligo di motivazione da parte del giudice.
Previsto l’accesso limitato ai benefici penitenziari per chi ha commesso reati del “codice rosso”. Inoltre, introdotta anche una formazione specifica. Ovvero, obblighi per magistrati, forze dell’ordine, personale scolastico e operatori sociali su tematiche di violenza di genere.
Il passaggio del femminicidio da aggravante a reato autonomo è un salto concettuale che riconosce la specificità di una violenza radicata nelle disuguaglianze di genere. Inoltre, si incentiva l’applicazione più rigorosa del Codice Rosso, rafforzando tutela e prevenzione. Il legislatore ha previsto un coordinamento, affinché ogni richiamo legislativo all’omicidio (art. 575) includa anche il nuovo femminicidio (art. 577‑bis).
L’introduzione dell’articolo 577‑bis potrebbe rappresentare una svolta monumentale nella lotta alla violenza sulle donne. La pena dell’ergastolo, le misure procedurali e le misure cautelari rafforzate indicano la gravità riconosciuta al fenomeno. Tuttavia, la vera sfida resta sul campo della prevenzione: occorrono fondi per educazione, centri antiviolenza, formazione continua.
Aspettando la fase conclusiva dell’iter alla Camera, questo ddl può essere un modello europeo se il suo spirito viene accompagnato da un piano reale di tutela, reinclusione e cultura del rispetto.
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