
Quando si affronta la legislazione in materia di contrasto alle mafie, si deve tenere conto del fatto che essa è, specie in ambito internazionale, considerata come una sorta di unicum, come tale difficilmente replicabile o esportabile in ambito diverso da quello italiano.
Esiste una ragione innanzitutto “storica” a base di tale concetto. Nel corso degli anni, infatti, a partire dalla fine degli anni ’80 e fino a giungere alla normativa attuale, gli interventi legislativi nel settore del contrasto alle mafie sono stati spesso fortemente condizionati dalla spinta emotiva susseguente a fatti eclatanti, come nel caso delle stragi di mafia degli inizi degli anni ’90, sicché gli operatori del diritto ne hanno dovuto applicare le direttive in maniera “istintiva”, ossia senza il conforto di precedenti giurisprudenziali autorevoli.
È accaduto, infatti, che le pronunce più significative della Corte di Cassazione o della Corte Costituzionale, in materia di legislazione antimafia, sono state emesse in un contesto nel quale bisognava fare fronte alle aporie del sistema legislativo, già ampiamente applicato, rispetto ai dettami della nostra Costituzione e per adattarle al nostro sistema ordinamentale.
Si pensi, su tutte, alle legislazioni in materia di misure di prevenzione, introdotte essenzialmente col proposito di colpire le accumulazioni patrimoniali illecite delle mafie, ma al contempo troppo “sbilanciate” verso una finalità aggressiva dei patrimoni rispetto alla tutela dei diritti di valore costituzionalmente rilevanti, quali quello di proprietà e di presunzione di innocenza.
Ma esiste, non secondaria, una ragione sociologica di tale caratteristica: essa è legata, essenzialmente, al fatto che – in ambito europeo – il fenomeno mafioso è presente solo nel territorio italiano, sicché una legislazione che miri a colpire l’espansione ed il consolidamento delle cosche appare difficilmente trapiantabile in ordinamenti giudiziari nei quali la loro causa sia di fatto sconosciuta.
Questa considerazione va posta alla base della riflessione sugli attuali limiti (per fortuna, pochi) della legislazione antimafia.
Va detto, infatti, che le organizzazioni mafiose sono estremamente attente a cogliere le lacune ordinamentali oppure a sfruttare le difficoltà dell’ordinamento italiano nel confrontarsi con la legislazione comunitaria.
Stiamo, infatti, assistendo, negli ultimi anni, alla nascita di una dimensione “transnazionale” delle mafie, nel senso che sono sempre più frequenti i segnali di presenza delle mafie, attraverso le persone che ne custodiscono i patrimoni, in contesti economici d’oltreoceano oppure della regione asiatica.
Esse, invero, operano senza limiti territoriali, sicché hanno facilmente compreso che la realizzazione di condotte ascrivibili al fenomeno mafioso, se realizzate in tali ambiti territoriali, talvolta sortiscono migliori risultati, soprattutto perché è difficile che gli altri ordinamenti riconoscano alcuni strumenti normativi, invece pacificamente applicati in ambito italiano.
Si pensi, ad esempio, ad attività di reimpiego di denaro proveniente dal delitto di cui all’art.416 bis in attività commerciali estere, rispetto alle quali un eventuale procedimento di prevenzione patrimoniale (da realizzarsi con il sequestro e poi con la confisca del patrimonio accumulato oltrefrontiera) appare difficilmente comprensibile all’estero, e quindi inattuabile, in quanto basato non sulla affermazione di colpevolezza (ossia, sulla condanna pronunciata da un Tribunale all’esito di un contraddittorio fra l’accusa e la difesa), bensì sul mero indizio di “appartenenza” ad una associazione mafiosa.
Ed è del tutto comprensibile come il concetto di appartenenza mafiosa sia ben più labile di quello legato alla partecipazione ad una cosca, dal momento che evoca non soltanto la piena inclusione nella struttura mafiosa, ma anche il mero sospetto di essere “vicino” ai suoi componenti.
In questa ottica, dunque, un forte limite al contrasto mafioso – ed in particolare all’accumulazione dei patrimoni illeciti di natura mafiosa – è dato dalla diffidenza con cui la comunità internazionale accoglie i concetti di appartenenza e di riconducibilità, posti a base delle pronunce prevenzionali personali e patrimoniali previste dal nostro ordinamento.
Ma quelli del diritto internazionale non sono gli unici limiti con cui bisogna confrontarsi per una efficace azione di contrasto alle mafie.
Un ulteriore limite, infatti, è anche “interno” all’ordinamento e poggia, essenzialmente, sulle difficoltà di adattarsi all’evoluzione tecnologica che le mafie sono in grado di seguire e di porre a base delle nuove condotte di infiltrazione nel circuito economico.
La normativa nazionale, infatti, fatica a tenere il passo con la rapidità delle innovazioni tecnologiche, per il semplice fatto che le cosche dispongono di capitali e di risorse gestiti da professionisti della cibernetica e della criptofinanza, le cui regole di funzionamento sono talvolta così complesse da esigere un lungo periodo di studio da parte delle autorità preposte (polizia giudiziaria e magistratura), prima di comprendere le modalità più idonee per poterle neutralizzare.
Tutto questo si riversa nelle difficoltà strutturali per lo svolgimento delle indagini finanziarie e, soprattutto, bancarie, nelle quali bisogna innanzitutto confrontarsi col diritto alla riservatezza (in taluni casi tutelato anche di fronte all’esigenza di condurre le indagini preliminari) delle persone che cadono nel fuoco delle investigazioni e poi con la sofisticata struttura di protezione delle criptovalute, molto spesso disancorate rispetto al principio della “tracciabilità” dei flussi finanziari e, come tali, ancor più difficili da comprendere e da aggredire.
Per fortuna, l’evoluzione della cooperazione internazionale sta consentendo di cominciare a cogliere i primi frutti, non foss’altro perché si sta assistendo ai primi, timidi, approcci della comunità internazionale nel confrontarsi con i principi sopra enunciati.
L’ultima direttiva comunitaria, infatti, in materia di prevenzione e contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata è la Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
Con essa, si mira ad armonizzare e rafforzare gli strumenti a disposizione degli Stati membri per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi e gli strumenti del reato, anche in assenza di una condanna penale in determinati casi (confisca senza condanna), colmando così le lacune delle normative precedenti e rafforzando il principio del riutilizzo sociale dei beni confiscati.
Contemporaneamente, nel quadro della lotta più ampia alla criminalità finanziaria delle cosche mafiose, è stata approvata anche la cd. “Sesta Direttiva Antiriciclaggio”, che inasprisce le sanzioni penali e amplia il campo di applicazione della legislazione esistente per contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
I punti più importanti di tale direttiva (Direttiva UE 2024/1640) consistono, infatti, nell’ampliamento dei delitti presupposto per la sua applicazione (fra cui appunto, il delitto organizzato, nel quale si ricomprende anche quello di stampo mafioso), l’innalzamento delle pene edittali minime per il delitto di riciclaggio di denaro e l’introduzione della Autorità per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, un organo chiamato ad una sorta di vigilanza europea sui fenomeni segnalati come sospetti nell’area del riciclaggio di denaro.
di Maurizio Giordano, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
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