
Essere proprietari non significa avere anche il diritto di disinteressarsi dei propri beni. Quante volte capita di notare immobili nel più completo abbandono e viene spontaneo chiedersi come sia possibile che non si possa far nulla per porvi rimedio. Istintivamente la risposta che sovviene è che il proprietario di un bene è onnipotente: quindi, al limite, vanta anche il diritto di non curarsene.
Tanto la Costituzione (art. 42), quanto il codice civile (art. 832) e le fonti sovranazionali (art. 1, protocollo, n. 1 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) assegnano alla proprietà privata limiti giuridici ben precisi. Si può affermare con certezza che l’ordinamento non tutela l’abuso del diritto di proprietà.
Tornando agli edifici fatiscenti e pericolanti che spesso deprimono buona parte dei nostri territori, incluso quello Domitio, va ricordato che esistono precise responsabilità per il proprietario, sia in campo civile che in quello penale, oltre a varie disposizioni amministrative applicabili.
Anzitutto, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, il proprietario o il custode di un bene è tenuto a risarcire a terzi i danni provocati dal bene in custodia. Per cui, se il proprietario di una villetta, ad esempio, non manutiene un albero nella sua proprietà o banalmente non si occupa di coprire una buca originatasi nella pavimentazione, potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente per il danno cagionato alla persona che si sia vista colpire da un ramo ovvero sia caduta a causa della buca.
Del pari, in materia penale, l’art. 677 del codice penale considera reato la condotta del proprietario che non effettui i lavori di messa in sicurezza di un immobile che minacci rovina, quando si accerti un pericolo in concreto per la pubblica incolumità. Invece, la semplice omissione di lavori in un edificio che minacci rovina (ovvero la mancata rimozione delle rovine) anche se manca un pericolo per l’incolumità pubblica, integrerà una condotta punibile con sanzione amministrativa, ai sensi dei commi 1 e 2 della stessa disposizione.
Per le condotte che integrano reato, ai fini della configurazione dello stesso, non occorre che il pericolo sia di crollo totale o di sfascio dell’edificio, essendo sufficiente anche il semplice distacco di calcinacci dalla facciata del manufatto.
Il proprietario, inoltre, non potrà liberarsi dalla responsabilità affermando di non conoscere la situazione di pericolo in cui versava l’edificio, né è necessario che vi sia una previa intimazione a effettuare lavori da parte dell’autorità.
Nel caso di un edificio condominiale, inoltre, la situazione potrebbe configurare una responsabilità dell’amministratore del condominio. Ciò accade quando la rovina riguarda parti comuni dell’edificio, esclusa l’ipotesi in cui l’assemblea abbia deciso in senso opposto, ovvero che non siano stati predisposti i fondi per operare, potendo ad ogni modo l’amministratore attivarsi comunque per evitare che la situazione cagioni danni a terzi.
Naturalmente queste disposizioni operano in via preventiva, cioè mirano a neutralizzare il pericolo che si verifichi un danno all’incolumità. Se il danno dovesse concretizzarsi a causa del crollo o della rovina, anche parziale, dell’edificio a cui segue la lesione o peggio la morte di qualcuno, opererebbero reati come le lesioni colpose (art. 590 c.p.) o l’omicidio colposo (art. 590 c.p.). Queste disposizioni, insieme alle previsioni generali civilistiche, segnalano che il diritto di proprietà, non solo non è illimitato, ma di certo non include la facoltà di disinteressarsi dei beni posseduti.
A dover sorvegliare su questi profili è in primo luogo l’autorità amministrativa, il sindaco anzitutto, quale autorità preposta alla tutela dell’incolumità dei cittadini residenti, che dovrebbe vigilare attentamente sugli edifici in degrado e attivare, se del caso, anche il potere di imporre lavori di ripristino nei confronti del proprietario.
Tra l’altro, quando si tratta di opere che affacciano sulla strada pubblica, l’art. 30 del codice della strada stabilisce che i fabbricati e i muri di qualunque genere, fronteggianti le strade, devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze.
La norma prescrive inoltre che il proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare i lavori per la messa in sicurezza del fabbricato o del muro che affaccia sulla strada, potendo, in caso contrario il prefetto (ma anche il sindaco con ordinanze contingibili e urgenti) disporre l’intervento sostitutivo, con costi a carico del proprietario in caso di inerzia di quest’ultimo e con la previsione anche di sanzioni amministrative aggiuntive.
Questa e altre disposizioni sanciscono che la proprietà privata è un diritto cui si accompagnano anche oneri, quali, in primo luogo, quelli di manutenzione, onde evitare conseguenze lesive per tutti gli altri cittadini. Nessuno obbliga il proprietario di un bene a rimanere tale, lì dove per incuria, per mancanza di senso civico, di risorse o, peggio, per totale disinteresse non intenda prendersene cura. Se si fosse più sensibili a tali profili, i luoghi sarebbero più sicuri, decorosi e vivibili, agevolando al contempo anche i gravosi compiti amministrativi spettanti alle autorità competenti.
di Francesco Balato
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