Ultimo Magazine
Magazine di Settembre - Arcangelo
Magazine Settembre 2026

Magazine di Settembre - Arcangelo

Sfoglia ora
Informare Online

Home
La Redazione
  • Speciali
Officina Volturno
  • Storia di Napoli a fumetti
  • Premio "città di Castel Volturno"
  • Informare con l'Arte
  • PCTO nelle scuole
  • Lavoro e Servizi
Inchieste
Video
Sostienici
  • I nostri sostenitori
AttualitàAmbientePoliticaCulturaSpettacoloSocialeSportCastel VolturnoComunicati StampaPubblicazioni Scientifiche
Logo Informare Online

Magazine di promozione culturale, periodico mensile gratuito, che nasce nel 2002 a Castel Volturno, fondato da Tommaso Morlando, in concomitanza con una forte attività associazionistica praticata dal Centro Studi Officina Volturno sul territorio, in termini di salvaguardia ambientale e testimonianza contro la criminalità organizzata.

Magazine del mese

Magazine di Settembre - Arcangelo
Magazine Settembre 2026Sfoglia ora

Link Utili

  • Home
  • Contatti
  • La redazione
  • Punti di Distribuzione
  • Sostienici
  • I Nostri Sostenitori
  • Archivio Magazine

Categorie

  • Attualità
  • Ambiente
  • Politica
  • Cultura
  • Spettacolo
  • Sociale
  • Sport
  • Castel Volturno
  • Comunicati Stampa
  • Pubblicazioni Scientifiche

Seguici su

Scarica l'App

© 2026 Informare Online. Tutti i diritti riservati.

Testata giornalistica reg. Tribunale di S. M. Capua Vetere N° 678 del 03/04/2007
Home
La Redazione
Officina Volturno
Inchieste
Video
Sostienici
ApprofondimentiAttualitàMagazine Febbraio 2023

Il diritto di proprietà non include la facoltà di trascurare i beni

Redazione Informare
Redazione InformareRedazione Informare
22 febbraio 20235 min di lettura

Condividi su

WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
Il diritto di proprietà non include la facoltà di trascurare i beni

Indice (2)

  • 1In realtà, non è così
  • 2Diritti ma anche oneri

Essere proprietari non significa avere anche il diritto di disinteressarsi dei propri beni. Quante volte capita di notare immobili nel più completo abbandono e viene spontaneo chiedersi come sia possibile che non si possa far nulla per porvi rimedio. Istintivamente la risposta che sovviene è che il proprietario di un bene è onnipotente: quindi, al limite, vanta anche il diritto di non curarsene.

In realtà, non è così

Tanto la Costituzione (art. 42), quanto il codice civile (art. 832) e le fonti sovranazionali (art. 1, protocollo, n. 1 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) assegnano alla proprietà privata limiti giuridici ben precisi. Si può affermare con certezza che l’ordinamento non tutela l’abuso del diritto di proprietà.

Tornando agli edifici fatiscenti e pericolanti che spesso deprimono buona parte dei nostri territori, incluso quello Domitio, va ricordato che esistono precise responsabilità per il proprietario, sia in campo civile che in quello penale, oltre a varie disposizioni amministrative applicabili.

Anzitutto, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, il proprietario o il custode di un bene è tenuto a risarcire a terzi i danni provocati dal bene in custodia. Per cui, se il proprietario di una villetta, ad esempio, non manutiene un albero nella sua proprietà o banalmente non si occupa di coprire una buca originatasi nella pavimentazione, potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente per il danno cagionato alla persona che si sia vista colpire da un ramo ovvero sia caduta a causa della buca.

Del pari, in materia penale, l’art. 677 del codice penale considera reato la condotta del proprietario che non effettui i lavori di messa in sicurezza di un immobile che minacci rovina, quando si accerti un pericolo in concreto per la pubblica incolumità. Invece, la semplice omissione di lavori in un edificio che minacci rovina (ovvero la mancata rimozione delle rovine) anche se manca un pericolo per l’incolumità pubblica, integrerà una condotta punibile con sanzione amministrativa, ai sensi dei commi 1 e 2 della stessa disposizione.

Per le condotte che integrano reato, ai fini della configurazione dello stesso, non occorre che il pericolo sia di crollo totale o di sfascio dell’edificio, essendo sufficiente anche il semplice distacco di calcinacci dalla facciata del manufatto.

Il proprietario, inoltre, non potrà liberarsi dalla responsabilità affermando di non conoscere la situazione di pericolo in cui versava l’edificio, né è necessario che vi sia una previa intimazione a effettuare lavori da parte dell’autorità.

Nel caso di un edificio condominiale, inoltre, la situazione potrebbe configurare una responsabilità dell’amministratore del condominio. Ciò accade quando la rovina riguarda parti comuni dell’edificio, esclusa l’ipotesi in cui l’assemblea abbia deciso in senso opposto, ovvero che non siano stati predisposti i fondi per operare, potendo ad ogni modo l’amministratore attivarsi comunque per evitare che la situazione cagioni danni a terzi.

Naturalmente queste disposizioni operano in via preventiva, cioè mirano a neutralizzare il pericolo che si verifichi un danno all’incolumità. Se il danno dovesse concretizzarsi a causa del crollo o della rovina, anche parziale, dell’edificio a cui segue la lesione o peggio la morte di qualcuno, opererebbero reati come le lesioni colpose (art. 590 c.p.) o l’omicidio colposo (art. 590 c.p.). Queste disposizioni, insieme alle previsioni generali civilistiche, segnalano che il diritto di proprietà, non solo non è illimitato, ma di certo non include la facoltà di disinteressarsi dei beni posseduti.

Diritti ma anche oneri

A dover sorvegliare su questi profili è in primo luogo l’autorità amministrativa, il sindaco anzitutto, quale autorità preposta alla tutela dell’incolumità dei cittadini residenti, che dovrebbe vigilare attentamente sugli edifici in degrado e attivare, se del caso, anche il potere di imporre lavori di ripristino nei confronti del proprietario.

Tra l’altro, quando si tratta di opere che affacciano sulla strada pubblica, l’art. 30 del codice della strada stabilisce che i fabbricati e i muri di qualunque genere, fronteggianti le strade, devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze.

La norma prescrive inoltre che il proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare i lavori per la messa in sicurezza del fabbricato o del muro che affaccia sulla strada, potendo, in caso contrario il prefetto (ma anche il sindaco con ordinanze contingibili e urgenti) disporre l’intervento sostitutivo, con costi a carico del proprietario in caso di inerzia di quest’ultimo e con la previsione anche di sanzioni amministrative aggiuntive.

Questa e altre disposizioni sanciscono che la proprietà privata è un diritto cui si accompagnano anche oneri, quali, in primo luogo, quelli di manutenzione, onde evitare conseguenze lesive per tutti gli altri cittadini. Nessuno obbliga il proprietario di un bene a rimanere tale, lì dove per incuria, per mancanza di senso civico, di risorse o, peggio, per totale disinteresse non intenda prendersene cura. Se si fosse più sensibili a tali profili, i luoghi sarebbero più sicuri, decorosi e vivibili, agevolando al contempo anche i gravosi compiti amministrativi spettanti alle autorità competenti.

di Francesco Balato

Tags
  • #diritto di proprietà
  • #Francesco Balato
Redazione Informare
Redazione Informare

Redazione Informare

Magazine mensile, gratuito, di promozione culturale edito dal "Centro Studi Officina Volturno", associazione di legalità operante in campo ambientale, sociale e culturale.

Articoli Autore
Ti è piaciuto questo articolo?Condividilo con i tuoi contatti
WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Potrebbero interessarti anche

•
•
•
•

Magazine di Settembre - Arcangelo
Magazine Settembre 2026

Magazine di Settembre - Arcangelo

Sfoglia ora

Home
La Redazione
Speciali
Officina Volturno
Storia di Napoli a fumettiPremio "città di Castel Volturno"Informare con l'ArtePCTO nelle scuoleLavoro e Servizi
Inchieste
Video
Sostienici
I nostri sostenitori

Categorie

AttualitàAmbientePoliticaCulturaSpettacoloSocialeSportCastel VolturnoComunicati StampaPubblicazioni Scientifiche

Segnalazioni WhatsApp

Hai qualcosa da segnalarci?

Scrivici su WhatsApp. Tuteliamo l'anonimato e la riservatezza delle fonti.

Scrivici su WhatsApp

Seguici su:
Torna dopo 25 anni di stop il Giro di Campania: la presentazione a Palazzo Santa Lucia
  • APPROFONDIMENTI•
  • ATTUALITÀ

Torna dopo 25 anni di stop il Giro di Campania: la presentazione a Palazzo Santa Lucia

A Palazzo Santa Lucia è stata presentata la 64esima edizione del Giro di Campania, alla presenza dell’Assessora allo Sport...

Davide Puzone•18/09/2026
Costiera Amalfitana in fiamme: gli incendi sono stati appiccati con ordigni
  • APPROFONDIMENTI•
  • ATTUALITÀ

Costiera Amalfitana in fiamme: gli incendi sono stati appiccati con ordigni

La Costiera Amalfitana brucia ormai da giorni. Tra la devastazione e le fiamme alimentate dai forti venti, si lavora incessan...

Ilaria Morlando•18/09/2026
Il Santo Patrono restituito alla città di Napoli: ultimato il restauro dell'edicola di San Gennaro
  • APPROFONDIMENTI•
  • ATTUALITÀ

Il Santo Patrono restituito alla città di Napoli: ultimato il restauro dell'edicola di San Gennaro

Il 16 settembre 2026 sono stati ultimati i lavori riguardo il restauro dell’edicola votiva di San Gennaro, situata in piazz...

Mariafrancesca Cafarelli•18/09/2026
RUBRICA. Leggere che passione!
  • APPROFONDIMENTI•
  • CULTURA•
  • MAGAZINE SETTEMBRE 2026

RUBRICA. Leggere che passione!

Come ogni mese torna la nostra rubrica culturale “Leggere che passione”, ecco i due libri consigliati ai nostri lettori. ...

Redazione Informare•18/09/2026