
L’ art. 97 del codice penale statuisce che “non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni”. L’ art. 98 del codice penale prevede che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e volere, ma la pena è diminuita”. Il nostro ordinamento dunque presume, in via assoluta, che prima dei 14 anni il minore non abbia la capacità di percepire il disvalore di una condotta e non abbia la capacità di autodeterminarsi, e ciò in ragione della immaturità; tra i 14 ed i 18 anni la verifica della sussistenza di tale capacità di intendere e volere è rimessa all’apprezzamento del giudice. In tal senso la giurisdizione sui minori è riservata a magistrati specializzati – operanti presso il Tribunale dei Minori e la relativa Procura – che si avvalgono delle collaborazioni di psicologi. In caso di reati commessi da minori imputabili, dunque ricompresi tra i 14 e i 18 anni, la pena è comunque diminuita e sono previsti specifici istituti premiali, espressione della spiccata finalità rieducativa che connota il sistema penale e procedurale dedicato ai minori.
L’attuale assetto del diritto penale minorile è tuttavia oggetto di discussione, soprattutto a fronte dell’aumento della criminalità minorile. I report sulla criminalità minorile dimostrano invero l’aumento dei reati commessi da minori di anni 14, che in quanto non imputabili non rispondono penalmente dei fatti commessi; è solo prevista, nel caso in cui si ravvisi la sussistenza di profili di pericolosità sociale, la applicazione di misure di sicurezza.
Quanto ai reati commessi da minori imputabili – dunque nella fascia d’età 14-18 anni – emergono dati in aumento ma in modo non omogeneo su tutto il territorio nazionale. Al centro-nord si registra un aumento della quantità dei reati, legati anche al crescente fenomeno dei reati commessi da minori extracomunitari non accompagnati, mentre al sud ed in specie nel napoletano si registra un aumento della qualità dei reati commessi dai minorenni. Sempre più numerosi sono i minori che, lungi dal rispondere di reati bagatellari, rispondono di reati gravi come rapine, estorsioni, detenzione e porto di armi, partecipazione ad associazioni di stampo camorristico o dedite al traffico di stupefacenti.
Quest’ultimo dato impone una riflessione. Accanto infatti alla influenza di nuovi modelli negativi e violenti veicolati da videogiochi, produzioni televisive e social network, le storie che emergono dai fascicoli processuali dimostrano che proprio il trattamento premiale che il nostro ordinamento prevede per i minori rende questi ultimi facile “preda” della criminalità organizzata. Invero affidare ad un minore la sostanza da spacciare, o il compito di vedetta, ovvero associare un minore ad un clan per le attività esecutive più esposte al rischio di denunce/arresti, significa assicurarsi che – anche laddove il minore venga scoperto – o resterà impunito (se sotto i 14 anni) o comunque godrà di un trattamento processuale e sanzionatorio più mite. Sotto diverso, ma parallelo profilo, i minori che crescono in contesti criminogeni, anche sulla scia di quei modelli negativi citati, sempre prima si avvicinano e partecipano alle attività illecite dei maggiorenni.
A fronte di ciò si propone da più parti di rivedere la soglia dell’età imputabile, riducendola. Si tratta di un intervento che cristallizza un dato incontestabile; oggi il processo di maturazione dei giovani è certamente più precoce rispetto al passato. In tal senso si colloca la modifica apportata dalla riforma Cartabia che, sulla scorta di indicazioni promananti da fonti sovranazionali, ha previsto all’art. 473 bis 4 del codice di procedura civile che il minore che ha compiuto 12 anni – ed anche di età minore se capace di discernimento – deve essere ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Dunque oggi nei procedimenti, ad es. separazioni o divorzi, in cui il giudice deve adottare provvedimenti sull’affidamento del minore, quest’ultimo laddove abbia compiuto 12 anni deve essere ascoltato; è rimesso alla valutazione del giudice ascoltarlo se anche minore di anni 12.
Appare evidentemente contraddittorio che nell’ambito dello stesso ordinamento, un minore di anni 12 sia ritenuto in possesso del discernimento necessario ad esprimersi sulle scelte che riguardano la sua vita familiare e personale ma non sia ritenuto capace di comprendere il disvalore penale delle sue condotte e comportarsi di conseguenza. Ma vi è di più. Anticipare la soglia della imputabilità consente di intervenire in modo più tempestivo sul disagio del minore.
Invero, la commissione di un fatto di reato è certamente il momento in cui emerge la situazione di disagio del minore. Sia che si tratti di un minore extracomunitario non accompagnato che delinque per sopravvivere, sia che si tratti di un minore che assume condotte trasgressive per attirare l’attenzione degli adulti o perché ha ricevuto un’educazione inidonea, sia che si tratti di un minore che vive in un contesto in cui il ricorso al reato è una modalità di vita normale, la commissione del reato da parte del minore è il momento in cui il disagio emerge e le istituzioni possono intervenire.
È pertanto certamente auspicabile che ciò accada quanto prima possibile, per avviare un percorso di rieducazione e reinserimento, ovvero di allontanamento dal contesto di origine che sia tempestivo ed efficace.
Dunque anticipare la soglia della punibilità, lungi dall’essere una modifica del nostro sistema penale in chiave repressiva, deve essere letta in chiave preventiva ed in aiuto e sostegno al minore. Certo, per raggiungere tale finalità non è sufficiente solo modificare la soglia della imputabilità; è necessario un intervento strutturale che vada a potenziare tutte le strutture che intervengono nel procedimento giudiziario e rieducativo del minore, al fine di eliminare le cause che sono alla base del fatto di reato dallo stesso commesso.
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