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Magazine di promozione culturale, periodico mensile gratuito, che nasce nel 2002 a Castel Volturno, fondato da Tommaso Morlando, in concomitanza con una forte attività associazionistica praticata dal Centro Studi Officina Volturno sul territorio, in termini di salvaguardia ambientale e testimonianza contro la criminalità organizzata.

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Il disastro ambientale è il culmine dello sfregio all'ambiente

Francesco Balato
Francesco BalatoRedazione Informare
13 febbraio 20246 min di lettura

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Il disastro ambientale è il culmine dello sfregio all'ambiente

Indice (4)

  • 1IL CONCETTO DI DISASTRO
  • 2LE DIVERSE IPOTESI DI DISASTRO AMBIENTALE
  • 3LA PECULIARE IPOTESI DEL DISASTRO AMBIENTALE-SANITARIO
  • 4LE PIU’ RECENTI APPLICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

Questo mese concludiamo gli approfondimenti relativi ai reati ambientali cercando di dare qualche indicazione sul reato più grave tra quelli previsti dal titolo VI bis del codice penale, introdotto nel 2015 con la legge 22 maggio 2015, n. 68 che disciplina i delitti contro l’ambiente. Il delitto in discorso è quello previsto dall’art. 452 quater che punisce con la pena da cinque a quindici anni di reclusione il reato di “disastro ambientale”.

Come ognuno è in grado di comprendere, siamo di fronte alla più grave delle condotte che offendono l’ambiente e, non a caso, si tratta del comportamento lesivo più aspramente punito. E del resto, basta porre mente all’espressione “disastro” per comprendere a quale fenomeno siamo di fronte.

IL CONCETTO DI DISASTRO

Secondo l’enciclopedia online Treccani, per disastro si intende: “un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a determinare un pericolo per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone (senza che sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o della lesione di uno o più soggetti)”. Si tratta cioè di un fenomeno fortemente lesivo di un determinato bene, di un determinato sistema. Quello ambientale, previsto dall’art. 452 quater in commento, è il fenomeno, di così ampie proporzioni distruttive che colpisce il bene “ambiente”.

Il sistema penale, già prima del 2015, conosceva e puniva un disastro (quello generato, ad esempio, dal crollo di edifici) che peraltro la stessa giurisprudenza applicava anche alle ipotesi in cui la situazione disastrosa avesse colpito l’ambiente. In effetti, il disastro ambientale (o quello sanitario-ambientale) era già punito ai sensi dell’art. 434 del codice penale, lì dove la norma prevedeva (e prevede) che soggiaccia a pena non solo chi commetta “un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa” ma anche chi cagioni “un altro disastro”.

In quest’ultima espressione la giurisprudenza, non senza critiche da parte degli studiosi, vi inseriva anche l’ipotesi nella quale il disastro colpisse l’ambiente, come accaduto in giudizi celebri come il processo “Eternit” o quello relativo al “petrolchimico di porto Marghera”, dove si trattava di giudicare condotte di inquinamento ambientali tanto vaste e durature da aver cagionato – secondo gli inquirenti dell’epoca – un’ipotesi di “altro disastro” di cui alla norma.

LE DIVERSE IPOTESI DI DISASTRO AMBIENTALE

Dopo l’introduzione della legge del 2015, la specifica ipotesi del “disastro ambientale” ha ricevuto un’apposita collocazione nel nuovo art. 452 quater che è norma specifica e che prevede tre diversi casi.

Nel primo, quando si provoca “l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema”. Per il secondo, quando si realizza “l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”. Nel terzo, quando ne deriva “l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. Come si comprende, le prime due ipotesi richiedono che si accerti la compromissione irreversibile dell’ambiente oppure quella sì reversibile, ma solo con interventi eccezionali, straordinari e altamente onerosi.

A differenza dell’inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale, in questa Rivista, gennaio 2024), nel quale la compromissione dell’ambiente derivante dall’inquinamento è per sua natura reversibile, qui invece – con il disastro ambientale – la situazione di compromissione deve essere totalmente o difficilmente irreversibile, cioè con interventi onerosi da realizzare per ripristinare la situazione ambientale. Qui si fa riferimento a lesioni causate al bene ambiente in senso fisico, strutturale a prescindere dai danni che possano derivare all’uomo e alla sua incolumità (si pensi allo sconvolgimento di un ecosistema nel quale non vi siano insediamenti umani).

LA PECULIARE IPOTESI DEL DISASTRO AMBIENTALE-SANITARIO

Quest’ultima situazione invece è presa in considerazione dalla terza ipotesi di disastro che somiglia molto a quello che prima, come detto, la giurisprudenza già puniva, ai sensi dell’art. 434 c.p. e con pene più lievi. Oggi dunque, situazioni come quelle del processo “Eternit” verrebbero valutate alla luce della norma in commento, in quanto si tratta di casi, come la costante esposizione a inquinamento derivante da contaminanti, che possono determinare un’alterazione dell’ambiente e, per questa via, mettere in pericolo seriamente l’incolumità delle persone che vi sono esposte.

Si tratta di inquinamenti di grande impatto e massivi che, dunque, determinano un grosso danno all’ambiente e sono capaci, al contempo, di offendere l’incolumità delle persone che vi sono sottoposte (si pensi agli inquinamenti sistemici e decennali presenti all’interno di strutture produttive come l’Eternit, nel quale si è accertato che gli operai risultavano costantemente esposti a polveri d’amianto). Per questa ragione l’ordinamento vi riconnette la massima sanzione prevista dal capitolo dei reati contro l’ambiente, perché in questo caso vi può essere un legame diretto con la salute e quindi con l’incolumità dell’uomo che costituisce il bene più importante dell’ordinamento.

LE PIU’ RECENTI APPLICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

Non a caso infatti, è questo tipo di condotta che, per il suo più frequente verificarsi, sembra ricevere la maggiore applicazione da parte della giurisprudenza, da quando è in vigore la nuova disposizione sul disastro ambientale. I nostri territori ben conoscono fenomeni di alterazioni ambientali così massicce e pervasive (si pensi al seppellimento dei rifiuti) tali da aver realizzato, secondo procedimenti in parte ancora in corso, un concreto pericolo per la salute pubblica, minata dall’avvelenamento del suolo e talora anche delle acque presenti nel sottosuolo.

Lo stesso è a dirsi quanto alle esposizioni agli inquinamenti di più vario tipo che spesso vedono i lavoratori esposti a emissioni nocive che – nel lungo periodo – possono provocare alterazioni sistemiche all’ambiente e alla salute La connessione della compromissione ambientale con la salute – tipica del disastro ambientale-sanitario – è dunque al centro della nuova norma che la giurisprudenza sta già compiutamente applicando.

Proprio con riferimento a quest’ultima tipologia di disastro, quella che interferisce insomma con la salute dell’uomo, la giurisprudenza ha di recente puntualizzato che la stessa deve comunque avere necessariamente una connessione con l’ambiente, ed è proprio questo che la distingue dalla vecchia disposizione di cui all’art. 434, c.p., che invece testualmente non contiene il riferimento all’ambiente. Ad ogni modo, non pare complicato prevedere che nel prossimo futuro la disposizione avrà un’ampia applicazione perché la realtà è purtroppo densa di attività, anche produttive, potenzialmente impattanti in senso disastroso sull’ambiente.

Tags
  • #ambiente
  • #DIRITTI
  • #legge
Francesco Balato
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