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Il fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 

Maurizio Giordano
Maurizio GiordanoRedazione Informare
4 aprile 20247 min di lettura

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Il fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 

Indice (3)

  • 1COSA DICE L’ART.12 SULL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
  • 2UNA RISPOSTA DRASTICA 
  • 3QUALI SONO GLI EFFETTI REALI? 

Il recente film di Matteo Garrone, dal titolo “Io Capitano”, candidato all’Oscar nella sezione dei migliori film stranieri, ha ricondotto l’attenzione dell’opinione pubblica al tema, drammatico, dell’immigrazione clandestina e, soprattutto, a quello della criminalità che si cela dietro tale fenomeno illecito. 

Le cronache sono, infatti, quotidianamente impegnate nel prendere atto di sbarchi sulle coste italiane di numerosi cittadini extracomunitari che, affrontando viaggi ai limiti della sopravvivenza, si aggrappano disperatamente al bisogno di asilo e di ospitalità nelle nazioni verso cui sono diretti. 

Ma cosa si cela dietro questi fatti e, soprattutto, cosa prevede l’ordinamento giuridico italiano per disciplinare, dal punto di vista penale, le condotte di coloro che effettuano – come nel film – il trasporto di tanti esseri umani? 

COSA DICE L’ART.12 SULL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Il nostro legislatore, infatti, all’art. 12 del D.Lgs n.286/1998 (cd Testo Unico Immigrazione) stabilisce che chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 

La norma incriminatrice racchiude una descrizione molto ampia della condotta punibile, prevedendo la sanzione penale in tutti i casi in cui si realizzi una qualunque condotta destinata ad introdurre clandestinamente dei cittadini extracomunitari sul territorio italiano. 

Sotto questo profilo, la giurisprudenza si è molto soffermata sulla casistica idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice, ed ha rilevato che  favorisce l’immigrazione clandestina chiunque, ad esempio, trasporti un cittadino straniero clandestino sul territorio italiano, oppure chiunque gli procuri dei documenti falsi per consentirgli di permanere sul territorio dello Stato, oppure ancora contragga matrimonio simulato con un clandestino, al solo scopo di consentirne la “regolarizzazione”. 

È importante sottolineare che la condotta penalmente rilevante prevista da tale disposizione si applica a prescindere dai motivi che hanno spinto gli autori a porre in essere la condotta: così, ad esempio, nemmeno i motivi umanitari possono costituire una causa di giustificazione della condotta, dal momento che il comma secondo della stessa norma prevede espressamente che, fuori dei casi relativi allo stato di necessità, che si realizza allorquando si agisce allo scopo di tutelare la propria e l’altrui sopravvivenza – non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato – . 

Dunque, solo le attività di soccorso prestate in Italia da soggetti riconosciuti a tal fine dallo Stato rendono non punibile la condotta più frequente di favoreggiamento della immigrazione clandestina, ossia il trasporto via mare dei soggetti clandestini, con la conseguenza che il trasporto di persone legate da rapporti di parentela o di amicizia con l’autore del fatto non esenta quest’ultimo da responsabilità penali, ovemai sia stata realizzata la condotta oggettiva di agevolazione nella introduzione sul territorio di cittadini extracomunitari clandestini. 

La norma è poi particolarmente drastica allorché prevede che quando la condotta di favoreggiamento della immigrazione clandestina venga realizzata per una finalità illecita ulteriore, le pene previste per l’autore del fatto sono molto più severe. 

Ed invero, la circostanza aggravante prevista al comma 3 della stessa norma, sancisce che - se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico -. 

Dunque, come si può notare, il disvalore della condotta di agevolazione della immigrazione clandestina aumenta di fronte ad una attività finalizzata al lucro, oppure ad una attività organizzata alla stessa stregua della associazione per delinquere, oppure ancora quando le persone introdotte illegalmente sul territorio italiano vengano poi avviate alla attività di prostituzione. 

UNA RISPOSTA DRASTICA 

Come si può notare, si tratta di una risposta sanzionatoria molto decisa e drastica da parte dell’ordinamento giuridico italiano, evidentemente rivolta a fronteggiare la grave emergenza dei continui sbarchi di clandestini sul territorio italiano, nei casi in cui essi vengano organizzati da ignobili trafficanti senza scrupoli che, anche a costo di sopprimere tante persone innocenti e deboli, trasportano migliaia di persone, compresi i bambini, sui territori del nostro Paese. 

Ancor più grave è la pena prevista dal codice per coloro che – non limitandosi a realizzare la condotta di puro favoreggiamento descritta nella norma appena riportata – si pongono, rispetto alle persone introdotte clandestinamente, in un rapporto di prevalenza assoluta, esercitando il potere di “signoria”, corrispondente al diritto di proprietà su di un essere umano, oppure a quello di sottoposizione della vittima ad uno stato di soggezione continuativa, pretendendo da questa l’erogazione di somme di denaro per portare a termine il rischioso viaggio destinato allo sbarco sulle coste italiane. 

In particolare, in questi casi, integra il delitto di estorsione la condotta con la quale il soggetto sfruttato viene costretto con la violenza o con la minaccia a prostituirsi e se lo sfruttatore consegue, con danno della vittima, un ingiusto profitto da tale attività, configurandosi invece il meno grave delitto di sfruttamento della prostituzione, aggravato dall’uso della violenza o minaccia, allorquando il soggetto sfruttato sceglie volontariamente di esercitare il meretricio. 

Ma soprattutto, tale condotta materiale integra la più grave fattispecie penale prevista dall’art. 600 c.p., per la quale è sufficiente che, ai fini della configurabilità dello stato di soggezione, rilevante per l’integrazione del reato di riduzione in schiavitù, è necessaria una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale.  

Così, appare più che sufficiente provare – ai fini della punibilità di queste condotte – una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione, rilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatrice. Pertanto, lo stato di soggezione continuativa – richiesto dall’art. 600 cod. pen. – deve essere rapportato all’intensità del vulnus arrecato all’altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato. 

QUALI SONO GLI EFFETTI REALI? 

Se, dunque, tali condotte vengono punite così severamente dal nostro ordinamento giuridico, perché esse continuano ad essere realizzate con tanta frequenza? 

La risposta probabilmente risiede nel fatto che alla base di tali condotte illecite, oltre alla disperazione delle vittime, non vi è solo l’episodio isolato connesso alla specifica introduzione dei clandestini sul territorio italiano, ma anche la spietatezza delle organizzazioni mafiose straniere che da tali condotte traggono lucro e sostegno. 

In altre parole, dietro ogni singolo episodio di favoreggiamento della immigrazione clandestina si cela un contesto criminale molto più ampio, ramificato su base internazionale e diretto dai gruppi criminosi provenienti dagli stessi paesi di origine delle persone trasportate. In altre parole, quello della introduzione clandestina sul territorio è un effetto scaturente da una causa molto più ramificata e complessa, alla quale i cittadini introdotti clandestinamente non possono sottrarsi. 

Questa è la ragione per la quale siamo dell’avviso che si debba – in un’ottica repressiva di tali gravi fenomeni criminosi – orientare l’attività investigativa e quella istruttoria in un’ottica di utilizzo delle risorse destinate alla lotta contro la criminalità organizzata, valorizzando le medesime opportunità di contrasto (ad esempio, prevedendo benefici processuali per coloro che proficuamente si adoperino per consentire alle autorità italiane di ricostruire i flussi clandestini dal loro interno) oppure prevedendo specifiche modalità di accertamento e di ablazione degli enormi profitti che derivano agli sfruttatori della immigrazione clandestina, potenziando la rete di cooperazione internazionale con le Autorità giudiziarie locali e prevedendo espressamente la possibilità di confiscare i patrimoni degli scafisti e dei loro capi anche nei paesi di origine. 

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  • #articolo 12
  • #criminalità organizzata
  • #immigrazione clandestina
Maurizio Giordano
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