
Per adeguare il processo penale ed i suoi tempi alle esigenze di speditezza e di facile fruibilità – nel solco di quanto l’Unione Europea impone agli Stati membri – il nostro legislatore ha introdotto, di recente, il cd processo penale telematico (d’ora PPT). Infatti, con decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, è stata varata la disciplina di sistema basata sul principio della “forma digitale degli atti”, del “deposito telematico” degli atti e della “creazione del fascicolo informatico”. Si tratta di una riforma di ampio respiro – peraltro già introdotta nel processo civile – che ha inciso molto sulle modalità di svolgimento del processo penale e che – seppur in maniera gradata – è divenuta operativa dal mese di gennaio del 2025 e che non poche difficoltà di adattamento sta creando agli uffici giudiziari.
Cerchiamo di comprendere, allora, in cosa consista il PPT. Inizialmente, allo scopo di consentire un progressivo assorbimento delle novità copernicane introdotte con la riforma digitale, il legislatore aveva limitato l’introduzione del metodo informatico nel processo penale solo a pochi atti, principalmente legati a due istituti, ossia la richiesta di archiviazione e la richiesta di riapertura delle indagini. La limitazione era giustificata dal fatto che – in prima applicazione – si voleva restringere la portata della novità digitale solo alla fase “procedimentale”, ossia alla fase che precede quella del processo vero e proprio, definita come fase “processuale”. In tal modo, il legislatore ha voluto sperimentare l’applicazione del nuovo sistema limitandolo a pochi provvedimenti giudiziari, per lo più scelti sulla base del fatto che non esigono la presenza necessaria oppure la partecipazione delle parti private (ad esempio, l’imputato o la persona offesa, con i rispettivi difensori). Per consentire la concreta attuazione di tale sperimentazione, il Ministero della Giustizia ha istituito e messo a disposizione degli utenti (magistrati, personale amministrativo e polizia giudiziaria) una applicazione chiamata, in forma abbreviata, APP (acronimo di Applicazione Processo Penale) il cui utilizzo ha consentito di rendere esecutive, in fase di prima applicazione, le disposizioni sulla transizione digitale al processo penale. Nella fase sperimentale, tuttavia, sono state registrate delle criticità rispetto a tale strumento digitale, dal momento che il processo penale – a differenza di quello civile – non può essere gestito prevedendo la mera importazione digitale, in un sistema informatico, di atti e di documenti processuali, atteso che è necessario realizzare una struttura informatica che tenga conto della gestione dei flussi relazionali da parte dei protagonisti del processo (giudice, pubblico ministero, difensori, imputato, persona offesa). In buona sostanza, trattandosi di un rito che esige dei passaggi in cui l’oralità e la diretta acquisizione della prova – a differenza del processo civile – sono momenti centrali, la difficoltà nella introduzione della digitalizzazione nel processo si è manifestata subito nella sperimentazione e sta continuando a creare una serie di problemi applicativi che solo la continua sperimentazione potrà superare.
Innanzitutto, la prima problematica attiene alla formazione del fascicolo penale informatico, che – data la comprendibile delicatezza dei contenuti – deve assicurare l’autenticità degli atti, l’accessibilità agli utenti, la facile leggibilità, l’interoperabilità nonché la agevole consultazione telematica. Ma il fascicolo digitale penale deve essere affiancato anche da un fascicolo “analogico”, in quanto il legislatore ha stabilito che restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo o di atti e documenti prodotti in formato analogico. In questo modo, in sostanza, il legislatore si è posto il problema di salvaguardare in ogni caso la natura originale di un atto (si pensi ad un documento falsificato, che costituisce corpo del reato e che deve essere anche visionato in originale dalle parti durante il processo per poterne ricavare argomenti di discussione e di contraddittorio) e di lasciarla sopravvivere parallelamente al formato digitale.
Altro aspetto centrale della riforma è dato dalla realizzazione di un sistema digitale che consenta a tutti gli atti investigativi, formati innanzi alla polizia giudiziaria, di essere riversati immediatamente e fin dall’inizio nel procedimento telematico, sotto forma di dati digitali. In questo modo, in pratica, si raccolgono in formato digitale tutti gli elementi che contribuiscono a “creare le fondamenta” per la celebrazione del processo penale e che dunque potranno essere immediatamente consultati e conservati per la successiva utilizzabilità processuale, in ogni stato e grado del giudizio. Ma, come dicevamo, dal mese di gennaio del 2025, la riforma digitale sta espandendo la sua attuazione, sicché gli atti ed i documenti digitali del processo penale sono divenuti molto più numerosi, con conseguente necessità di adeguare APP alle esigenze di cui parlavamo prima. In tal senso, l’applicazione prevede dei contenitori virtuali che dovranno replicare i fascicoli cartacei ed analogici che fino ad ora sono stati utilizzati nelle aule di giustizia, con l’indicazione digitale di tutti i dati del procedimento, dei documenti depositati o comunque acquisiti. Altresì, con tale strumento, la riforma si ripropone lo scopo di garantire la facile reperibilità dei documenti, nell’ottica di perseguire lo scopo della rapida definizione del processo e la comoda accessibilità agli atti, oltre che la logistica di conservazione degli atti processuali, solitamente anche molto ingombranti e ponderosi.
In questo modo, i dati saranno scambiati in maniera molto rapida (pressoché in tempo reale) e tutto questo favorirà senza dubbio l’accelerazione dei tempi del processo, come del resto la riforma esige sia fatto. Ma perché tutto questo sia realizzato, occorre che si crei un sistema digitale che non si limiti ad una massiva accumulazione di dati, ma che risponda soprattutto all’esigenza di consultare ed utilizzare tutti gli atti del processo in maniera pressoché immediata ed intelligente, evitando lunghe e dispersive ricerche di atti nelle miriadi di documenti riversati nei processi penali, che renderebbero inutile la riforma digitale. Si tratta, indubbiamente, di una sfida molto impegnativa, nella quale tutti gli operatori del diritto sono oggi quotidianamente impegnati e che – in fase di piena attuazione – potrà sicuramente produrre effetti di notevole impatto, in termini di efficienza e di durata del processo; ovviamente, come tutte le riforme e le relative sperimentazioni, tutto ciò esige una progressiva attuazione, con ricadute in termini di prima applicazione e di speditezza dei tempi di attuazione delle innovazioni.
Il passaggio digitale, tuttavia, è un percorso irreversibile e necessario per potersi mettere al passo con la transizione digitale e con i tempi dei processi all’interno dell’Unione europea, sicché – pur in presenza di inevitabili difficoltà – la nuova frontiera digitale del processo penale costituisce elemento di sicura positività.
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