
C’è una parola che attraversa come un filo rosso il dibattito politico sulla giustizia: quella di “separazione“. Separazione delle carriere, separazione degli organi di autogoverno, separazione delle funzioni disciplinari. L’imminente referendum costituzionale, oggi al centro del confronto politico, promette di ridisegnare l’architettura della magistratura italiana. Ma che cosa cambierebbe davvero? E quali interrogativi solleva? A offrire una risposta a questi interrogativi è un testo redatto da alcuni giovani magistrati trentenni in tirocinio, i quali, dopo tanti anni di studio, sono risultati appena vincitori del concorso in magistratura.
Per riuscire a orientarsi nella nebbia di opinioni contrastanti che si è diffusa negli ultimi tempi, è necessario partire dalle fondamenta. In Italia, come in tutti gli altri Stati democratici, vige il principio della separazione dei poteri: il governo esercita il potere esecutivo, il Parlamento quello legislativo e la magistratura quello giudiziario.
Ponendo l’attenzione sulla magistratura, l’indipendenza di quest’ultima è garantita dal CSM – acronimo di “Consiglio Superiore della Magistratura” – presieduto dal Presidente della Repubblica. Attualmente il CSM è composto per due terzi da magistrati eletti dai colleghi (i cosiddetti “togati”) e per un terzo da membri laici – avvocati e professori universitari – eletti dal Parlamento. Ne fanno parte di diritto anche il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Questa composizione, pensata dai nostri Padri Costituenti, bilancia l’autonomia interna e il controllo esterno: la magistratura si governa da sé, ma non senza un contrappeso istituzionale.
La prima grande novità della riforma riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Oggi entrambi appartengono allo stesso ordine, al quale è possibile accedere tramite un unico concorso e, nei primi dieci anni di carriera, possono cambiare funzione una sola volta, trasferendosi in un’altra regione. La riforma, invece, introduce due concorsi distinti: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Ciò significa che il pubblico ministero non potrà mai diventare giudice, e viceversa.
I sostenitori del cambiamento ritengono che la comune appartenenza all’ordine giudiziario possa generare il rischio di una “contiguità culturale” tra l’accusa e il giudice, minando di conseguenza la percezione di terzietà. In quest’ottica, la separazione rafforzerebbe l’imparzialità del processo. Tuttavia, di contro, gli oppositori della riforma gridano a gran voce che il rischio di condizionamento non dipende dalla struttura delle carriere, ma bensì dalla professionalità dei singoli, ricordando che i giudici d’appello valutano le decisioni dei colleghi di primo grado senza che ciò implichi automatismi corporativi. Ancora, il passaggio di funzione è oggi residuale, dal momento che coinvolge una percentuale minima di magistrati.
La riforma, inoltre, prevede anche la creazione di due CSM distinti: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. E persino le modalità di nomina cambierebbero radicalmente. I membri togati sarebbero estratti a sorte tra i magistrati in servizio, e non più eletti. Un sorteggio che riguarderebbe anche i membri laici, anche se all’interno di un elenco predisposto dal Parlamento. L’obiettivo? Superare il “sistema delle correnti”, ossia le associazioni interne alla magistratura che spesso hanno inciso sugli equilibri elettivi del CSM. Il sorteggio, secondo i promotori della riforma, eliminerebbe ogni logica di appartenenza. Ma la scelta apre diversi interrogativi delicati. L’autogoverno, in una democrazia, presuppone la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Con il sorteggio, questa prerogativa verrebbe meno. Inoltre, mentre i magistrati sarebbero estratti senza filtro, i membri laici verrebbero selezionati da una lista formata dal Parlamento, ossia dalla maggioranza politica del momento.
Un terzo pilastro della riforma riguarda l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, competente per i procedimenti nei confronti di tutti i magistrati, sottraendo così questa funzione al CSM. Sarebbe composta da ben quindici membri: nove togati sorteggiati tra magistrati con almeno venti anni di anzianità e sei laici, in parte nominati dal Capo dello Stato e in parte estratti da un elenco parlamentare. Le sue decisioni sarebbero impugnabili solo davanti alla stessa Alta Corte, senza ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione. Ma perché separare rigidamente le carriere e poi riunire il potere disciplinare in un unico organo?
La scelta che attende gli elettori, dunque, non è di natura tecnica, ma politica nel senso più alto del termine: riguarda l’idea di equilibrio tra poteri dello Stato. Separare per rafforzare l’imparzialità o preservare un modello che punta sull’unità dell’ordine giudiziario? Spetterà ai cittadini stabilire se essa rappresenti un passo avanti verso una giustizia più credibile o un salto nel buio.
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