
Con la prepotente avanzata dell’intelligenza artificiale nei sistemi lavorativi e professionali, si sta facendo strada un interrogativo concernente l’amministrazione della giustizia: il magistrato, come persona fisica, è destinato a soccombere rispetto all’algoritmo? Si tratta di una domanda per certi versi inquietante, dal momento che profetizza scenari di amministrazione della giustizia del tutto disancorati da profili di “umanità” per essere invece dominati da quelli riconducibili alla intelligenza artificiale. Per rispondere ad essa, allora, bisogna operare delle premesse.
Attualmente, il sistema giudiziario è fortemente improntato all’applicazione del metodo informatizzato, sia nella raccolta delle informazioni utili per assumere una decisione, sia per catalogare una serie di dati che divengono indispensabili per l’attività istruttoria, soprattutto in ambito penale. A scopo meramente indicativo, basti pensare che il processo penale sta conoscendo una profonda metamorfosi in senso telematico, alla stessa stregua del processo civile che, essendo essenzialmente basato su valutazioni di tipo documentale ed essendo solo eccezionalmente caratterizzato dalla assunzione della prova secondo i criteri dell’oralità, è già ampiamente indirizzato verso la piena attuazione della riforma telematica, tanto che le udienze si tengono – per la maggior parte – da remoto, mediante applicativi che consentono al Giudice di poter vagliare le istanze di parte senza essere necessariamente presente in aula ed ai Difensori di poter produrre i loro scritti attraverso lo strumento del deposito informatizzato.
Nel processo penale, dunque, sono in atto delle riforme che hanno fortemente incrementato l’utilizzo della strumentazione telematica, quali, ad esempio, quelle relative alle comunicazioni ed alle notificazioni (sempre più orientate verso l’utilizzo della posta certificata), oppure quelle concernenti il deposito di atti da parte del magistrato e del Difensore (attraverso un sistema telematico denominato Applicativo Processo Penale – A.P.P.), oppure ancora per la definizione della fase procedimentale, rispetto alla quale l’esercizio dell’azione penale deve essere compiuto – nel rispetto delle forme previste tassativamente dalla legge – attraverso il medesimo strumento applicativo telematico.
Quanto, poi, alla conservazione dei dati in maniera digitale, basti solo pensare all’archivio delle intercettazioni, necessariamente istituito in ogni ufficio di Procura, per la raccolta di tutte le conversazioni intercettate (rilevanti o irrilevanti) registrate nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero su autorizzazione del Giudice; oppure, ancora, alla banca dati SIDDA – SIDNA (ossia all’archivio digitale istituito presso ogni Procura Distrettuale per la raccolta delle informazioni nazionali in materia di contrasto al crimine organizzato oppure a quello di matrice terroristica), che può restituire, in tempi brevissimi, informazioni preziose al Pubblico Ministero durante la fase delle indagini preliminari e che consente, così, di abbreviare e di ottimizzare sensibilmente i tempi di definizione dei procedimenti. Tutto questo ha avuto, indubitabilmente, un grande vantaggio in termini di speditezza delle indagini e, dunque, di celerità nella definizione dei processi, in conformità al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Ebbene, spingendo oltre tali strumenti e dotandoli dell’algoritmo ispiratore della intelligenza artificiale, è possibile ridurre ulteriormente i tempi di durata del processo, ad esempio supportando il magistrato nella ricerca veloce ed efficiente del materiale di studio applicabile al caso concreto, sviluppandone il contenuto e giungendo addirittura a sostituire il Giudice nella adozione di un provvedimento giudiziario?
La risposta, almeno ad oggi, è sicuramente negativa, nel senso che nessun algoritmo è in grado di potersi sostituire ad un magistrato. Un algoritmo, infatti, non può valutare circostanze umane complesse, quali – ad esempio – il pentimento, oppure il contesto sociale nel quale è maturato un fatto e che il magistrato deve necessariamente porre a base della sua valutazione per la formazione del suo libero convincimento. E nel giudizio penale, tali circostanze incidono spesso in maniera decisiva sulla adozione di un provvedimento, tanto da essere al centro della valutazione non soltanto rispetto alla sussistenza del reato, ma anche ai fini della applicazione, in concreto, della pena.
Si pensi, a puro titolo esemplificativo, al giudizio sulla esistenza di una scriminante putativa (ossia ad una situazione di fatto che è ritenuta, per errore, esistente da parte di chi agisce e che è stata decisiva per la commissione del fatto, come nel caso di una condotta offensiva posta in essere nel presupposto, errato, di doversi difendere da una imminente aggressione, indotta nell’agente da particolari circostanze di tempo e di luogo); oppure, ancora, al contesto familiare entro cui è maturata una condotta delittuosa, molto spesso frutto di retaggi culturali e di convenzioni sociali del tutto granitici e tali da determinare, o condizionare, l’operato di chi agisce.
Ma si pensi, anche, ad una norma di nuova istituzione, la cui interpretazione è spesso rimessa alla sensibilità del giudice ed alla sua collocazione nel contesto dell’ordinamento esistente e che, dunque, un algoritmo non può interpretare, mancando dei presupposti di diritto a cui essa si ispira. Senza, poi, tacere il fatto che molto spesso le decisioni vengono prese, soprattutto nel giudizio civile, secondo criteri di equità, la cui sussistenza è rimessa alla coscienza del Giudice ed al suo prudente apprezzamento.
Insomma, il Magistrato non potrà essere sostituito, nella sua funzione, dall’intelligenza artificiale, essendo egli il garante dei diritti fondamentali di ogni cittadino, che nessuno strumento telematico o digitale potrà mai vagliare nei suoi tratti più reconditi. Ciò non toglie, ovviamente, che la spinta verso l’applicazione della intelligenza artificiale in ambito giudiziario stia subendo una accelerazione per certi versi irreversibile. In questa ottica, assumono rilievo gli strumenti predittivi delle decisioni, ancorati a parametri giurisprudenziali fissati rigorosamente, che consentiranno al Giudice di poter valutare – una volta inseriti i dati essenziali – con estrema velocità la sussistenza di una fattispecie giuridica, sulla quale dovrà poi decidere secondo scienza e coscienza.
A titolo di esempio, si pensi a condotte penalmente rilevanti in ambito urbanistico o ambientale, rispetto al quale l’intelligenza artificiale sarà di grosso ausilio nella individuazione delle norme primarie e secondarie applicabili al caso concreto e che, di per sé, consentiranno di orientare il Giudice nella adozione di un provvedimento. Ma, a nostro avviso, è un altro ancora il segmento nel quale l’intelligenza artificiale potrà essere davvero di valido aiuto alla celerità della definizione degli affari di giustizia; sarà, infatti, il sistema automatizzato di redazione del provvedimento ad essere, più di ogni altro strumento, supportato dalla intelligenza artificiale.
Molto spesso, infatti, i tempi di un processo si dilatano a causa della redazione di provvedimenti – spesso lunghi e complessi – che il magistrato deve adottare e che, grazie alla intelligenza artificiale, possono essere fortemente compressi, specie nella parte relativa alla esposizione di fatti oppure di sequenze procedimentali, in cui il margine di valutazione del Giudice è fortemente ridotto. Introdurre dei criteri – ovviamente mediante uno strumento normativo – per redigere i provvedimenti mediante ausilio di schemi reperiti dalla intelligenza artificiale può essere, senza dubbio, un valido strumento di ausilio alla funzione giudiziaria ed una valida risorsa per assicurare l’adozione di una celere decisione in ambito processuale.
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