
Il d.lgs. 150/2022, la cd. riforma Cartabia, ha introdotto nuove norme relative al deposito, comunicazione e notifiche con modalità telematiche degli atti del processo penale. Il D.M. n. 217 del 29.12.2023 ha dettato parte delle disposizioni attuative di tali previsioni, ed ha introdotto il ricorso obbligatorio al sistema APP per i procedimenti di archiviazione. Già tali disposizioni avevano creato numerose problematiche che ne hanno ritardato la concreta applicazione lo scorso gennaio 2024. Magistrati e cancellieri si erano trovati di fronte ad una modifica radicale del loro modo di lavorare sulla scorta di un’attività di formazione del tutto inidonea rispetto alla novità del sistema ed alla sua complessità di funzionamento.
Peraltro il sistema APP ha, di fatto, richiesto alcuni mesi per la risoluzione di numerose problematiche che sono emerse solo in sede di applicazione concreta, a dimostrazione di una sperimentazione inadeguata. A distanza di un anno, il sistema APP nella fase della richiesta di archiviazione è entrato a regime, e viene – salvi i casi di guasti ai sistemi informatici – quotidianamente utilizzato dai magistrati e dai cancellieri. Resta fermo che, tutt’oggi, non sembra possibile affermare che il ricorso all’applicativo APP per il deposito telematico degli atti nella fase delle archiviazioni abbia agevolato o reso più celere il lavoro dei magistrati e delle cancellerie. In data 27.12.2024 il D.M. n. 206 ha introdotto dal 1.1.2025 l’obbligo per tutte le parti processuali (P.M., giudice, difensori delle parti) di depositare gli atti processuali in forma telematica attraverso la piattaforma APP 2, nelle udienze preliminari e predibattimentali e per alcuni riti speciali (patteggiamento, decreto penale di condanna e sospensione del procedimento per la messa alla prova). Dal 1.4.2025 è prevista la estensione dell’obbligo di utilizzare l’applicativo APP2 agli ulteriori riti speciali (giudizio immediato, abbreviato e direttissimo). Il Consiglio Superiore della Magistratura aveva già – con una relazione del 11.12.2024 – segnalato che non vi erano le condizioni per introdurre l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2025 perché era necessario un adeguato spazio di sperimentazione prima della messa in opera dell’applicativo. E di fatto, alla data del 1.1.2025 si sono riproposte criticità analoghe a quelle già emerse in sede di applicazione di APP alla fase delle archiviazioni; in particolare la mancanza di formazione di magistrati e cancellieri – che hanno una laurea in giurisprudenza e non in informatica – e la carenza di sperimentazione concreta dello stesso applicativo APP 2, sicché ad obbligo già vigente, ogni giorno nell’utilizzo di APP 2 per il deposito degli atti emerge una problematica nuova.
Ma vi è di più. L’estensione del sistema APP alla fase delle udienze, preliminari e predibattimentali, presuppone che ogni aula del giudice dell’udienza preliminare e dell’udienza predibattimentale sia munita di un PC sul quale sia installato e perfettamente funzionante l’applicativo APP 2; e ciò per consentire la redazione dei verbali e dei provvedimenti del giudice e l’acquisizione in udienza dei documenti depositati dalle parti. Ma, come emerge dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 22.1.2025, tale disponibilità di strumenti informatici non esiste. È così che sin dai primi giorni di gennaio 2025 molti capi degli uffici giudiziari italiani hanno adottato provvedimenti con i quali hanno prorogato il sistema vigente sino al 31.12.2024, ossia il deposito cartaceo, la successiva scannerizzazione e l’inserimento degli atti in TIAP (sistema informatico da tempo in uso nelle Procure e nei Tribunali che consente di smaterializzare il fascicolo e renderlo visibile a tutte le parti processuali mediante accesso informatico a tale sistema). Solo grazie ai provvedimenti adottati dai capi degli uffici giudiziari che si sono assunti la responsabilità di rilevare le disfunzionalità del sistema App 2 e di prorogare il ricorso alle modalità di deposito degli atti vigenti al 31.12.2024, si è evitata la paralisi del processo penale.
Tuttavia, anche alla luce della esperienza maturata a seguito del D.M. 217/2023, era ampiamente prevedibile che in un sistema giudiziario penale come quello italiano (da anni al limite del collasso per numero elevatissimo di procedimenti penali pendenti e per le significative carenze di organico che riguardano sia il ruolo dei magistrati che degli amministrativi) la decisione di rendere obbligatorio un sistema che è ancora in fase di sperimentazione, senza una adeguata attività di formazione e senza la predisposizione degli strumenti informatici necessari alla sua concreta utilizzazione in udienza, avrebbe determinato la paralisi del processo penale. In tal senso il Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 22.1.2025 ha sollecitato il Ministero della Giustizia a valutare il mantenimento del doppio binario analogico/telematico fino alla risoluzione dei numerosi problemi emersi in sede di concreta applicazione di APP 2. Perché una cosa è incontestabile: il ricorso alla tecnologia in ambito giudiziario deve agevolare il lavoro degli operatori del diritto – magistrati, avvocati e cancellieri – nell’interesse superiore di un efficiente e rapido funzionamento della giustizia; non intralciarlo.
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