
Il Tar della regione Campania ha bocciato una proroga della misura delle “zone rosse”, istituita dal prefetto di Napoli per far fronte a problemi di ordine pubblico.
Il prefetto di Napoli introdusse una misura straordinaria, di fatto a lungo andare divenuta ordinaria e costante, allo scopo di mantenere l’ordine pubblico, ovvero la creazione di “zone rosse”, che consistevano nel «divieto di stazionamento» di soggetti «con atteggiamenti aggressivi, minacciosi e molesti» in diverse zone della città. Una misura ispirata e in linea con la direttiva del Ministro Piantedosi di dicembre 2024, ma che è stata ritenuta illegittima dal Tar della Campania lo scorso 29 luglio.
Il ricorso che ha portato alla bocciatura è stato avviato dai consiglieri municipali Chiara Capretti e Pino De Stasio e da vari associazioni attive nelle aree interessate, poiché ritenevano che la misura aveva un «carattere discriminatorio e lesivo delle libertà costituzionali».
Secondo il Tar, è stato necessario l’annullamento della proroga perché «non si desume affatto l’esistenza di una situazione di grave, imprevista e imprevedibile emergenza per la sicurezza pubblica non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento; questi enunciati, infatti, fanno piuttosto riferimento agli ordinari problemi di gestione dell’ordine pubblico che sono tipici di una grande città caratterizzata da problemi e tensioni sociali e da grandi e crescenti flussi turistici che si concentrano in alcune aree cittadine».
Dopo l’annullamento i due consiglieri municipali e il loro team legale dichiarano che si tratta di «una vittoria dello Stato di diritto e una sconfitta politica diretta per il Governo e per la sua strategia securitaria. Il TAR ha riconosciuto che le ordinanze del Prefetto erano illegittime e violavano principi costituzionali. Dopo mesi di contenzioso, viene sancito un principio fondamentale: il potere straordinario non può diventare regola ordinaria. Il diritto non può piegarsi a logiche di emergenza permanente».
Con questa bocciatura, il Tar ha affermato che le libertà personali non si comprimono per ordinanza e che nessuna direttiva ministeriale può derogare, neanche di fatto, ai principi di uguaglianza, legalità, presunzione di innocenza e proporzionalità, restituendo visibilità e giustizia ai territori delle “zone rosse”.
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