
Con la recentissima sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità delle norme che penalizzano la famiglia, ha ripristinato la cosiddetta “doppia esenzione IMU” per i coniugi e per le coppie unite civilmente, che pur costituendo un unico nucleo familiare, fissano la propria residenza in abitazioni diverse, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano ubicate nello stesso comune o in comuni diversi.
La vicenda finita sul tavolo dei giudici della Corte Costituzionale, ha preso le mosse dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in merito alla norma che definisce l’abitazione principale, ai fini dell’imposizione fiscale, come: “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”
La Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 201/2011 (successivamente convertito in legge), con riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, stabilendo che la disposizione normativa, così come formulata, opera una disparità di trattamento tra coniugi, parti delle unioni civili e coppie conviventi, e ciò perché, a differenza dei coniugi o delle parti unite civilmente, le coppie conviventi hanno sempre potuto beneficiare della doppia esenzione. Così facendo, secondo la Consulta, si è venuta a creare una disparità di trattamento in danno di coloro, che unitisi civilmente o in matrimonio, sono stati costretti, anche per motivi di lavoro, a stabilire la propria residenza o la dimora abituale in luoghi diversi, e quindi, a pagare l’imposta su una delle due abitazioni.
Secondo i giudici: “In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.
Sarà quindi onere dei comuni, controllare che i coniugi o le coppie unite civilmente, risiedano effettivamente in immobili diversi.
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