
La vicenda della piccola C. è l’emblema di una gravissima lacuna in Italia, del nostro ordinamento, che colpisce gli interessi di circa 2mila bambini ogni anno, considerati fantasmi. C. è una bambina nata a Kyiv nell’agosto del 2019, da un papà italiano e da una mamma intenzionale italiana. Ha appena compiuto 4 anni e vive in Veneto, ma non è italiana. Non è italiana nè ucraina nè cinese o greca. Non esiste per nessuno stato: precisamente è un’apolide senza documenti e senza diritti. Non essendo iscritta all’anagrafe non può iscriversi ad un asilo pubblico e non è riconosciuta dal sistema sanitario. Non ha un codice fiscale, nè un pediatra di base. Non ha un cognome.
I suoi genitori sono andati in Ucraina perché C. nascesse con la maternità surrogata che in Ucraina è legale. Per l’Italia, invece, l’utero in affitto è un reato “universale”. Accantonando la discussione in merito all’assurdità della circostanza per cui un singolo stato, come quello Italiano, con una sovranità limitata ai propri confini, introduca un reato universale, ed anche quella in merito alla giustizia o naturalità della maternità surrogata, la storia di C. apre una questione ancora più importante. Una volta nato un bambino, anche se tramite una pratica illegale, si può fingere che non esista?
La legge ucraina stabilisce che i nati con la maternità surrogata siano formalmente figli del padre biologico e della madre intenzionale, con cittadinanza del paese di origine dei genitori. Dunque un bimbo, seppur nato in Ucraina, non può avere la cittadinanza ucraina, dovrebbe, in un caso come questo, avere cittadinanza italiana.
Tornati nel comune vicentino di propria residenza, il papà di C. si reca al comune per far registrare sua figlia all’anagrafe. Il comune, però, si rifiuta. Di fronte a questo gravissimo diniego i genitori di C. adiscono il tribunale di Vicenza. Il tribunale conferma la scelta del comune sulla base di una motivazione che perlopiù richiama una sentenza della Cassazione del 2019. In questa sentenza, in sostanza, si dice che riconoscere un figlio nato da madre surrogata quale figlio della madre intenzionale “viola l’ordine pubblico”. Dunque l’atto di nascita di una bambina viola l’ordine pubblico e come tale è illegale.
I genitori non si arrendono e adiscono in appello la Corte d’Appello di Venezia, modificando il petitum. Per semplificare: la richiesta resta quella di trascrivere l’atto di nascita di C. con menzione di entrambi i genitori, ma, se proprio ciò si accerta non essere possibile, si chiede, almeno, che la bambina sia riconosciuta come figlia del padre biologico, con tanto di test del DNA allegato. La corte di Venezia rigetta il ricorso adducendo come motivazione quella di un errore formale nella richiesta. Stavolta non è un problema di ordine pubblico, ma un problema di mera e abietta burocrazia. Non c’è nessuna legge o giurisprudenza a cui appigliarsi per trascrivere (anche parzialmente) l’esistenza di C. all’anagrafe.
Il caso arriva finalmente alla Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, la quale non ha certamente cognizione in merito a questi fantomatici reati universali, ma è posta, invece, a salvaguardia dei diritti umani fondamentali. La Corte EDU decide, finalmente, in favore di C. condannando lo stato italiano ad un risarcimento di 15mila euro per i 4 anni in cui ha considerato la bimba un fantasma e di 9500 euro per le spese giudiziali.
Secondo la Corte l’Italia è liberissima, quale stato sovrano, di stabilire che la maternità surrogata sia vietata nel territorio dello Stato. Non può invece disinteressarsi in merito alle sorti di un minore che non può vedersi riconosciuta altra cittadinanza se non quella italiana ed è obbligata, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani inviolabili, a trovare una soluzione al rapporto di filiazione nel più breve termine possibile.
Sebbene il papà di C. abbia dichiarato che il giorno in cui è uscita la sentenza è stato il più bello della sua vita, la vicenda giudiziaria non puoi dirsi conclusa. Non sono, infatti, ancora decorsi i termini entro i quali l’avvocatura dello Stato italiano può proporre ricorso avverso la sentenza della Corte EDU.
Sebbene la maggioranza degli italiani sia contraria alla legalizzazione della filiazione tramite utero in affitto, e ciò legittimi la sua configurazione quale reato, non si può voltare la testa altrove e fingere semplicemente che questi bambini non esistano. Finché non interverrà un’adeguata legislazione in merito i comuni, i tribunali e le corti d’appello avranno piena facoltà di continuare a creare bambini fantasma.
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