
Gennaio 2024 segna l’addio al reddito di cittadinanza. Al suo posto subentrerà l’assegno di inclusione (ADI). La misura, che mira a contrastare la povertà, fragilità ed esclusione sociale delle fasce deboli di popolazione, ha suscitato non poche polemiche. Basi pensare alle proteste che hanno fatto ribollire l’Italia nei già caldi mesi estivi. Si tratterebbe, infatti, di una misura limitata a talune categorie, priva di carattere di universalità, in potenziale stridore con le politiche europee.
Basti pensare che il 30 gennaio 2023 il Consiglio dell’UE ha approvato la raccomandazione relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva, proposta dalla Commissione europea il 28 settembre 2022. L’obiettivo è “garantire che ogni persona nell’Unione possa godere di una vita dignitosa”, elemento “essenziale per costruire economie e società eque e resilienti”.
Un’iniziativa che concretizza “l’impegno dell’Unione di promuovere economie più inclusive e garantire che nessuno sia lasciato indietro”. L’Italia, quindi, sembra discostarsi dagli intenti dell’UE. Ma è in buona compagnia. Il CESE (Comitato economico e sociale europeo), infatti, nel suo parere sulla proposta di raccomandazione del Consiglio ha osservato che nessuno Stato membro garantisce ad ora un sostegno al reddito adeguato al fine di prevenire il rischio di povertà, in particolare alle famiglie senza occupati, e il 20 % delle persone senza lavoro non ha diritto a ricevere alcun sostegno.
Il decreto lavoro ha istituto, in luogo del reddito di cittadinanza, il supporto per la formazione e il lavoro e l’assegno di inclusione. Il primo è attivo dal 1° settembre in favore di tutti i cittadini e le cittadine tra i 18 e i 59 anni d’età in possesso di specifici requisiti e che non continuano a ricevere il reddito di cittadinanza fino alla fine dell’anno. L’ADI, invece, sarà attivo dal 1° gennaio per le famiglie con almeno una persona: minorenne; con disabilità; con più di 60 anni; in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
A ciò, poi, si aggiungono specifici requisiti relativi alla cittadinanza e alle condizioni economiche, come indicato all’articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023: requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno; requisiti relativi alla condizione economica (ad esempio, il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE valido non superiore a 9.360 euro); requisiti patrimoniali (ad esempio, un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro); requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita (ad esempio, nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti).
L’ADI, quindi, a differenza del supporto alla formazione e al lavoro, si rivolge a nuclei familiari. Sul punto, si sottolinea un passaggio della raccomandazione del Consiglio, che, invece, incentiva gli Stati membri a prevedere forme di sostegno al reddito per il singolo componente del nucleo familiare. Questo al fine di promuovere la parità di genere, la sicurezza del reddito e l’indipendenza economica delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità.
Le famiglie riceveranno fino a 6.000 euro annui. Il contributo arriva a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone con almeno 67 anni oppure da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti. A ciò si aggiunge un sostegno per l’affitto, massimo 280 euro mensili. L’indennità non può avere un importo inferiore a 480 euro all’anno. Il sussidio viene erogato ogni mese per un periodo continuativo di massimo 18 mesi. La prestazione può essere rinnovata per un ulteriore anno previa sospensione di un mese.
Il componente del nucleo beneficiario dell’ADI, attivabile al lavoro e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare la prima offerta di lavoro con specifiche caratteristiche, pena la decadenza dalla prestazione. Tra le altre ipotesi che comportano la perdita dal beneficio si ricordano: non presentarsi presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo; non sottoscrivere il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero; non rispettare gli obblighi di formazione o gli impegni concordati co i servizi sociali; non presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; essere trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato. Il nucleo familiare che ha perso il beneficio per mancata partecipazione alle politiche attive potrà ripresentare la domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.
Sono previsti degli incentivi per i datori di lavoro che assumono i percettori dell’assegno di inclusione. Ai datori di lavoro viene riconosciuto per 1 anno un esonero contributivo del 100 per cento nel limite massimo di 8.000 euro, esclusi premi e contributi INAIL. Se il beneficiario dell’ADI nei 2 anni successivi si licenzia, salvo i casi per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.
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