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La digitalizzazione nel processo penale

Maurizio Giordano
Maurizio GiordanoRedazione Informare
7 maggio 20246 min di lettura

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La digitalizzazione nel processo penale

Indice (2)

  • 1LA DIGITALIZZAZIONE NELLE INDAGINI PRELIMINARI DEL PROCESSO PENALE
  • 2LE NOVITÀ DELLA CARTABIA 

La cd “riforma Cartabia”, attuata con il decreto legislativo numero 150 del 10 ottobre 2022, ha impresso una svolta all’informatizzazione del processo penale, prevedendo un’organica disciplina della forma digitale degli atti, del deposito telematico e del fascicolo informatico, istituti che sono destinati a modificare sensibilmente il cd “processo penale telematico” e ad introdurre delle importanti novità in termini processuali e, soprattutto, in quelli delle indagini preliminari.  

La fase di avvio di questa rivoluzione digitale, inizialmente fissata per il mese di gennaio 2024, è stata parzialmente modificata di recente, essendosi prevista – per ora – la sola obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti e memorie, limitatamente ai procedimenti di archiviazione e di riapertura delle indagini. 

Tale riforma, definita come “digital transformation”, esige il necessario sviluppo di una tecnologia in grado di supportare una nuova dimensione informatizzata del processo penale, attuandosi così la cosiddetta “transizione digitale” del giudizio penale.  

Essa impone sia una idoneità strutturale delle risorse informatiche giudiziarie nel fare fronte alla effettiva innovazione tecnologica del rito, sia un coinvolgimento costante dei magistrati nella fase della sperimentazione dei nuovi sistemi informatici. 

Il tutto, ovviamente, allo scopo di sperimentare nuovi strumenti di definizione dei procedimenti e modalità molto più snelle ed efficienti nella definizione degli affari penali. 

Questo obiettivo rientra a pieno titolo nella attuazione del progetto di raggiungimento degli scopi del PNRR in quanto assume come sua dichiarata finalità quella di snellire le fasi del processo, di facilitare le modalità di esecuzione dei provvedimenti giudiziari e di garantire una rapida conoscibilità degli atti del processo ai suoi protagonisti privati, ossia la persona sottoposta alle indagini preliminari, il difensore e la persona offesa. 

LA DIGITALIZZAZIONE NELLE INDAGINI PRELIMINARI DEL PROCESSO PENALE

Ovviamente, tale strumento tecnologico non è applicato soltanto alla fase di definizione del processo, bensì anche a quella delle indagini preliminari, nella quale è centrale il ruolo di raccordo del Pubblico Ministero e di immediata sua relazione con la polizia giudiziaria, chiamata ad eseguirne le direttive ed a riferire sugli esiti delle attività realizzate.  

Si tratta di un momento molto complesso e delicato, perché le attività compiute – con particolari formalità – nella fase delle indagini preliminari possono assumere un aspetto patologico nella fase successiva, ossia quella nella quale bisogna confrontarsi nel processo e quindi nella fase cd “dibattimentale”. 

Questa è la ragione per cui l’assunzione di un atto istruttorio in maniera formalmente non corretta può determinare la sanzione della inutilizzabilità processuale: si pensi, ad esempio, ad una testimonianza assunta con modalità non conformi alla legge nella fase delle indagini preliminari che diviene non replicabile, e dunque non utilizzabile, nella fase del processo propriamente detto. 

Ma la riforma digitale è una necessità di fronte alla quale non è più possibile arretrare, in quanto l’Unione Europea ha tracciato il solco per la piena integrazione delle tecnologie informatiche all’interno anche del processo penale. 

Per consentire, allora, la piena attuazione di queste finalità, la “riforma Cartabia” ha offerto importanti strumenti, prevedendo soprattutto che nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti a distanza, ossia “da remoto”, con strumentazione informatica ideata ed individuata dal Ministero della Giustizia, in piena campagna di attuazione del PNRR. 

LE NOVITÀ DELLA CARTABIA 

In questa ottica, la riforma prevede che si possano compiere da remoto atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e dei consulenti, con la conseguenza – notevolmente vantaggiosa in termini di costi e di efficienza – che molte attività di indagine si possano compiere esaminando persone che si trovano a molti chilometri di distanza dal luogo in cui ha sede la polizia giudiziaria o il Pubblico Ministero e che, prima della riforma, dovevano essere compiute dalla polizia giudiziaria presente sul posto dove doveva essere esaminato il testimone o interrogato l’indagato. 

A tale scopo, sono stati predisposti degli strumenti informatici (principalmente, delle piattaforme on line), individuati espressamente dal Ministero della Giustizia, che vengono messi a disposizione dei magistrati del Pubblico Ministero e degli ufficiali di polizia giudiziaria per consentire loro lo svolgimento di attività istruttoria (ad esempio, interrogatori oppure assunzione di informazione da persone chiamate a riferire sui fatti) finalizzata ad emulare virtualmente la compresenza fisica delle persone in un determinato luogo. 

Ciò costituisce la diretta conseguenza della emergenza epidemiologica, nella quale divenne impossibile svolgere atti istruttori in presenza e durante la quale si sperimentarono queste tecnologie che, paradossalmente, senza il COVID sarebbero rimaste ancora in fase di studio.  

Sempre nella fase delle indagini preliminari, la normativa ha introdotto anche la possibilità che il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria possano utilizzare il collegamento da remoto per il compimento di tutti gli atti istruttori che richiedano la presenza dell’indagato e del suo difensore. Tipico è il caso dell’interrogatorio, oppure anche del confronto fra persone sottoposte ad indagini. 

Ovviamente, data la delicatezza di questi atti, in termini di ricaduta sulla utilizzabilità processuale, è indispensabile una verifica della idoneità tecnologica dei dispositivi forniti dalla amministrazione giudiziaria, soprattutto nel rispetto delle forme previste nella fase delle indagini preliminari.  

Ciò postula che il campo elettivo dei collegamenti da remoto sia costituito quasi esclusivamente da tutte le attività destinate a raccogliere le dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, dei consulenti, e delle altre persone.  

In tale ambito, infatti, è agevole riprodurre anche a distanza condizioni di interrelazione molto simili a quelle che si realizzano durante una compresenza materiale con i soggetti intervenuti all’attività investigativa. 

La facoltà del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria di utilizzare i collegamenti da remoto nel corso delle indagini incontra allora il solo ulteriore limite del potere di veto della persona sottoposta alle indagini, il cui difensore può opporsi al collegamento a distanza quando l’atto richieda la sua presenza. 

Si tratta di una importante facoltà lasciata dal legislatore al difensore dell’indagato e che è volta a tutelare la genuinità della prova, tutte le volte in cui il difensore ritenga che l’assunzione dell’atto istruttorio a distanza possa nuocere alla correttezza ed alla spontaneità della prova. 

Ovviamente, siamo ancora in una fase sperimentale, quantunque disciplinata già dalla legge, ma ormai possiamo dire che il percorso per la piena istituzione del processo digitale ha assunto una direzione irreversibile, dalla quale è auspicabile un ritorno in termini di speditezza dei processi. 

Tags
  • #digitalizzazione
  • #processo penale
Maurizio Giordano
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