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La disciplina delle armi e le organizzazioni mafiose

Maurizio Giordano
Maurizio GiordanoRedazione Informare
8 gennaio 20257 min di lettura

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La disciplina delle armi e le organizzazioni mafiose

Indice (2)

  • 1Armi e condotte illecite nelle organizzazioni mafiose
  • 2Armi clandestine

Costituisce un fatto notorio che le organizzazioni mafiose si avvalgono delle armi per estrinsecare la loro forza di intimidazione, dal momento che esse costituiscono lo strumento che consente loro di realizzare fatti di sangue, oppure atti intimidatori, in grado di impressionare le vittime ed, in generale, tutti coloro che vengono a conoscenza delle loro azioni di fuoco. Pur non essendo un elemento costitutivo del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, l’utilizzo delle armi è stato disciplinato dal legislatore come una aggravante specifica del delitto associativo, come tale in grado di determinare un sensibile aumento della pena prevista per coloro che partecipino ad una associazione di stampo mafioso che utilizzi delle armi, al di là della intrinseca illiceità delle condotte legate alla detenzione ed al porto illecito delle stesse.

Date, quindi, le importanti conseguenze, in termini sanzionatori, che il nostro legislatore ha previsto a proposito delle condotte inerenti le armi, cerchiamo di comprendere quali sono le fattispecie di maggiore rilevanza in questa materia e che, una volta individuate, esplicano efficacia aggravante – nei termini e con le modalità che abbiamo appena descritto –rispetto al delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere di stampo mafioso.

Armi e condotte illecite nelle organizzazioni mafiose

Bisogna innanzitutto comprendere cosa si intende per arma e quale sia la differenza con gli strumenti atti ad offendere. Ebbene, l’arma è un qualunque oggetto o strumento – meccanico, chimico o nucleare – utilizzato esclusivamente per arrecare offesa ad una o più persone (per esempio, un fucile, una pistola o una bomba), mentre lo strumento atto ad offendere è qualunque oggetto che si connota per una destinazione non offensiva ma che, se utilizzato impropriamente, può essere lesivo per l’incolumità altrui (si pensi, ad esempio, ad un coltello da cucina, oppure ad un bastone oppure ad una mazza da baseball). 

Mentre le armi sono sempre sottoposte ad una disciplina autorizzatoria (nel senso che qualunque arma deve essere oggetto di una espressa autorizzazione nella detenzione e/o nel porto da parte delle autorità di Pubblica Sicurezza), gli strumenti atti ad offendere non sono suscettibili, ovviamente, di una autorizzazione per la loro detenzione, ma divengono oggetto di previsione sanzionatoria (stabilita dall’art.4 della legge n.110/75) quando vengono portati in luogo pubblico senza un giustificato motivo (si pensi, ad esempio, ad una persona che vada in giro con un coltello da cucina senza averne motivo alcuno). Ciò posto, iniziamo subito col dire che le condotte illecite rilevanti ai fini del delitto di cui all’art.416 bis c.p.– non sono disciplinate – se non in minima parte e con figure di reato punite molto blandamente –  dal nostro codice penale, bensì dalla legislazione speciale ad esse riservata e che è stata introdotta in momenti storici in cui appariva necessario offrire una forte controspinta sanzionatoria rispetto a coloro che utilizzavano armi di micidiale potenzialità. 

Limitandoci alle condotte più frequenti nella statistica giudiziaria, vale la pena ricordare che il codice penale, all’art.697 c.p., introduce una condotta illecita (si tratta di un reato contravvenzionale, come tale punito con la pena dell’arresto e dell’ammenda) legata alla detenzione abusiva di armi. Essa viene realizzata da chiunque detenga armi, o parti di esse, senza farne denuncia alla autorità, quando essa è prevista come obbligatoria. Lo scopo della norma è quello di offrire alle autorità preposte (le forze di Polizia) una sorta di “mappa” della detenzione di armi, sicché tali Autorità sono facilitate nell’eseguire i controlli o le ricerche di un’arma, allorché essa sia stata utilizzata. 

Significativo, nel senso che è molto frequente nella pratica, è anche il reato di cui all’art.699 c.p., che punisce la condotta di chi porti un’arma in luogo pubblico, senza alcuna autorizzazione della Autorità; si tratta di una condotta punita in maniera poco severa perché presuppone la detenzione lecita di un’arma, che viene tuttavia portata in un luogo pubblico senza una specifica autorizzazione (la cd licenza di porto d’arma). In buona sostanza, il legislatore – attraverso tali illeciti penali – ha voluto sensibilizzare tutti coloro che intendano detenere legittimamente un’arma, nel senso che la sua disponibilità costituisce un potenziale pericolo per l’ordine pubblico e per l’altrui incolumità, sicché è necessario che le autorità pubbliche sappiano (a seguito di un procedimento molto rigoroso, volto ad accertare la capacità fisiopsichica e l’assenza di pregiudizi penali e di polizia in capo al richiedente) chi detiene delle armi e chi sia stato autorizzato a portarle in luogo pubblico. 

Ben più gravi sono, invece, le fattispecie introdotte da specifiche legislazioni penali. Cominciamo subito col dire che – sempre nell’intento di avere una sorta di schedatura di tutte le armi comuni da sparo circolanti sul territorio italiano – ogni arma è caratterizzata da una matricola, ossia da un numero identificativo che permette di risalire al costruttore ed al detentore di quell’arma. L’assenza di una matricola oppure l’abrasione di essa per opera dell’uomo costituisce un delitto molto grave (rubricato come detenzione di arma clandestina e previsto dall’art.23 della legge n.110/75), in quanto genera il pericolo che sul territorio italiano circolino delle armi che non è possibile identificare con immediatezza, né sulla provenienza, né sulla titolarità. 

Armi clandestine

È inutile dire come tutte le azioni di fuoco realizzate da uomini appartenenti alle organizzazioni mafiose sono state compiute con armi clandestine, che le organizzazioni si procurano acquistandole da trafficanti internazionali, in gran parte fiorenti nelle regioni balcaniche. Ciò costituisce un sensibile ostacolo alle indagini, in quanto – in casi siffatti – non è facile attribuire ad una persona la detenzione illecita di un’arma da fuoco, che solo lo strumento delle intercettazioni telefoniche e delle perquisizioni consente di poter attribuire al detentore al di là di ogni ragionevole dubbio. 

Per cercare, allora, di creare una sorta di grande archivio che contenga tutte le armi clandestine (ovviamente rinvenute e sequestrate dalle forze dell’ordine), vengono creati degli elenchi (tenuti dagli organi specializzati delle forze di Polizia a seguito di analisi tecniche molto complesse) grazie ai quali gli ufficiali di polizia giudiziaria sono in grado di stabilire se un’arma, benché clandestina, sia stata utilizzata in più azioni di fuoco, consentendo così di giungere a risultati investigativi altrimenti preclusi dalla clandestinità. 

Ma, senz’altro, le condotte più rilevanti – anche perché punite molto severamente dal legislatore – sono quelle introdotte dalle legge n.895/1967, la quale ha disciplinato i casi di introduzione, fabbricazione e vendita di armi da guerra (art.1) e quelli di loro detenzione (art.2), intendendosi per arma da guerra tutte le armi che solo le forze armate sono legittimate a detenere ed a portare in pubblico e che, quindi, si caratterizzano per la loro micidialità e per la loro pericolosità. L’art.7 della stessa legge, poi, prevede pene altrettanto severe per coloro che commettono le stesse condotte con riferimento non alle armi da guerra, bensì  alle cd armi comuni da sparo, ossia alle armi da fuoco che vengono costruite e messe in commercio per essere destinate alle persone non appartenenti alle forze armate. 

È del tutto ovvio, allora, che una azione di contrasto alla diffusione ed al consolidamento delle mafie sul nostro territorio passa per una serie di importanti strumenti investigativi e per alcuni istituti che il nostro ordinamento mette a disposizione degli investigatori per fronteggiare il pericolo di dotarsi di armi da guerra o di armi comuni da sparo. Innanzitutto, è importante che lo strumento delle intercettazioni sia sempre al centro delle investigazioni, in quanto solo attraverso l’ascolto riservato è possibile risalire ai luoghi in cui sono conservate le armi clandestine oppure ai complici – spesso insospettabili – che le detengono. 

In secondo luogo, è sempre più importante servirsi dei collaboratori di giustizia (quando, ovviamente, sono attendibili), in quanto solo costoro conoscono i segreti delle organizzazioni mafiose e, dunque, la mappatura delle armi di cui possono disporre. Infine, è sempre più importante rinforzare il meccanismo della cooperazione internazionale, in quanto la diretta collaborazione con le autorità presenti sui territori (le quali mettono a disposizione degli inquirenti italiani le loro conoscenze investigative locali e gli archivi da loro aggiornati) da cui provengono le armi consente di interrompere, dalla fonte, i canali di approvvigionamento da parte delle organizzazioni mafiose. 

Tags
  • #armi
  • #condotte illecite
  • #organizzazioni mafiose
Maurizio Giordano
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