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La Riforma Cartabia: l’introduzione dell’udienza di comparizione predibattimentale

Federica Colucci
Federica ColucciRedazione Informare
15 novembre 20246 min di lettura

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La Riforma Cartabia: l’introduzione dell’udienza di comparizione predibattimentale

Indice (2)

  • 1IL RITO ORDINARIO 
  • 2IL RUOLO DEL GIUDICE

Il d.lgs 150/2022, meglio noto come “Riforma Cartabia” tra le molteplici novità apportate al codice di procedura penale ha introdotto all’art. 554 bis c.p.p. l’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta. Per comprendere la finalità di tale udienza, è necessario ricostruire la disciplina che regola l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. Invero, all’esito della fase delle indagini preliminari il P.M. può decidere se esercitare l’azione penale ovvero richiedere la archiviazione.

Laddove si determini per esercitare l’azione penale, può procedere secondo le norme del rito ordinario ovvero dei riti alternativi. Tra questi ultimi la richiesta di decreto penale di condanna, disciplinata agli artt. 459 e ss c.p.p. e la richiesta di giudizio immediato di cui all’art. 455 c.p.p.; la scelta del P.M. non è discrezionale, atteso che ciascuno di questi riti alternativi ha dei precisi requisiti normativi. In entrambi i casi la richiesta del P.M. viene vagliata dal giudice per le indagini preliminari, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge per l’emissione del decreto penale di condanna e del decreto di giudizio immediato.

IL RITO ORDINARIO 

Nel rito ordinario il P.M. esercita l’azione penale formulando al giudice dell’udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato. Dunque anche nel rito ordinario l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. passa attraverso la valutazione di un giudice terzo ed imparziale.

Prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, tuttavia, esistevano una serie di reati indicati all’art. 550 c.p.p (reati contravvenzionali o puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, e tutti i reati analiticamente indicati nel medesimo articolo) per i quali l’esercizio dell’azione era rimesso in via esclusiva al P.M.; costui invero emetteva il decreto di citazione diretta a giudizio con il quale iniziava il dibattimento di I grado.

Si trattava dunque di una discrasia del sistema, atteso che sussistevano numerosi reati per i quali l’esercizio dell’azione penale era rimesso esclusivamente al P.M., senza alcun controllo del giudice.

L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta introdotta dall’art. 554 bis c.p.p. colma tale discrasia, introducendo anche per i reati a citazione diretta elencati nell’ art. 550 c.p.p. un’udienza che precede la prima udienza dibattimentale e che è strutturata sulla falsariga dell’udienza preliminare. In essa invero il giudice ha la piena cognizione del fascicolo del pubblico ministero, come il giudice dell’udienza preliminare, e diversamente dal giudice del dibattimento, innanzi al quale la prova si forma nel contraddittorio delle parti (salvi gli atti, tassativamente elencati nell’ art. 431 c.p.p., inseriti nel fascicolo del dibattimento).

Dunque il legislatore ha esteso il controllo che il giudice effettua sull’ esercizio dell’azione penale da parte del P.M. anche ai reati a citazione diretta.

IL RUOLO DEL GIUDICE

Invero, nell’udienza preliminare – ed oggi in quella predibattimentale – il giudice verifica in primo luogo la corretta instaurazione del contraddittorio, e quindi passa alla disamina del capo di imputazione. In particolare il giudice è chiamato a valutare che il capo di imputazione sia formulato in maniera chiara e precisa, e che la descrizione del fatto contestato sia rispondente agli esiti delle indagini in atti. Infine verifica che la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto come accertato, sia corretta. La riforma Cartabia ha codificato agli artt. 421 e 423 c.p.p. i poteri che i giudici dell’udienza preliminare – con l’avallo della Corte di Cassazione – esercitavano da tempo sul capo di imputazione, riconoscendo l’importanza del controllo di un giudice imparziale sulla contestazione accusatoria; analoghi poteri sono attribuiti al giudice dell’udienza predibattimentale all’art. 554 bis, comma 5 e 6, c.p.p..

L’udienza preliminare e l’udienza predibattimentale costituiscono la fase processuale nella quale l’imputato può chiedere di accedere ai riti alternativi i più diffusi: la messa alla prova, il patteggiamento ed il rito abbreviato. Nel caso in cui l’imputato non acceda ai riti speciali, l’udienza preliminare si conclude o con il decreto di rinvio a giudizio – con il quale inizia il dibattimento di I grado –  ovvero con la sentenza di non luogo a procedere.

Parallelamente, nell’udienza predibattimentale – se non sussistono le condizioni per pronunciare la sentenza di non luogo a procedere ed in assenza di richiesta di riti alternativi – il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone alla restituzione del fascicolo al pubblico ministero.

Prima della riforma Cartabia il giudice dell’udienza preliminare emetteva sentenza di non luogo a procedere, in una serie di ipotesi previste dall’art. 425 c.p.p.; in particolare quando gli elementi acquisiti risultavano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in dibattimento. Tale formula, che chiedeva al giudice di valutare le prove acquisite in atti in chiave prognostica, dunque tenendo conto dei possibili sviluppi di quei medesimi elementi in sede dibattimentale, era amplissima; di fatto dunque l’udienza preliminare non aveva mai svolto una effettiva funzione di “filtro”; invero la maggior parte di tali udienze esitavano nel decreto di rinvio a giudizio.

Viceversa, la lettera della norma, come oggi formulata, esclude dunque ogni riferimento alla sostenibilità dell’accusa nel dibattimento e dispone che il giudice dell’udienza preliminare ed il giudice dell’udienza predibattimentale valutino se gli elementi acquisiti consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Una prima interpretazione della norma molto diffusa tra i commentatori ed i giudici di merito, è che la nuova regola di giudizio impone al giudice una valutazione allo stato degli atti, escludendo dal suo giudizio qualunque profilo prognostico. La valutazione del giudice va dunque fatta sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nella fase delle indagini preliminari, e prescinde del tutto da una loro eventuale integrazione o diversa lettura nella fase dibattimentale; una valutazione, dunque, allo stato degli atti. Tale interpretazione ha di fatto determinato un incremento significativo di sentenze di non luogo a procedere. Dunque la riforma Cartabia ha, con la modifica dei presupposti della sentenza di non luogo a procedere, esaltato la funzione di filtro dell’udienza preliminare ed attribuito analoga funzione all’udienza predibattimentale. 

Il controllo di merito che il giudice svolge sull’esercizio dell’azione penale del P.M., ossia la valutazione che le prove come acquisite in atti consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, ha finalità evidentemente deflattiva; mira cioè ad assicurare che arrivino a dibattimento solo i processi che hanno una ragionevole possibilità di addivenire ad una pronuncia di penale responsabilità. Ciò al fine di realizzare il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi e di garantire un migliore funzionamento della giustizia penale.

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  • #Riforma Cartabia
Federica Colucci
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