
Con una recente pronunzia (Sent. 40680/2025), la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione legata alla circostanza aggravante del “metodo mafioso”, rispetto alla quale il legislatore prevede, in caso di sua affermazione, un sensibile aumento di pena rispetto al reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio. La pronuncia ha affermato un principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza e che vale la pena esporre, cercando di coglierne i tratti salienti.
La vicenda riguardava il titolare di un esercizio commerciale che subiva le continue minacce di alcune persone che, in tal modo, pretendevano di non pagare le consumazioni e che suscitavano nei suoi confronti un timore particolarmente accentuato, tanto da avere di fatto assunto il controllo della gestione del locale della vittima. Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per rispondere di alcune condotte estorsive realizzate nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale, tutte aggravate dal “metodo mafioso”.
La Suprema Corte – investita della questione a seguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza con cui la competente Corte di Appello aveva ritenuto insussistente la contestata aggravante – ha affermato che per l’affermazione dell’aggravante in questione non è necessario essere partecipi di una organizzazione mafiosa (che, dunque, può essere anche di fatto inesistente o rispetto alla quale l’autore può anche non esserne parte integrante), ma è sufficiente che l’autore evochi verso la persona offesa la propria appartenenza ad una cosca oppure agisca in modo tale da suscitare nella vittima – sulla base di una serie di indicatori, che poi elenca espressamente – un timore rafforzato e qualificato, suscettibile di giustificare l’aumento di pena previsto dall’art.416 bis 1 c.p..
L’orientamento a cui si è riportata la Suprema Corte stabilisce che, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti; sicché, una volta accertato l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.
Pronunciato tale principio – costantemente affermato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità – la Corte ha altresì affermato che non è necessario ed indispensabile accertare l’appartenenza del ricorrente ad un gruppo mafioso secondo forme rituali di inserimento nella cosca; quanto alle forme di manifestazione della condotta, ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.
Sulla base di questi principi, allora, la Corte ha stabilito quali siano gli indici rivelatori della circostanza aggravante, ed in particolare: la partecipazione ai fatti di un gruppo numeroso di soggetti (nella specie, si trattava di più di dieci persone); l’uso di armi nell’effettuare minacce e intimidazioni tipiche dell’agire mafioso; la capacità di intimidire persino i soggetti addetti alla sicurezza del locale, i quali si allontanavano di fronte alle richieste del gruppo; il generale clima di intimidazione e paura generato dalle azioni di detto gruppo nei confronti di tutti i dipendenti del locale, i quali avevano, del pari, subìto aggressioni fisiche e ripetute intimidazioni in distinte occasioni; il forte condizionamento della libertà morale degli avventori e dei dipendenti, reso manifesto dalle ritrattazioni delle deposizioni testimoniali.
Insomma, osserva la Corte, la circostanza dell’agire con metodo mafioso non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando “metodi mafiosi”, o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino “da mafiosi”, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni mafiose.
Molto interessante è poi il punto finale della decisione, laddove la Corte si sofferma nel ritenere che la circostanza può essere applicata anche ai casi di violenza giovanile, in cui – per le particolari forme di manifestazione – gruppi di soggetti, pur composti anche da minorenni, esercitino in forma ripetuta e reiterata l’attività di intimidazione ai danni di gestori e dipendenti di pubblici esercizi. Le condotte idonee a concretare la circostanza del metodo mafioso, secondo quanto scritto in questa sentenza, lungi dall’essere finalizzate ad ottenere il solo profitto ingiusto dell’ingresso senza il pagamento del biglietto ovvero consumazioni gratuite, appaiono manifestare una evidente e chiara volontà di acquisire una “gestione di fatto” del pubblico esercizio, tale da poterne poi reclamare anche pubblicamente l’appartenenza al gruppo e, comunque, la sua sottomissione allo stesso.
In tal modo si determina una particolare forma di assoggettamento da parte della vittima che non è la diretta conseguenza delle “ordinarie” forme estorsive, bensì il risultato della forza di intimidazione tipica delle associazioni ex art.416 bis c.p.
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