
Il nuovo disegno di legge sulla sicurezza pubblica, dopo l’approvazione alla Camera dei deputati, è stato assegnato al Senato, ma non ha ancora iniziato il suo iter di esame. Questo provvedimento è frutto dell’iniziativa congiunta del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa. Il testo è composto da un totale di 38 articoli che prevedono modifiche legislative su diverse materie.
Il disegno di legge introduce, tra le altre, modifiche rilevanti al Codice penale, all’ordinamento penitenziario, al Codice antimafia e alla normativa sulla sicurezza delle città, regolata dal Decreto-legge n. 14 del 2017 e sulla quale ci siamo intrattenuti nei precedenti articoli. Tra le novità più significative spicca la creazione di nuovi reati e strumenti giuridici per contrastare fenomeni specifici, come l’occupazione abusiva di immobili.
Un’importante novità è l’introduzione del reato previsto dall’articolo 634-bis del Codice penale che riguarda l’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. Questa disposizione individua sostanzialmente quattro condotte incriminate, punite con pene che vanno da 2 a 7 anni di reclusione e tutte ruotanti attorno al concetto di occupazione arbitraria di un immobile. In particolare, vengono sanzionate:
– la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile (o sue pertinenze) destinato a domicilio altrui;
– la condotta di impedimento, mediante violenza o minaccia, al rientro del proprietario o di chi detiene legittimamente l’immobile.
La terza condotta punibile è quella di chi si appropria di un immobile con artifizi o raggiri, o di chi cede ad altri l’immobile illegalmente occupato. In questi ultimi due casi non è necessario accertare, come per le precedenti ipotesi, la sussistenza della violenza o della minaccia. Il secondo comma introduce l’ultima condotta punibile, sanzionando chi, al di fuori del concorso nel reato, si “intromette o coopera” nell’occupazione, o chi riceve o corrisponde denaro o altre utilità per facilitare l’occupazione stessa.
Il reato è punibile a querela di parte, ma si procede d’ufficio quando l’occupazione è commessa a danno di persone incapaci per età o infermità. Un aspetto innovativo è la non punibilità di chi collabora all’accertamento e libera volontariamente l’immobile.
Un’altra rilevante novità introdotta dal disegno di legge è la previsione di un nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, che introduce una nuova misura cautelare per la reintegrazione nel possesso di immobili occupati abusivamente. La procedura consente al pubblico ministero, durante le indagini preliminari, di richiedere al giudice per le indagini preliminari un decreto che ordini la reintegrazione nel possesso dell’immobile.
Nel caso in cui vi sia urgenza, è prevista la possibilità che la polizia giudiziaria intervenga direttamente dopo i primi accertamenti sulla denuncia per occupazione abusiva. Se si accerta che l’occupazione è arbitraria, la polizia può ordinare all’occupante di rilasciare immediatamente l’immobile e restituirlo al denunciante, sempre che non vi sia opposizione o resistenza da parte dell’occupante.
Se, invece, si verifica resistenza o diniego (o se è assente l’occupante), la polizia può procedere al rilascio coattivo dell’immobile, previa autorizzazione del pubblico ministero, anche in forma orale. L’intera operazione deve essere documentata in un verbale, che verrà trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero. In seguito, il giudice avrà 10 giorni per convalidare l’operazione di reintegrazione nel possesso; se i termini non vengono rispettati, la misura perde efficacia. Queste misure mirano a rendere più rapida e immediata la risposta dello Stato in caso di occupazioni abusive, garantendo la protezione dei legittimi proprietari o detentori.
Oltre alle novità riguardanti l’occupazione abusiva di immobili, il disegno di legge tocca vari aspetti legati alla sicurezza delle città, modificando il Decreto-legge n. 14 del 2017, che aveva introdotto misure per la tutela della sicurezza urbana. Viene rafforzata la capacità d’intervento delle autorità locali e delle forze dell’ordine per migliorare la qualità della vita nei centri urbani e contrastare fenomeni di degrado sociale.
Le modifiche apportate al codice Antimafia e all’ordinamento penitenziario si aggiungono poi all’inasprimento delle pene per taluni reati e all’introduzione di un autonomo reato per chi partecipa a rivolte all’interno delle carceri o nei centri di accoglienza per migranti, con l’obiettivo di garantire maggiore controllo e prevenire disordini interni.
Il provvedimento, che coinvolge diverse aree normative, si propone di affrontare con strumenti più efficaci fenomeni criminali e situazioni di illegalità che compromettono la sicurezza pubblica. Stando all’articolato in corso di approvazione, appare evidente che il futuro legislatore sia molto interessato ai sempre più inestricabili problemi concernenti la sicurezza pubblica, in particolare quella urbana.
Si spiegherebbero così gli inasprimenti di pena concernenti reati commessi contro le forze dell’ordine o le modifiche in chiave di aggravamento per le condotte di stimolo e agevolazione all’accattonaggio o le modifiche in materia di avviso orale o di decreto di DASPO nei confronti di chi commette azioni illecite negli spazi più sensibili delle aree urbane.
Se resterà immodificato nel corso dell’iter di approvazione è possibile ritenerlo un impianto normativo con una forte vocazione securitaria ma che, allo stesso tempo e al netto delle criticità, sembra attribuire uno spiccato senso al bisogno di sicurezza e di tutela che i cittadini avvertono soprattutto all’interno dei centri urbani, come si è già tentato di spiegare nei precedenti articoli di questo periodico.
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