
Le recenti cronache giudiziarie hanno posto al centro dell’attenzione molti fatti concernenti gravi delitti commessi da persone minorenni, poco più che quattordicenni. Talvolta, in maniera sempre più estesa, molti di questi reati non vengono commessi per una finalità specifica ed egoistica del minorenne (ad esempio, nei casi di violenza nei confronti di altri ragazzi oppure per commettere furti o rapine) ma per finalità ancor più gravi, costituite dalla realizzazione di delitti rientranti nelle tipiche attività criminali delle organizzazioni mafiose.
In questi casi, i “reati spia” (ossia, quei reati che consentono di risalire ad un fenomeno illecito più vasto di quello che può apparire semplicisticamente all’analisi del singolo reato) di tale funzione strumentale dei minorenni attengono essenzialmente allo “spaccio” di droga ed alle estorsioni. Vengono, infatti, registrati molti episodi criminosi dai quali si coglie che i minori sono utilizzati per trasportare la droga oppure per venderla agli acquirenti, riversando poi gli incassi nelle mani delle organizzazioni mafiose che ne gestiscono l’intero meccanismo.
Ma perché i minorenni si dedicano allo svolgimento di queste condotte delinquenziali e, soprattutto, perché le organizzazioni mafiose ricorrono a loro per tali fatti? La risposta è ancorata alla casistica giudiziaria e va letta ponendosi nell’ottica della stessa organizzazione oppure in quella del minorenne. Bisogna, innanzitutto, premettere che questo fenomeno criminoso non vede – ad eccezione di pochissimi casi – coinvolte le “grandi” organizzazioni mafiose (ad esempio, Cosa Nostra siciliana, la camorra casalese, la ‘ndrangheta), bensì le cosche costituite da gruppi disciolti, oppure le organizzazioni mafiose a base familistica, nelle quali l’apporto alla associazione è strettamente connesso al legame di sangue che avvince i capi della cosca agli altri affiliati e che obbliga tutti, a prescindere dall’età, a concorrere per lo stesso fine.
È complicato, allora, analizzare il fenomeno e cercare di darne una lettura criminologica unitaria, perché bisogna porsi nell’ottica dell’interesse dell’organizzazione ed in quello del minorenne. Sotto il primo profilo, infatti, occorre chiedersi perché le mafie decidono di reclutare minorenni per destinarli a gravi fatti, alcuni dei quali assolutamente allarmanti, quali l’omicidio. Per rispondere a questa domanda bisogna necessariamente ancorarsi, seppure in maniera molto breve, alla disciplina della imputabilità prevista nel nostro ordinamento, puntualizzando che – com’è noto – la capacità di intendere e di volere si acquista al compimento del 18esimo anno di età.
Secondo la nostra legislazione penale, infatti, un minore infraquattordicenne è considerato, con una presunzione assoluta, sempre incapace di intendere e di volere e come tale non può essere mai destinatario di una imputazione (ossia, della attribuzione di un reato, alla quale segue l’irrogazione di una pena) per qualunque fatto egli commetta. Le uniche conseguenze che scaturiscono dalla commissione di fatti delittuosi ad opera di costoro attengono alla assegnazione a centri specializzati di recupero che, nell’esclusivo interesse della tutela del minorenne, avvieranno un percorso formativo ed educativo tale da evitare il definitivo allontanamento del minore dai doveri di osservare le leggi e di rispettare le libertà altrui. Il reato che, invece, viene da costoro commesso non verrà punito per incapacità assoluta di intendere e di volere, e di esso resta traccia solo negli archivi in dotazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Il minorenne ultraquattordicenne è pur sempre considerato astrattamente non imputabile – ossia incapace di intendere e di volere – ma la sua incapacità va letta sulla base di un più approfondito esame personologico, tenendo conto di una serie di fattori personali (ad esempio, l’educazione ricevuta, le condizioni psicofisiche) oppure ambientali (il contesto familiare da cui proviene il minore, le sue frequentazioni ecc). In casi siffatti, come si può comprendere agevolmente, l’interesse delle mafie – specie di quelle che non risultano consolidate da tempo sui territori ove si esercita la loro forza di intimidazione – è quello di utilizzare i minorenni infraquattordicenni in luogo dei maggiorenni “affiliati” alla cosca, in quanto questi ultimi sarebbero sottratti alla causa mafiosa in caso di loro cattura, con la conseguenza che l’organizzazione mafiosa si impoverirebbe e rischierebbe di soccombere rispetto ad altre, magari interessate ad occupare lo spazio di esercizio dell’attività illecita. Si pensi alle organizzazioni di quartiere, nelle quali è molto accentuato il legame con il contesto territoriale ove si esercita l’attività di spaccio di droga o dove si impongono le estorsioni ai commercianti che in quel quartiere hanno aperto la loro attività.
Per potersi accreditare sul territorio con la forza di intimidazione, queste cosche devono necessariamente servirsi di persone che trasferiscano sulle vittime il metus della intimidazione e che utilizzino armi, oppure che si dedichino a spedizioni punitive molto violente nei confronti di coloro che sono riottosi nei pagamenti estorsivi oppure di coloro che non saldano i debiti per le forniture di droga. Perdere, allora, questa “manovalanza”, a volte anche in maniera definitiva – quando taluno degli affiliati viene condannato all’ergastolo – significa perdere forza operativa a discapito della concorrenza.
Ponendosi, invece, nell’ottica del minore che delinque nell’interesse di una cosca mafiosa, le risposte che possono fornirsi al fenomeno sono sicuramente più complesse e poggiano le loro basi sull’analisi soggettiva e familiare del minorenne. In alcuni contesti, infatti, i minori sono attratti dalle cosche mafiose per una sorta di spirito di emulazione: essi, infatti, frequentano gli adulti “affiliati” alla cosca e si rendono conto – in maniera distorta – che la posizione di costoro incute timore, suscita rispetto ed è, inoltre, condita da forte disponibilità economica, altrimenti loro preclusa in un contesto di vita sano e legale.
Molte altre volte, l’adesione del minore nasce per una sorta di legame indissolubile con la cosca, specie quando il minore vive nel contesto familiare di coloro che rivestono ruoli apicali nella organizzazione. In questi casi, la presenza attiva dei minori nei fatti della associazione mafiosa è legata al fatto che essi debbano perpetuare il potere dei loro genitori e devono affermarne il nome con azioni eclatanti, tali da dimostrare di essere degni rampolli dei loro padri. Accade, poi, molto frequentemente che questi stessi minori, a loro volta, hanno subito dei lutti o delle gravi perdite in ambito familiare per effetto della violenza altrui, sicché il “codice d’onore” delle cosche impone loro di attivarsi per vendicare la perdita di un loro caro, non potendo delegarne ad altri la realizzazione.
In questa ottica, allora, la presenza dei minori nelle organizzazioni assume una portata molto più insidiosa per lo Stato perché ben difficilmente la si potrà sradicare dal contesto di riferimento, accentuando così il pericolo di affermazione costante di costoro nell’organigramma delle mafie e la loro progressiva espansione.
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