
È guerra aperta tra il PD e De Luca sulla sua eventuale terza candidatura come Presidente della Regione. A seguito dei reiterati “no” da parte della segreteria della Schlein – Sandro Ruotolo, Marco Sarracino e Antonio Misiani -, arrivati tutti in una manciata di ore, il governatore ha ribadito che non mollerà di un centimetro: “Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta”. La presa di posizione arriva anche all’indomani dell’arresto di un suo fedelissimo, Franco Alfieri, per corruzione e turbativa d’asta.
Al netto della linea di partito che vorrebbe scollare De Luca dalla poltrona che detiene da 9 anni e più, c’è una domanda più importante che la gente (e anche il PD stesso) si sta ponendo: legalmente, De Luca può ricandidarsi? Il limite dei due mandati è effettivo?
Non è ironica la considerazione sulla confusione del PD stesso, dato che il capogruppo del partito, Casillo, si è smarcato: “L’ho detto al presidente: non me ne occupo, fai tutto tu. Non mi impegolo in una vicenda giuridica complessa” e un consigliere comunale del PD di Napoli ha disperatamente chiesto aiuto: “Però bisogna capirci qualcosa, non si può andare avanti così. Almeno avere un parere giuridico: De Luca si può candidare o meno? Lo dobbiamo sapere…”.
Non preoccupatevi, signori dem, vi spieghiamo tutto con calma.
Abbiamo chiesto delucidazioni ad un Ricercatore in Diritto Pubblico dell’Università Federico II di Napoli, che ci ha spiegato che “Il cuore del problema sta nella prima riforma del Titolo V, quella del 1999 sulla forma di governo regionale. L’articolo 122 prevede questo: ‘Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi’. Quindi sui sistemi elettorali regionali c’è competenza concorrente tra Stato e regione, la legge parlamentare offre i principi, poi la singola legge regionale si occupa del dettaglio (quindi abbiamo sistemi diversi tra ogni regione).
La legge generale della repubblica è entrata in vigore nel 2004, l. n. 165/2004, con il famoso limite dei due mandati e in particolare si fa divieto di tre mandati consecutivi. E qui sta il problema: la legge è direttamente applicabile appena entrata in vigore e quindi impatta istantaneamente sui sistemi elettorali regionali? Ed è qui che la questione comincia a farsi un po’ più complicata. O meglio, inizia a non esserci una strada chiara e precisa, ma la fattispecie si ramifica in più interpretazioni.
Premesso che la corte non ha mai statuito direttamente sul terzo mandato, quindi non c’è una interpretazione pacifica, abbiamo due visioni dottrinarie e, soprattutto, una applicazione pratica. Una tesi, che ovviamente De Luca non accetta e che secondo molti costituzionalisti è preferibile, ritiene che la legge del 2004 sia direttamente applicabile e quindi il divieto del terzo mandato è operativo a prescindere da tutto. Questo perché il divieto serve ad evitare una eccessiva concentrazione dei poteri nelle mani di un organo monocratico.
L’altra tesi che ha avuto sviluppo pratico è che il divieto non è operativo, ma lo diviene quando la legge regionale di dettaglio entra in vigore. In altri termini, se le regioni non aggiornano la loro legislazione elettorale ai principi della legge del 2004, il divieto non è direttamente applicabile. E qui sta il giochetto che ha fatto Zaia in Veneto che De Luca richiama spesso. Il divieto parte solo quando si aggiorna la legislazione regionale; quindi, tutto quello che c’è prima si annulla.
Il Veneto ha cambiato la legislazione elettorale nel 2012, stabilendo che il limite di mandati si applicava «con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge». Ecco come Zaia è riuscito a farsi eleggere una prima volta nel 2010, una seconda nel 2015 ed una terza nel 2020. Il suo primo mandato non contava.
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È quindi con questo meccanismo che De Luca si gioca la sua sopravvivenza: la Campania non ha mai aggiornato la propria legge elettorale dopo il 2004; De Luca vuole approvare una nuova legge elettorale così da azzerare i suoi due mandati. Addirittura, così facendo può fare anche un quarto mandato.
E se non riuscisse a farlo? A quel punto diverrebbe durissima per lo sceriffo, rischiando innumerevoli ricorsi e di essere dichiarato incandidabile. Se cambiasse la legge elettorale, potrebbe avvalersi del precedente del Veneto, sempre che il PD glielo lasci fare. Anche in quel caso, però, De Luca rischia una impugnativa statale (certi però, data la risolutezza con cui afferma la sua ricandidatura, che non basterebbe a farlo arretrare).
La palla passa quindi al Consiglio Regionale. Il capogruppo del PD non può certo defilarsi dalla questione come sta facendo, dato che dipende tutto dal fatto che il gruppo del PD segua il suo padrone regionale o la sua segretaria nazionale. Se la legge passasse, il gruppo consiliare si metterebbe ufficialmente contro la linea politica nazionale, demarcando una spaccatura netta. In mezzo a questi due fuochi, un ruolo fondamentale potrebbe ricoprirlo il Movimento 5 Stelle, opposizione in consiglio in teoria, ma quasi alleato de facto, soprattutto a seguito dell’esperimento Manfredi.
Chi la spunterà?
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