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Madri e donne incinte, cosa prevede il decreto sicurezza

Federica Colucci
Federica ColucciRedazione Informare
11 luglio 20257 min di lettura

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Madri e donne incinte, cosa prevede il decreto sicurezza

Indice (5)

  • 1Cambiamenti per le misure cautelari
  • 2Segnalazione preventiva e custodia attenuata
  • 3Trasgressioni e valutazione dell’interesse del minore
  • 4La modifica dell’esecuzione della pena
  • 5Equilibrio tra sicurezza e tutela del minore

Il decreto legge 48/2025, noto come d.l. sicurezza, è stato convertito con legge n. 80/2025 ed ha introdotto all’art. 15 una serie di modifiche in tema di esecuzione della pena e di applicazione delle misure cautelari nei confronti delle donne incinte o madri di prole inferiore ad un anno o a tre/sei anni. La comprensione della portata di tali modifiche non può prescindere dal loro inquadramento sistematico nel quadro normativo previgente. 

Cambiamenti per le misure cautelari

Partendo dalla disciplina delle misure cautelari, va premesso come risulta immutata la regola generale dettata dall’art. 275. comma 4, c.p.p., secondo cui laddove sia imputata una donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Dunque l’applicazione di misura inframuraria nei confronti di una donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, resta relegata ad ipotesi limitate in cui si proceda per reati particolarmente gravi, o l’indagata abbia precedenti reiterati e specifici, anche per evasione, ovvero non abbia una fissa dimora ove applicare gli arresti domiciliari, ovvero emergano altre circostanze che dimostrano una personalità dell’imputata  così trasgressiva da fondare un giudizio di sussistenza di esigenze cautelari eccezionali.

Laddove tali esigenze cautelari eccezionali vengano ravvisate dal giudice, le modifiche introdotte dal d.l. sicurezza all’art. 285 bis c.p.p. statuiscono che se l’imputata è madre di prole di età compresa tra uno e sei anni, il giudice può disporre la custodia in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Viene dunque rimesso al giudice il bilanciamento tra la finalità di prevenzione penale della misura cautelare fondata su “esigenze cautelari eccezionali” e la tutela del minore; tutela  quest’ultima che prevale solo laddove la detenzione in un istituto a custodia attenuata sia ritenuta adeguata ed idonea rispetto alle eccezionali esigenze cautelari ravvisate. Laddove invece la misura vada eseguita nei confronti di una donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno, la custodia può essere disposta solo ed esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Segnalazione preventiva e custodia attenuata

Al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni l’art. 293 c.p.p. è stato modificato prevedendo che la P.G. relazioni al giudice sullo stato di gravidanza dell’imputata, ovvero sulla presenza di prole di età inferiore ad un anno o ricompresa tra uno e sei anni prima ancora dell’ingresso della indagata in istituto di pena. Ciò al fine di consentire al giudice di sostituire la misura inframuraria applicata con altra meno gravosa (nel caso in cui il giudice non ravvisi la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali), ovvero con la custodia in istituto a custodia attenuata per detenute madri (laddove il giudice ravvisi la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali).

Analoga previsione è introdotta all’art. 386 c.p.p.: laddove la applicazione della misura cautelare segua all’arresto in flagranza o al fermo di indiziato di reato, la P.G. segnala immediatamente che l’arrestato o il fermato è donna incinta o madre di prole di età di età inferiore ad un anno, sicchè la messa a disposizione al P.M.. viene eseguita direttamente con la custodia presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri. Laddove l’arrestata o fermata sia madre con prole di età ricompresa tra uno e tre anni, la scelta di disporre la custodia presso un istituto di custodia attenuata è rimessa alla valutazione del P.M. (valutazione identica a quella operata dal giudice ex art. 285 bis c.p.p.).

Trasgressioni e valutazione dell’interesse del minore

Analoga previsione è contenuta nell’art. 558 c.p.p. che disciplina la convalida dell’arresto ed il conseguente giudizio direttissimo. Viene infine introdotto l’art. 276 bis c.p.p. che disciplina l’ipotesi in cui la imputata detenuta in istituto a custodia attenuata tenti di evadere oppure ponga in essere comportamenti che compromettono l’ordine o la sicurezza pubblica o la sicurezza dell’istituto. Si tratta di trasgressioni alla misura cautelare che dimostrano in concreto la inidoneità della misura cautelare applicata. In tali casi – in applicazione del principio generale previsto dall’art. 276 c.p.p. in caso di trasgressioni alle misure cautelari in atto – il giudice applica la misura più grave che nel caso di cui all’art. 376 bis c.p.p. è la custodia in carcere.

In tale fattispecie il giudice è chiamato a valutare l’interesse del minore; se ritiene preminente l’interesse del minore a stare con la mamma dispone la custodia in un istituto di pena dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessaria. Se invece ritiene preminente l’interesse del minore a crescere in un contesto diverso da quello penitenziario – ad esempio perch la personalità trasgressiva in concreto mostrata della madre non la rende idonea a crescere il bambino ovvero perché vi sono familiari più idonei a provvedervi -dispone la custodia in carcere della imputata senza prole. Laddove adotti tale ultima decisione provvede ad informare i servizi sociali del Comune ove il minore si trova. 

La modifica dell’esecuzione della pena

Il d.l. sicurezza modifica anche il regime di esecuzione della pena. L’art. 146 c.p. prevedeva infatti ai n.1) e 2) – in caso di esecuzione di pena non pecuniaria nei confronti della donna definitivamente condannata  incinta o con prole di età inferiore ad anni uno – il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena; tali disposizioni sono state abrogate. Attualmente il rinvio della esecuzione della pena nei confronti della donna definitivamente condannata incinta o con prole di età inferiore ad anni uno è facoltativo ed è rimesso dall’art. 147 c.p. alla valutazione del giudice. Si tratta di una decisione nella quale il giudice è chiamato a valutare se dal rinvio della esecuzione della pena derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.

Laddove il giudice ritenga la sussistenza di esigenze cautelari di rilevanza eccezionale, dispone la esecuzione immediata della pena. La pena va eseguita in un istituto a custodia attenuata se la donna è incinta o madre con prole di età inferiore ad un anno. Nel caso di donna con prole di età compresa tra uno e tre anni, è rimesso al giudice di valutare se la custodia in istituto a custodia attenuata sia adeguato ed idoneo a fronte delle esigenze cautelari eccezionali ravvisate. Il rinvio della esecuzione della pena viene meno laddove la madre venga dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, ovvero il figlio muoia, o venga abbandonato o affidato a soggetti diversi dalla madre, ovvero quando la madre durante il periodo di differimento della esecuzione della pena tenga comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.

Equilibrio tra sicurezza e tutela del minore

Appare evidente come le modifiche introdotte mirino a trovare un difficile punto di equilibrio tra le esigenze di prevenzione dei reati e di tutela della collettività con il diritto del bambino, del tutto incolpevole rispetto ai reati commessi dalla madre convivente, di crescere libero ed in un contesto sereno e salubre come i suoi coetanei. Resta fermo che la custodia in carcere nei confronti di donna incinta o con prole di età inferiore ai sei anni resta ipotesi limitata alle fattispecie in cui il giudice ravvisi esigenze cautelari eccezionali; in tali casi la custodia viene disposta di regola in un istituto a custodia attenuata.

Del pari a dirsi per la esecuzione della pena, che non viene rinviata solo per la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali. In caso di esecuzione immediata della pena, la pena va comunque, di regola, eseguita in un istituto a custodia attenuata. Il distacco tra la mamma detenuta ed il figlio è previsto in ipotesi limitate ed eccezionali, in cui mantenere la convivenza tra la mamma ed il figlio sia pregiudizievole per lo stesso minore. In tali casi il giudice è chiamato ad una valutazione complessa e ad una decisione suscettibile di incidere sulla vita di un minore del tutto incolpevole; pur non essendo espressamente previsto appare possibile ed opportuno che il giudice si avvalga dell’ausilio di esperti in psicologia pediatrica. 

Leggi anche: Il Decreto Sicurezza è legge

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  • #decreto sicurezza
  • #madri detenute
  • #riforma giustizia 2025
Federica Colucci
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