
Non pochi sono i casi in cui si circola con disinvoltura con la marmitta bucata o manomessa arrecando molestie acustiche. Nulla di più sbagliato.
L’articolo 155 del Codice della Strada, al comma 1, stabilisce che “Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa”; ed al comma 2 precisa che “Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato”. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da euro 42 ad euro 173.
Parimenti diffusa è la pratica di circolare con autoveicoli e motoveicoli con marmitta modificata arrecando palesi danni acustici. Tale pratica è palesemente scongiurata dall’art. 78 del Codice della Strada, il quale, stabilisce che le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento, possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal Codice della Strada.
Per tali violazioni, è prevista una sanzione principale che consiste nel pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731, ed una sanzione accessoria consistente nel ritiro della carta di circolazione.
Il consiglio è di non cimentarsi in pratiche che potrebbero sembrare innocue, ma che poi comportano severe conseguenze.
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