
Lo scorso settembre abbiamo scritto delle gravi vicende legate all’appalto per il servizio di mensa scolastica di Castel Volturno. L’appalto ha un importo superiore al mezzo milione di euro (533mila) e riguarda un settore particolarmente sensibile dato che si tratta di minori.
Con la determina n.10, il comune di Castel Volturno ha recepito la sentenza del Tar che ha bacchettato il comune sull’assegnazione dei punteggi alle aziende nella gara d’appalto.
Ad occuparsi del servizio di mensa scolastica non sarà più la GFI srl, che si era aggiudicata inizialmente l’appalto, ma al suo posto subentra la bolognese Klas srl. Proprio quest’ultima aveva portato innanzi al Tar le numerose incongruenze riguardanti l’assegnazione dei punteggi e le dovute verifiche.
A seguito della vittoria da parte dell’azienda GFI srl con sede a Caserta, la seconda classificata alla gara, la bolognese Klas srl, ha presentato ricorso al Tar mettendo in evidenza delle gravi incongruità.
L’azienda bolognese, infatti, ha lamentato che la cucina selezionata dalla GFI Food non rispetta i requisiti minimi di igiene, salubrità e agibilità. Effettivamente l’azienda aggiudicataria indicò come centro cottura un negozio affianco al Genna Store (market di prodotti africani) posto sulla Domiziana, peccato che non sembra esserci nessuna cucina professionale in quella posizione. Come segnalano i legali della Klas srl: “Mancano gli impianti di aereazione, gli ingressi indipendenti, ovvero le aree per il carico e lo scarico dei pasti”.
Il Tar è intervuto correggendo i punteggi della gara d’appalto, in quella che risulta come una tirata d’orecchie al comune di Castel Volturno. Effettivamente sia l’elevato importo dell’appalto che il settore di applicazione avrebbero meritato un’attenzione maggiore da parte dell’ufficio preposto e dell’Asmel, anche perché le accuse mosse dall’azienda bolognese erano particolarmente gravi e lampanti.
Di seguito uno stralcio delle motivazioni del Tar.
“[…] il ricorso principale è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Fondato e assorbente il motivo con il quale parte ricorrente lamenta che alla GFI non andava attribuito il punteggio premiale (di 2 punti) per la vicinanza del centro di cottura dalla scuola, non avendo i relativi locali (per lo meno al momento della presentazione dell’offerta tecnica e, dunque, dell’assegnazione del punteggio) i requisiti di agibilità richiesti dal bando. Va premesso che tra le due partecipanti alla gara intercorrono solo 1,19 punti per cui l’eventuale sottrazione alla GFI dei due punti consentirebbe alla Klas di risultare vincitrice della stessa. […]
[…]Effettivamente dalle disposizioni del disciplinare risulta che gli operatori economici potevano limitarsi ad assumere l’impegno a dotarsi di un centro di cottura in un momento successivo alla presentazione delle offerte (disposizioni, queste, evidentemente pro-concorrenziali in quanto finalizzate a consentire la più ampia partecipazione alla gara anche da parte di imprese che si riservano di effettuare i relativi investimenti solo in caso di esito favorevole della procedura); ciò, nondimeno, nel caso che occupa la GFI non ha scelto di avvalersi di tale opportunità (ossia di limitarsi a una dichiarazione di impegno a dotarsi di un centro di cottura nel raggio di 15 km) ma ha già in sede di offerta indicato il proprio centro di cottura conseguendo il punteggio premiale; senonché tale centro è collocato in un locale non ancora <> e privo <> (cfr. requisiti richiesti dal disciplinare)”.
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