
La questione della lotta alla corruzione in Italia è molto complessa, perché concerne tanto gli aspetti culturali e sociali, quanto l’effettiva efficacia dell’apparato normativo e giudiziario nella repressione del fenomeno criminale, il più delle volte ancorato all’attività delle organizzazioni mafiose. Benché, infatti, sia comunemente avvertito come un fenomeno da disarticolare in maniera netta e drastica – per le pesanti conseguenze che esso comporta sul piano dell’efficienza della pubblica amministrazione e delle ricadute economiche in alcuni settori strategici dell’economia – quello della corruzione registra un evidente disallineamento tra i fatti emersi dalle indagini ed il numero relativamente basso di condanne definitive.
Iniziamo subito col dire che il nostro sistema normativo di contrasto alla corruzione è molto moderno ed in costante aggiornamento, soprattutto dopo il recepimento di specifiche direttive europee (OCSE, GRECO, ONU). Il legislatore, infatti, è intervenuto negli ultimi anni, in maniera sensibile sulla questione, attraverso la cd Legge Severino (L. 190/2012, che ha introdotto strumenti preventivi, come l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di piani anticorruzione) e la cd riforma Spazzacorrotti (L. 3/2019, che ha ampliato la possibilità di ricorrere più facilmente alle intercettazioni e che ha inasprito le pene per i corrotti ed i corruttori). Ed allora, se il delitto di corruzione è punito così severamente e se si può fare un uso molto ampio delle intercettazioni (al pari dei delitti in materia di mafia o di terrorismo), perché è così difficile che un corrotto venga condannato in via irrevocabile?
La risposta a questa domanda presuppone alcune valutazioni in tema di prova del reato. La corruzione, infatti, a differenza della concussione – che presuppone l’esistenza di una persona offesa portatrice dell’interesse a denunciare i fatti – è un reato “invisibile”, che si realizza cioè in forma riservata e che presuppone un accordo illecito fra corruttore e corrotto, che dunque non avranno alcun interesse a farne emergere le tracce. Quando, poi, queste ultime emergono – ad esempio, del tutto occasionalmente, attraverso, il più delle volte, l’attività di intercettazione – le indagini sono di solito molto lunghe e complesse, perché devono affrontare temi molto difficili, quali le funzioni svolte dal pubblico ufficiale, le caratteristiche del procedimento amministrativo, i flussi di denaro oggetto della corruzione e via di seguito. Il tutto, senza voler tacere che – per le stesse ragioni – è pressoché impossibile ricorrere, come invece accade nelle indagini di mafia, a “collaboratori di giustizia” che consentano di comprendere i meccanismi, spesso celati, che muovono i fenomeni corruttivi nei vari settori della pubblica amministrazione. Con la conseguenza che i relativi processi si caratterizzano per essere molto lunghi, con esiti talvolta scontati, quali – su tutti – quello legato alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò produce un effetto paradossale. Secondo Transparency International, infatti, l’Italia è tra i peggiori paesi in Europa occidentale in termini di percezione della corruzione, tanto che – secondo il medesimo studio criminologico – il nostro ordinamento, in tema di condanne, registra numeri simili a quelli scandinavi, tradizionalmente disancorati dal fenomeno corruttivo. Ed allora, per invertire questo trend, quali possono essere gli strumenti investigativi e processuali per giungere ad affermare, in maniera rapida, i fatti di corruzione? Una prima, efficace, arma processuale da utilizzare per giungere alla affermazione di penale responsabilità della corruzione può essere, in una prospettiva de iure condendo, quella di raddoppiare i termini di prescrizione, così da applicare a tale delitto la medesima disciplina prevista per i delitti in tema di mafia o di terrorismo e di far ricominciare a decorrere i termini raddoppiati in caso di interruzione della prescrizione. In tal modo, infatti, si eliminerebbe la percentuale più elevata di “cancellazione” dei reati portati alla valutazione del giudice a seguito delle lunghe indagini preliminari condotte per accertare il fatto.
In secondo luogo, sarebbe importante imporre al Pubblico Ministero, in caso di esercizio dell’azione penale, la decisione di ricorrere al giudizio immediato, così da superare la fase, gravosa e spesso lenta, dell’udienza preliminare. Infine, sarebbe molto importante creare degli organi investigativi specializzati nelle indagini di corruzione, così da poter disporre di figure altamente qualificate, in grado di poter cogliere rapidamente i tratti specifici della condotta corruttiva nelle indagini preliminari e di consentire loro di aprire dei protocolli di analisi, grazie alla cooperazione con la stessa pubblica amministrazione, nei settori tradizionalmente più esposti al pericolo corruttivo, quale – su tutti – quello dei pubblici appalti.
Infine, mutuando la medesima disciplina costituita in tema di delitti di mafia o di terrorismo, sarebbe molto importante creare una sorta di Banca dati – affidata alla cura ed alla gestione del Procuratore Nazionale Antimafia – nella quale far confluire tutte le notizie e le informazioni sensibili in ambito corruttivo, specie nei settori sensibili della pubblica amministrazione, così da consentire a tutti gli uffici di Procura italiani di poter consultare, in tempi brevissimi, l’archivio delle relative notizie e di aggiungere alle proprie investigazioni gli spunti conoscitivi acquisiti da altri uffici requirenti.
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